Common use of Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Clause in Contracts

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni‌, Contratto Di Assicurazione Danni

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i I diritti derivanti dall’Assicurazione dal contratto si prescrivono in entro due anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda il dirittofonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Polizza Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Incendio Incendio Mutui N. 01247112

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, Si precisa che i diritti derivanti dall’Assicurazione dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda il dirittofonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.

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Samples: Contratto Di Mutuo, Contratto Di Mutuo, Contratto Di Mutuo

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Puro Rischio Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione Di Puro Rischio Creditor Protection

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i I diritti derivanti dall’Assicurazione dal Contratto si prescrivono in due anni da quando dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda il dirittofonda, in linea con quanto disposto dall’art. 2952, comma 2, del Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Assistenza in Viaggio E Perdite Pecuniarie