CONTRATTO
CONTRATTO
APPALTO SPECIFICO
in Accordo Quadro Consip“Servizi di rassegna stampa e servizi connessi”
CIG 7266940498
TRA
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma e domiciliata in Roma, Via della Mercede 96 ai fini del presente atto, con C.F. 80188230587, nella persona del Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legale rappresentante(di seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
Telpress Italia S.r.l., sede legale in Rieti, Via Maestri del Lavoro n. 1/B, capitale sociale Euro 2.000.000,00=duemilioni/00, iscritta al Registro delle Imprese di Rietial n. 00735000572, P. IVA 00735000572, domiciliata ai fini del presente atto in Rieti, Via Maestri del Lavoro n. 1/B, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Sig.ra Carmela de Rienzi, giusta i poteri conferitigli da Procura speciale n. 11604 raccolta 7881 del 13/04/2016 nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”);
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di Rassegna Stampa e dei servizi connessi per la P.A. – XX 0000;
2) Telpress Italia S.r.l. e L’Eco della Stampa S.p.A., essendo risultate aggiudicatarie di detta procedura di gara, in data26 gennaio 2016, hanno sottoscritto l’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di Rassegna Stampa e dei servizi connessi per la P.A. e, per l’effetto, si sono impegnate ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
3) La Società Telpress Italia S.r.l. (di seguito il “Fornitore”) è risultata aggiudicataria dello specifico rilancio competitivo indetto dall’Amministrazione per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, dell’ Appalto Specifico oggetto del presente contratto;
4) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di
Appalto Specifico per l’affidamento dei servizi di rassegna stampa, rassegna web e rassegna radio
televisiva - CIG 7266940498
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Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
5) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 13 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 22, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
6) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
7) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
8) successivamente alla stipula da parte del Fornitore, l’Amministrazione procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
9) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 7266940498;
10) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
1) Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a. Accordo Quadro: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, concluso in data 26 gennaio 2016da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b. Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
c. Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi di Rassegna Stampa e dei servizi connessi acquisibili
tramite l’Accordo Quadro;
d. Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutti gli Allegati, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi di Rassegna Stampa oggetto del presente Contratto;
e. Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall’Amministrazione e dal Fornitore nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo Quadro;
f. Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di
procedura per l’affidamento dei servizi dell’Accordo Quadro;
g. Offerta AS: l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata dal Fornitore in
sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
h. Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico inviata dall’Amministrazione alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato A (Capitolato Tecnico AS), l’Allegato B(Offerta Tecnica AS),l’Allegato C (Offerta Economica AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
a) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.e, in
particolare, dall’articolo 216, comma 1;
b) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle ulteriori norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
f) dal Codice Etico dell’Amministrazione consultabile sul sito internet
xxx.xxxxxxx.xx;
g) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
h) dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
j) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
k) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda
Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall’Amministrazione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la
disciplina dettata dall’Accordo Quadro.
In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del presente Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10 gennaio 2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. L’Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, nell’Offerta Tecnica AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta,agli Allegati al Capitolato Tecnico AS, alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.
2. I servizi oggetto del presente contratto sono:
a.1 Servizio di Rassegna Stampa, suddiviso nelle seguenti fonti, monitorate in relazione alle keyword indicate nell’Allegato “Scenari” del Capitolato Tecnico AS:
1. Testate quotidiane nazionali per un totale di n. 4 Scenari;
2. Testate quotidiane territoriali per un totale di n. 3 Scenari;
3. Testate periodiche (nazionali/territoriali) per un totale di n. 3 Scenari;
4. Testate estere per un totale di n. 3 Scenari.
La tempistica di consegna dovrà rispettare quanto stabilito al Par. 2.2.1.2. del Capitolato Tecnico AQ e, comunque, la tempistica migliorativa fissata in sede di Offerta Tecnica dell’AS.
a.2 Servizio di Rassegna Stampa audio/video,suddivisi nelle seguenti fonti, monitorate in relazione alle keyword indicate nell’Allegato “Scenari” del Capitolato Tecnico AS:
1. Emittenti audio/video nazionali per un totale di n. 1 Scenari;
2. Emittenti audio/video regionali per un totale di n. 1 Scenari;
3. Emittenti satellitari per un totale di n. 1 Scenari.
La tempistica di consegna dovrà rispettare quanto stabilito al Par. 2.2.2.2. del Capitolato Tecnico AQ < e, comunque, la tempistica migliorativa fissata in sede di Offerta Tecnica dell’AS.
a.3 Servizio di Rassegna Stampa web, erogato attraverso il monitoraggio di singole URL, in relazione alle keyword e agli scenari che, con le URL, vengono indicati nell’Allegato “Scenari” del Capitolato Tecnico, per un totale di n. 1 Scenari.
La tempistica di consegna dovrà rispettare quanto stabilito al Par. 2.2.3.3. del Capitolato Tecnico AQ e, comunque, la tempistica migliorativa fissata in sede di Offerta Tecnica dell’AS.
Costituiscono altresì oggetto del presente contratto:
- il Servizio di Assistenza, attivo per ogni giorno solare della durata contrattuale, secondo le prescrizioni di cui al Par. 2.4. del Capitolato Tecnico AQ, comprendenti l’orario di presidio, eventualmente modificato secondo le specifiche riportate in Capitolato Tecnico AS;
- il Servizio di Formazione e affiancamento, finalizzato alla corretta gestione dei sistemi utilizzati ed eseguito secondo quanto previsto al Par. 2.5. del Capitolato Tecnico AQ, eventualmente meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico AS.
Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
3. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto dall’art. 3, comma 7, dell’Accordo Quadro.
4. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, indicati nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS , nel rispetto dei tempi e dei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell’Offerta AS.
5. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS e nei suoi Allegati e nel Capitolato Tecnico AQ.
6. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AQ.
7. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx la quale svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del
D.P.R. n.207/2010.
ARTICOLO 4 DURATA
1. Il Contratto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006. La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del 1° febbraio 2018, come da nota prot. DSS 934 in pari data con la quale l’Amministrazione ha chiesto l’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 9, 11 e 12 e dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 302, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, vigenti nella specie per quanto disposto dall’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione
del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del
D.P.R. n.207/2010.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell’art. 7 dell’Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 20 “Corrispettivo”, comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all’AQ e nella documentazione relativa all’AS, ivi compreso il presente Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non potrà, avanzare pretesa di ulteriori compensi nei confronti dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 4/2004, il Fornitore nell’attività di realizzazione di applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete, oggetto del Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l’Accessibilità e l’Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all’art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 6
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di contratto, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte.
2. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi erogati e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AQ e AS (e relativi Appendici e Allegati).
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. n. 207/2010 e all’esito della stessa si darà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 325 D.P.R. n 207/2010.
5. Fatta salva l’applicazione di penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per
quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi.
7. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico
dell’Impresa.
ARTICOLO 7
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Per le prestazioni contrattuali dovute, ove previsto, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate.
2. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione, almeno3giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 8
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste, il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la
salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall’Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell’Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto, (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all’Amministrazione. Il Responsabile del contrattosarà l’interlocutore dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell’Amministrazione.
7. Il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Amministrazione,
iii) inserite nell’organizzazione dell’Amministrazione.
8. L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento,fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. n. 207/2010:
(i) in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
(ii) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;
(iii) ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore e/o del subappaltatore e/o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO9
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli
con il Contratto.
ARTICOLO 10
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle opere
giornalistiche oggetto delle rassegne effettuato in violazione del diritto d’autore.
3. Il Fornitore assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
4. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui i contenuti oggetto dei servizi, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 4, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso di quanto giudizialmente contestato.
6. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 4; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
7. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.
ARTICOLO 11
UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all’Amministrazione l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare
estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell’Amministrazione alle verifiche che l’Amministrazione riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12
AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari formulati dal Fornitore.
4. L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. n.207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati.
5. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo del presente Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
6. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute
opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art.311 del D.P.R. n.207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 13 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Elba – Compagnia di Assicurazioni e Fideiussioni
S.p.A. ed avente n.1196389 per un importo di Euro 41.075,00= (quarantunomilasettantacinque/00) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.
113 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i., previa deduzione di crediti
dell’Amministrazione verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 cod. civ., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. 19“Penali” nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del presente contratto.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 15
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione previsti nel Capitolato Tecnico AS e nell’Offerta tecnica AS, nonché secondo i livelli di servizio (indicatori di qualità) di cui all’Allegato 7 della Richiesta di Offerta.
ARTICOLO 16 RISORSE IMPIEGATE
1. Il Fornitore alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx il proprio Responsabile della Fornitura per le attività contrattuali (ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro) al quale l’Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Ove la figura professionale proposta sia ritenuta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale da parte dell’Amministrazione, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad individuare una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
3. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio rispetto a quanto indicato nella documentazione relativa all’AQ e all’AS.
4. Il Fornitore garantisce e manleva l’Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate.
ARTICOLO 17 ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e la tempistica previste nel Capitolato Tecnico AQ e comunque nell’offerta tecnica AS, o altrimenti concordate con l’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AQ/AS.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che l’avvio dei servizi secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AQ/AS o da quelli altrimenti concordati con l’Amministrazione, equivale a mancato avvio.
ARTICOLO 18
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001 E EN ISO 14001:2004
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l’Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS e negli Allegati del presente Appalto Specifico.
2. Il Fornitore s’impegna a inviare tempestivamente all’Amministrazione la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso, all’Amministrazione e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nell’Appendice al Capitolato Tecnico AS e secondo le modalità proposte nell’Allegato 8 “Schema delle Verifiche Ispettive”.
ARTICOLO 19 PENALI
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha
l’obbligo di:
A) comunicare all’Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
B) inviare all’Amministrazione con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
C) comunicare all’Amministrazione ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio dei n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a all’1 ‰ (un per mille)per ogni giorno di ritardo maturato.
4. Il Fornitore prende atto che, in caso di superamento del valore di soglia degli indicatori di qualità di cui all’Allegato 7 della RDO, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito al par. 3 del Capitolato Tecnico AQ e di seguito specificato:
Rispetto del numero di rilievi conteggiati, riguardanti la fornitura o una singola area applicativa o di servizio, nel periodo di riferimento – Indicatore RLFN - soglia <= 5 - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’1 ‰ (un per mille) del valore dell’appalto specifico per ogni rilievo fuori soglia, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
Rispetto della disponibilità della/e applicazione/i web e dei servizi ad esso
collegati –Indicatore DISPW - soglia >= 95% - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰(zero virgola cinque per mille) del valore dell’appalto specifico singolo AS per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa – Indicatore RSRC – soglia<= 30 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 30 minuti di ritardo nella consegna della Rassegna Stampa, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Audio/Video –
Indicatore AVRC - soglia <= 60 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella consegna della segnalazione audio/video, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Web – Indicatore RWRC -soglia <= 60 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella consegna della segnalazione web, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della
segnalazione ed avvio dell’intervento nel caso di tipologie di intervento BLOCCANTI –Indicatore TMPC - soglia <= 3 ore - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’1 ‰ (un per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 3 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell’intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto(troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della segnalazione ed avvio dell’intervento nel caso di tipologie di intervento NONBLOCCANTI – Indicatore TMPC - soglia <= 6 ore - secondo quanto stabilito al paragrafo3.7 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pariall’0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 6 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell’intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5. Ai fini dell’applicazione delle penali contrattuali, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico AQ e AS e all’Offerta Tecnica AS. In tal caso, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del Contratto degli adempimenti prescritti nell’art. 16 -Risorse Impiegate, l’Amministrazione si riserva di applicare la penale pari all’1% (uno per cento) del Valore dell’Appalto specifico.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, come sopra stabilito, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
8. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di
n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
10. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché disporre la risoluzione del contratto per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 20 CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 3“Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, è pari a € 77.163,41 = (settantasettemilacentosessantatre/41), IVA esclusa. Nel corrispettivo massimo complessivo sono altresì compresi i costi del Servizio di Assistenza, nonché i costi del Servizio di Formazione e Affiancamento.
2. Il corrispettivo massimo complessivo di cui al par. 1 del presente articolo è relativo ai Servizi Base (Rassegna Stampa, Rassegna Stampa Audio/video, Rassegna Stampa web) di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 2, lettera a) ed è definito in base ai prezzi unitari di aggiudicazione dell’AS di seguito indicati:
a.1 Servizio di Rassegna Stampa:
1. Testate quotidiane nazionali per un totale di n. 4 Scenari:
n. Scenari 1,prezzo unitario euro 825,00 = (ottocentoventicinque/00);
n. Scenari da 2 a 4,prezzo unitario euro 3.859,86 = (tremilaottocentocinquantanove/86);
2. Testate quotidiane territoriali per un totale di n. 3Scenari:
n. Scenari 1,prezzo unitario euro 7.731,90 = (settemilasettecentotrentuno/90);
n. Scenari da 2 a 4,prezzo unitario euro 5.094,96 = (cinquemilanovantaquattro/96);
3. Testate periodiche (nazionali/territoriali) per un totale di n. 3Scenari:
n. Scenari 1,prezzo unitario euro 495 = (quattrocentonovantacinque/00);
n. Scenari da 2 a 4,prezzo unitario euro 335,60 = (trecentotrentacinque/60);
4. Testate estere per un totale di n. 3Scenari:
n. Scenari 1,prezzo unitario euro 412,50 = (quattrocentododic/50);
n. Scenari: da 2 a 4,prezzo unitario euro 279,70
=(duecentosettantanove/70);
a.2 Servizio di Rassegna Stampa audio/video:
1. Emittenti audio/video nazionali per un totale di n. 1Scenari, prezzo unitario euro 660,00 = (seicentosessanta/00):
2. Emittenti audio/video regionali per un totale di n. 1Scenari, prezzo unitario euro 3.861,21 (tremilaottocentosessantuno/21);
3. Emittenti satellitari per un totale di n. 1Scenari, prezzo unitario euro 396,00 (trecentonovantasei/00);
a.3 Servizio di Rassegna Stampa web
1. URL per un totale di n. 1Scenari, prezzo unitario euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Il corrispettivo massimo complessivo sarà corrisposto dall’Amministrazione attraverso un canone mensile omnicompresivo posticipato, pari a euro 3.215,14 = (tremiladuecentoquindici/14), IVA esclusa.
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o
aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art.
115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
ARTICOLO 21 FATTURAZIONE
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 20, il Fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate, secondo le modalità di seguito indicate.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della
mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
3. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. del 29 settembre 1973,n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali – Ufficio patrimonio, gare e contratti, - Servizio gare e contratti e dovranno riportare in evidenza il numero di Codice Identificativo Gare (CIG) 7266940498 e il numero della Richiesta di offerta (RDO) 1759557.
6. Le fatture dovranno essere inoltrate, ai sensi dell’art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, in modalità di fatturazione elettronica. Il codice IPA del Servizio gare e acquisti di beni e servizi è il seguente: MS7W35.
7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, decreto legislativo 9 ottobre 2002,n. 231e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati al Servizio gare e contratti, PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xx, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
8. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti,
secondo quanto previsto nell’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 22
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e relativi allegati.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, e qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 13e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 23 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui vengano ritirate o non rinnovate le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e/o UNI EN ISO 14001:2004 rilasciate al Fornitore per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente art. 22“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”;
e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente art. 10“Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 7 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 8 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 13“Cauzione”, art. 14“Subappalto”, art. 15“Pianificazione delle attività”, art. 16“Risorse impiegate”, art. 18“Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 19“Penali”, art. 22“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, art 23 “Risoluzione”, art. 26“Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari- ulteriori clausole risolutive espresse”, art. 27“Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 28“CODICE ETICO –modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 29“Trasparenza dei prezzi”;
i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 20“Corrispettivo”, comma 1 del Contratto.
j. qualora in sede di Verifica di conformità di servizi ritenuti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
4. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del
D.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
5. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
6. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
ARTICOLO 24 RECESSO
1. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
3. In caso attività eseguite non superano il 10% del corrispettivo contrattuale massimo, in caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il
corrispettivo e le condizioni di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
ARTICOLO 25 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 26
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n.136/2010, del decreto legge n. 187/2010, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma
11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge n. 136/2010, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 27
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto,
nelle modalità espresse dall’art. 117 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. Le cessioni dei
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 28
CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITA’–modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell’Amministrazione consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Patto di integrità, allegato in quanto parte integrante del presente contratto, stabilisce la reciproca, formale obbligazione delle parti del Fornitore e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformare i propri comportamenti a quanto in esso richiamato. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del presente contratto.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dall’Amministrazione medesima all’atto della stipula.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
ARTICOLO 29 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto
competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un
livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione .
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
i) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
ii) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del
trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
iii) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
iv) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 31 CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 32 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 33
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
3. L’Amministrazione erogherà al Fornitore il solo corrispettivo al netto dell’IVA e verserà la stessa imposta direttamente all’Erario secondo il sistema di versamento denominato scissione dei pagamenti (split payment) e previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 che, nell’apportare modifiche al D.P.R. n. 633/72, ha introdotto l’art. 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”.
Roma, lì
L’Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Fornitore Telpress Italia S.r.l.
Il Segretario Generale Il Procuratore Speciale
Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx Carmela de Rienzi
La sottoscritta Carmela de Rienzi, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore Articolo 6 – Verifica di conformità
Articolo 7 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 8 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10- Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 12 – Aumento e Diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione Articolo 13– Cauzione
Articolo 14– Subappalto
Articolo 15- Pianificazione delle attività Articolo16- Risorse impiegate
Articolo 17–Esecuzione dei servizi
Articolo 18- Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 e EN 14001:2004 Articolo 19- Penali
Articolo 22- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale Articolo 23- Risoluzione
Articolo 24- Recesso
Articolo 26- Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Articolo 27- Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 28- Codice Etico e Patto di integrità– modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
Articolo 29- Trasparenza dei prezzi Articolo 30- Trattamento dei dati personali Articolo 32- Foro esclusivo
Il Fornitore Telpress Italia S.r.l.
Il Procuratore Speciale Carmela de Rienzi
Dettaglio firmatari ( Firmatari 1 - Controfirmatari 1)
Dettagli Controllo
ContrattoAsPCM Rassegna firmato.pdf.p7m ( 1574551 bytes )
data e ora impostata per la verifica : 06-04-2018 11:27:48 UTC superata Completamente
Firmatario 1 XXXXXXXXX XXXXX
La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014 Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11 Certificato credibile
Certificato Valido fino al 15-02-2021 10:18:40 UTC Certificato non revocato
QCStatement
Dispositivo sicuro
(0.4.0.1862.1.5):[[xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/XXXxxx/xx-XXXXxxx.xxx, EN]] Periodo conservazione informazioni 20
Certificato qualificato nonRepudiation
Data e ora di firma : 04-04-2018 11:03:26 UTC
Controfirma : DE XXXXXX XXXXXXX
La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009 Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11 Certificato credibile
Certificato Valido fino al 29-01-2021 23:59:59 UTC Certificato non revocato
QCStatement
Dispositivo sicuro
(0.4.0.1862.1.5):[[xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx- en.pdf, en], [xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx, it]]
Periodo conservazione informazioni 20 Certificato qualificato
nonRepudiation
Data e ora di firma : 06-04-2018 11:27:48 UTC