Common use of PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE Clause in Contracts

PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

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PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. Il contratto di Assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione del Modulo di Polizza e con il versamento del relativo Premio. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del e dal giorno indicato in Polizza Polizza, salvo se diversamente indicato, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il Il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più raterate semestrali. È possibile pagare il premio tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo successivo a quello della di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula La presenza del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio semestrale comporta una maggiorazione del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il sul premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento ratealecomplessivo.

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PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. Il contratto di Assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione del Modulo di Polizza e con il versamento del relativo Premio. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza Polizza, salvo se diversamente indicato, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il Il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se È possibile pagare il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamentomezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il Se il Contraente puònon paga le rate di premio successive, all’atto della sottoscrizionel’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rataferme le successive scadenze ai sensi dell’art. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale1901 Codice Civile.

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PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contrattocontratto oppure direttamente all’Impresa, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

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