Common use of Pagamento Clause in Contracts

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraente.

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Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in In caso di pretesi difetti dei Prodotti)mancata esecuzione di tutto o parte di un Ordine di acquisto, se non previamente stabilito e fatti salvi gli eventuali altri diritti che l’Acquirente possa avere in virtù di un Contratto, il Prezzo sarà pagato al Fornitore in proporzione ai Servizi che sono stati forniti o ai Prodotti che sono stati consegnati in conformità con i Termini e le condizioni. In alternativa, ove applicabile, l’Acquirente può chiedere di essere immediatamente rimborsato per iscritto con il ogni quota del Prezzo già pagata al Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini per una fattura corretta e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento non contestata è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in dovuto entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuitoNei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, non sarà ritenuto valido gli interessi di mora possono essere addebitati solo dopo che l’Acquirente ne abbia ricevuto formale notifica dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di L’Acquirente pagherà gli interessi di mora pari al tasso ufficiale legale applicabile in Italia aumentato di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti3,5 punti rispetto agli importi non pagati quando dovuti in conformità a un Contratto. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sortaL’acquirente, fatto salvo ogni e altro diritto o rimedio di cui possa beneficiare, nella misura consentita dalle Leggi applicabili, può compensare qualsiasi diritto del importo dovuto al Fornitore ad ottenere dall’Acquirente con quanto quest’ultimo sarebbe tenuto a corrispondere all’Acquirente stesso. Per maggiore chiarezza, l’Acquirente non sarà tenuto a trattare una qualunque fattura o a rispondere a qualsiasi comunicazione che non rechino il risarcimento numero dell’Ordine di ogni dannoacquisto, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, né a una fattura che non sia stata inoltrata attraverso il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentesistema contabile dell’Acquirente.

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Pagamento. L’Acquirente Previa verifica del rispetto degli obblighi da parte dell’aggiudicatario della normativa di cui alla L. 136/2010 recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari oltre che della verifica relativa alla regolarità del DURC, il pagamento sarà eseguito, dopo il superamento positivo del collaudo, previa presentazione delle fatture entro 30 giorni da tale data ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012. Inoltre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, tramite bonifico bancario in favore dell’Università del Salento, a rimborsare, ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazione, dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in relazione a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1 e 1 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, l’Aggiudicatario è tenuto, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a rimborsare all’Amministrazione le spese per la pubblicazione per estratto sui giornali di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario in favore dell’Università del Salento con le seguenti coordinate: Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nell’ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, da parte di uno o più partecipanti alla gara, la seduta verrà chiusa. Il/i concorrente/i è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara pari a € 686,00 in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. dovuta esclusivamente in caso di pretesi difetti dei Prodotti)regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, se ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non previamente stabilito per iscritto essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con il Fornitorela procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel In caso di pagamento effettuato a mezzo inutile decorso del termine di lettera di creditoregolarizzazione, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italianaconcorrente è escluso dalla gara. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la Costituiscono irregolarità essenziali non automaticità sanabili le carenze della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora documentazione che non consentono l'individuazione del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/contenuto o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma soggetto responsabile della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraente.stessa..

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Pagamento. L’Acquirente E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 26-ter della Legge 9/08/2013 n. 98, in materia di anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale. I pagamenti saranno disposti, per somme dovute e giustificate dai documenti contabili, con rata di acconto non inferiore al 50% dell’importo contrattuale. Tutti i pagamenti verranno effettuati previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ad es0,50%) - di cui all'articolo 4 del Regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. in L'Amministrazione provvede al pagamento del relativo certificato entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura al protocollo comunale, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77. In caso di pretesi difetti dei Prodotti)ritardo, se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo da parte della stazione appaltante, nell’emissione del certificato di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura pagamento, ovvero di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito rispetto ai termini sopra indicati, all’appaltatore spettano gli interessi per ritardato pagamento. L’Appaltatore si impegna comunque, in funzione del rispetto del patto di interessi stabilità interno del Comune, all’emissione di mora pari al tasso ufficiale fatture secondo cadenza temporale diversa da quella prevista, in riferimento ai documenti contabili emessi, concordando la data di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo emissione con formale costituzione in mora del debitore. Inoltreil Comune, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, che a sua discrezionevolta si impegna comunque a garantire la possibilità di emissione di dette fatture non oltre il 31 dicembre dell’anno a cui le singole prestazioni concluse si riferiscono. Il Comune nel suo esclusivo interesse e compatibilmente con le potenzialità di pagamento concesse dal patto di stabilità interno, potrà modificare termini e derogare alle modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corsosopra indicate, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirentepagando, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste previa predisposizione di indennizzo o risarcimento contabilità specifica ed emissione di sortarelativo certificato di pagamento, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento uno stato di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitoreavanzamento lavori per le opere effettivamente eseguite alla data utile individuata. In ogni caso, tal caso l’Appaltatore si impegna all’emissione di relative fatture concordando la data di emissione con il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteComune.

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Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in contante, senza alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti)deduzione, se non previamente stabilito per iscritto con il rimessa all’ufficio del Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle , secondo la modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate concordata dallo stesso Xxxxxxxxx nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso Tutte le spese bancarie relative alle condizioni di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italianaconcordate saranno sempre ed esclusivamente responsabilità del Cliente. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini Eventuali metodi e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi commissioni bancarie diverse dovranno essere concordati e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti autorizzati per iscritto dal Fornitore. In mancanza di ciò, il Fornitore avrà diritto di imputare al Cliente qualsiasi commissione bancaria incorsa. In caso di ritardo nel pagamento, a partire dalla data di scadenza, saranno addebitati gli interessi a favore del Fornitore conformemente all’art.5, par. 2 del Decreto Legislativo no. 231 del 9 ottobre 2002, fatto salvo il diritto di comprovare danni maggiori. L’interesse sarà applicato in conseguenza del semplice ritardo senza obbligo di preavviso formale. Eventuali deduzioni per commissioni di mora dovute all’amministrazione del Cliente e/o dell’Utilizzatore saranno liquidate contestualmente all’ultima rata. Qualora il pagamento sia in ritardo o il credito sia compromesso a causa del deterioramento della solvibilità del Cliente e/o dell’Utilizzatore, il Fornitore ha il diritto di esigere il pieno pagamento delle somme dovute a prescindere dall’effettiva data di scadenza del pagamento, senza pregiudicare, in ogni caso, il diritto che gli spetta di rescindere il contratto conformemente all’art.1186 del Codice Civile. Inoltre, in caso di controversia, il Cliente e/o l’Utilizzatore effettueranno i pagamenti alla scadenza e non avranno diritto a trattenute d’imposta sui pagamenti per commissioni di qualsivoglia ragione. In ogni caso il mancato pagamento e/o il ritardo di pagamento della fattura autorizza il Fornitore si riserva a sospendere l’erogazione del servizio concordato senza danni a carico dello stesso. Inoltre il Fornitore ha facoltà di esercitare il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, ricorrere a qualsivoglia altra misura riparatoria consentita dalla legge e di compensare crediti e debiti senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentelimitazioni.

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Samples: www.demagcranes.com

Pagamento. L’Acquirente non 4.1 Il CLIENTE è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito tenuto a pagare gli importi indicati nel listino prezzi (ad esAllegato A) per il veicolo e per gli accessori extra noleggiati. Il CLIENTE è inoltre tenuto a pagare qualsiasi estensione del periodo di noleggio, comprese le opzioni extra concordate. 4.2 Il CLIENTE è tenuto a pagare le eventuali franchigie per danni e furto del veicolo noleggiato, le spese per la pulizia extra, il carroattrezzi, i pedaggi, i parcheggi, le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Sarà addebitata una spesa di Euro 100,00 (IVA inclusa) per la gestione amministrativa. 4.3 Al momento del ritiro del veicolo (“check-out”) dovrà essere corrisposto il saldo dell’importo relativo all’intero periodo di noleggio indicato nel “Contratto di noleggio”. 4.4 Alla stipula del contratto di noleggio la LOCATRICE chiederà un deposito cauzionale, da versare prima del ritiro del veicolo e dell’importo indicato nel contratto di noleggio, vincolando così tale importo sulla carta di credito a titolo di cauzione e per garantire la presenza di fondi sufficienti per scoperti e franchigie assicurative, per eventuali danni causati al veicolo noleggiato da parte del CLIENTE, degli eventuali conducenti aggiuntivi e dei passeggeri. Tale deposito cauzionale verrà riconsegnato nel caso in caso cui il veicolo venga restituito integro e senza danni. Il CLIENTE autorizza la LOCATRICE a trattenere le somme depositate a titolo di pretesi difetti deposito cauzionale sulla propria carta di credito. 4.5 In ottemperanza dei Prodotti)punti 4.3 e 4.4 si accettano solo le seguenti carte di credito: Carta Sì, se non previamente stabilito per iscritto Master Card, Maestro, Visa. 4.6 Il CLIENTE deve essere titolare della carta di credito specificata e coincidere con il Fornitoreconducente principale. Il prezzo si intende pattuito al lordo La carta di ogni spesa od onere ed il pagamento credito confermata deve essere effettuato nei termini valida e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente disponibile al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora momento del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale ritiro del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteveicolo.

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Samples: noleggiolecco.com

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso agenti, rappresentanti o ausiliari di pretesi difetti dei Prodotti)commercio del venditore, se non previamente stabilito autorizzati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito da 41ZERO42 S.r.l., avranno effetto liberatorio per l’acquirente solo al lordo momento dell’effettiva ricezione di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturatali somme da parte della stessa 41ZERO42 S.r.l. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo o irregolarità nel pagamento comporterà l’addebito dà al venditore il diritto di interessi sospendere le forniture o di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora risolvere i contratti in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche se non relativi ai pagamenti in questione, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva nonché il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteal risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in moramora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all’integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, nonché sia stragiudiziale che giudiziale. In nessun caso l’acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto. Nel caso di agire nei confronti dell’Acquirente per il ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura, 41ZERO42 S.r.l. avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se relative ad altri contratti, e subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all’immediato ed integrale pagamento di quanto dovuto ed tutto il risarcimento materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteprezzo (clausola solve et repete).

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Samples: www.41zero42.com

Pagamento. L’Acquirente 8.1Il pagamento verrà considerato eseguito solamente nel momento in cui la somma dovuta sarà accreditata per intero sul conto corrente indicato dalla Società. 8.2I pagamenti delle fatture dovranno essere eseguiti per intero, senza sconti o deduzioni, così come risultanti dalle offerte e dalle fatture della Società. Allo stesso modo, non è autorizzato potrà essere posta in essere ad effettuare alcuna deduzione opera del Cliente alcun tipo di compensazione. Il Cliente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle somme da lui dovute. 8.3Fatto salvo l’art. 8.2 delle Condizioni Generali di Vendita, i pagamenti dovranno essere eseguiti entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della fattura. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in Euro. 8.4A prescindere dall’imputazione di volta in volta effettuata dal Cliente, i pagamenti saranno imputati innanzitutto agli interessi maturati ed ai costi e successivamente, al prezzo pattuito (ad es. dei Prodotti in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito ordine cronologico a partire dalla fornitura più risalente nel tempo 8.5Le contestazioni riguardanti le fatture devono essere fatte per iscritto con dal Cliente ed essere ricevute dalla Società entro e non oltre quattordici (14) giorni dalla data della fattura contestata. Eventuali contestazioni non potranno essere motivo di ritardo o mancato pagamento delle fatture da parte del Cliente. 8.6Qualora la validità della fattura sia stata contestata dal Cliente e la Società accetti tale contestazione, la Società restituirà l’importo versato in relazione alla fattura emessa al Cliente. 8.7Qualora il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed termine per il pagamento deve essere effettuato nei termini della fattura scada senza che avvenga il pagamento, matureranno a favore della Società sugli importi dovuti e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate per il tempo del ritardo gli interessi moratori in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora misura pari al tasso ufficiale saggio stabilito dall’art. 5 D.lgs. 231/2002, maggiorati di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di ulteriori cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese5) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirentepunti percentuali, senza necessità di messa preventiva costituzione in moramora o intimazione ad adempiere. Saranno inoltre a carico del Cliente tutte le spese ed i costi, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente come ad esempio le spese legali, che si produrranno in capo alla Società per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento recupero forzoso del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentecredito.

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Samples: dorcglobal.com

Pagamento. L’Acquirente Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad espotrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del sub-conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il sub-conduttore. Tutte le manutenzioni ordinarie sono a carico del sub-conduttore che dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del sub-locatore o del proprietario di sostituirsi al sub-conduttore in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto inadempienza di quest’ultimo con il Fornitorediritto al rimborso entro 60 giorni dalla richiesta delle spese sostenute. Il prezzo si intende pattuito al lordo sub-conduttore non può, senza il consenso scritto del sub-locatore e del proprietario, eseguire opere o innovazioni di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura alcun di venditaalcun genere. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente sub-conduttore, oltre alle circostanze di cui al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordineprecedente art. 3, comunquedovrà consentire l’accesso nell’unità immobiliare al sub-locatore e al proprietario ove sussistano motivate ragioni. Qualora, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso all’esito della riorganizzazione dei servizi da quello pattuitoparte dell’ASSL Olbia sull’intero territorio dell’Azienda, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di creditovenga meno l’utilità dell’immobile, il pagamento dovrà intendersi contratto può essere revocato con obbligo di comunicazione scritta con lettera A/R o PEC da eseguire presso cassa inviarsi al sub-locatore almeno 3 (tre) mesi prima della data di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque puntirilascio dei locali. In deroga tal caso il sub-conduttore corrisponderà il canone, le spese accessorie e di riscaldamento, sino al D. Lgsrilascio dei locali oltre a corrispondere al sub-locatore l’importo della tassa di registro per l’anticipata risoluzione del contratto. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità Il sub-locatore potrà recedere dal contratto comunicando tale sua intenzione al sub-conduttore tramite lettera raccomandata o PEC almeno 3 (tre) mesi prima. Le spese della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente registrazione per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, recesso anticipato saranno a norma carico della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteparte che ne fa richiesta.

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Samples: Contratto Di Sublocazione Di Immobile a Uso Non Abitativo a Favore Di Ats Sardegna

Pagamento. L’Acquirente Il pagamento del Prodotto fornito deve avvenire entro i termini pattuiti. In ogni caso Panzeri S.p.A. sarà autorizzata a fatturare la merce all’Acquirente e il termine di pagamento decorrerà dalla data in cui l’Acquirente, anche tramite il suo spedizioniere o vettore, prende in consegna il Prodotto; laddove non vi abbia provveduto, tale termine decorrerà dopo 15 giorni dalla comunicazione inoltrata da Panzeri S.p.A. con cui informa l’Acquirente che il Prodotto è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito pronto per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di venditaritiro. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordinenon potrà essere sospeso per nessuna ragione, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel salvo il caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di creditovizi che abbiano comportato la sostituzione del Prodotto e limitatamente al Prodotto da sostituire. In questo caso, il nuovo termine di pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa decorrerà dalla data di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punticonsegna del Prodotto sostituito. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento nei termini convenuti si applicheranno sulle somme dovute gli interessi previsti dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo effettivo. Nel caso in cui l’Acquirente non dovesse essere regolare nei pagamenti delle forniture, a prescindere dall’entità dell’inadempimento, Panzeri S.p.A. avrà la facoltà di sospendere la produzione e la consegna dei Prodotti o di risolvere il contratto di fornitura, salvo il diritto di Panzeri S.p.A. di addebitare all’Acquirente per intero, secondo il prezzo convenuto, i Prodotti che Panzeri S.p.A. avesse già realizzato e che potrà trattenere fino al momento in cui riceverà il relativo corrispettivo. Inoltre, per i Prodotti non ancora realizzati, Panzeri S.p.A. potrà addebitare tutti i costi sostenuti o da parte dell’Acquirente sostenere e i danni subiti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprenderanno quelli per l’approvvigionamento del materiale, la predisposizione delle attrezzature, i costi di anche un solo rateosviluppo e programmazione e il mancato guadagno. In caso di ritardo nel pagamento, il FornitoreFornitore sarà in qualsiasi momento autorizzato ad emettere una fattura recante gli importi nel frattempo maturati a titolo di interessi e spese. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento dell’importo portato dalla predetta fattura. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi e spese il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal Cliente a saldo della predetta fattura per interessi e spese e, solo per il residuo, al pagamento dei Prodotti e/o Servizi forniti. Qualora l’inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, il Fornitore potrà, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture sospendere l’invio dei Prodotti o l’esecuzione dei Servizi e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste rifiutare la richiesta di indennizzo ulteriori consegne e/o risarcimento dichiarare risolto di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentecontratto.

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Samples: www.panzerionline.com

Pagamento. L’Acquirente non Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo verrà corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo, previa presentazione di parcella vistata dal prezzo pattuito (ad esResponsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e consequenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale. in In caso di pretesi difetti dei Prodotti)applicazione dell’art. 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione del 20% sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni pagamento dovuto di una quota percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione delle prestazioni l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non previamente stabilito procede, per iscritto ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con il Fornitoredecorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Il prezzo professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si intende pattuito obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al lordo presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni spesa od onere variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Il Professionista si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed il pagamento deve essere effettuato nei termini alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le violazioni alla Legge 136/2010 e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di venditacui all’art. 6 della suddetta Legge. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è ritenuto valido se effettuato direttamente soggetto alla verifica di cui al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturaD.M. 40/2008. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso Ogni eventuale cessione di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari credito relativa al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo presente contratto potrà effettuarsi con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e le modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corsocui all’art. 106 c. 13 del Codice. Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste beneficiario di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo commissioni e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto nella misura fissa di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteappoggio sia Unicredit spa).

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Samples: attionline.provincia.fi.it

Pagamento. L’Acquirente 4.1.I prezzi indicati dal Venditore nella conferma d'ordine devono intendersi come netti, e non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione includono né l’IVA né i costi di trasporto. I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine indicato nella fattura. Tale scadenza potrà anche essere stata indicata nella conferma d'ordine. Nessuna detrazione potrà essere effettuata sul prezzo indicato in fattura, a meno che tale detrazione non risulti da una nota di credito emessa dal prezzo pattuito (ad esVenditore. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito 4.2.Eventuali sconti dovranno essere confermati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità dal Venditore, o indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel 4.3.Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltreda parte dell’Acquirente, o nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateodello stesso, il Fornitore, Venditore: a)Non sarà tenuto a sua discrezioneprocedere alla messa in mora del debitore né alla consegna di ulteriore Merce eventualmente ordinata dall’Acquirente; b)Nel caso egli decida di procedere ugualmente alla consegna di altra Merce, potrà modificare termini richiederne il pagamento anticipato; c)Potrà risolvere unilateralmente e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora con effetto immediato il contratto in corso; d)A partire dalla data di scadenza fissata per il pagamento, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino e in conformità a quanto esplicitamente previsto dall'art. 1224 C.C., applicherà gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, oltre alla differenza fra tale tasso e il "Prime Rate" ABI, indicato nel quotidiano "Il Sole 24 ore", aumentato di cinque punti; e)avrà la facoltà di escludere, per tutto il periodo di perduranza del ritardo, la garanzia di cui al successivo paragrafo 5. 4.4.Qualsiasi eventuale contestazione relativa ad una fattura dovrà essere trasmessa dall'Acquirente entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura in questione. L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sortacomunque insorti, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto nei confronti del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal FornitoreVenditore. 5.Garanzia. 0.0.Xx garanzia ha una durata un anno decorrente dalla data della consegna dei Prodotti. In caso di Prodotti che presentino vizi o difetti palesi, l'Acquirente sarà tenuto ad informare dei difetti il Venditore entro gli otto giorni successivi alla data di consegna dei Prodotti in oggetto. In accordo con i termini previsti dall’articolo 1495 C.C., qualsiasi vizio o difetto occulto del Prodotto dovrà essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, il Fornitore si riserva il entro un anno dalla data di consegna, indicata nel documento di tra sporto. La denuncia dei vizi da parte dell'Acquirente dovrà essere supportata da informazioni e dettagli relativi ai vizi in questione. Tali informazioni sono indispensabili al Venditore per valutare l'effettiva portata del difetto. 5.2.L’Acquirente decade dal diritto di risolvere ipso iure garanzia laddove non consenta ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o se, avendo il contratto mediante comunicazione scritta all’AcquirenteVenditore fatto richiesta di restituzione della Merce difettosa a proprie spese, senza necessità ometta di messa in morarestituirla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 5.3.Nel caso di difetto denunciato entro i termini di cui sopra, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzoVenditore procederà, a norma sua insindacabile decisione ed entro un termine ragionevole (avuto riguardo all’entità della presente clausolacontestazione), alla sostituzione del Prodotto (Ex works - sede del Venditore) o al rimborso del prezzo dello stesso, salvo quanto indicato nella successiva sezione 5.4. Resta inteso che il valore riconosciuto non potrà essere superiore al valore della Merce difettosa indicato in fattura. 5.4.Sempre qualora la denuncia dei vizi o difetti sia stata fatta nei termini previsti, e, comunque entro un anno dalla data di consegna del Prodotto, qualora il difetto possa essere rimosso con una semplice riparazione, il Fornitore ha facoltàVenditore procederà gratuitamente, di far vendere i Prodotti per conto e sempre a spese dell’acquirentesua insindacabile decisione, dando comunicazione all’acquirente alla riparazione in oggetto (Ex works - sede del tempo e Venditore) anziché, secondo quanto previsto dalla sezione 5.3, alla sostituzione del luogo Prodotto These general sales conditions (the "General Sales Conditions") govern all current and future sales contracts entered into by the company with regard to products supplied (hereinafter referred to as the "Product(s)" and/or "Goods") by Emmegi S.p.A, (the "Seller"), unless otherwise agreed to by the parties in cui la vendita sarà eseguitawriting. Se il pagamento viene fatto By entering into a mezzo credito documentariocontract of sale with the Seller, i documenti dovranno essere the buyer (the "Buyer") waives the application of all conditions and/or clauses other than the General Sales Conditions, even if these are attached to or otherwise indicated in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentethe orders and/or other documentation sent by the Buyer. The General Sales Conditions shall be sent to the Buyer by the Seller with the request to sign them for acceptance and return them immediately to the Seller. 1.Quotations and Orders. 1.1.All orders, even if placed in advance by telephone, shall be communicated in writing, by email, letter of fax, to the Seller's head office. 1.2.Any amendment to the order requested by the Buyer must be communicated in writing by the Buyer to the Seller and shall not be binding on the Seller unless expressly accepted in writing by the latter. 1.3.If the Seller intends to make any amendment to an order, it shall notify the Buyer in writing, and shall only deem the order as definite once the Buyer has indicated its written acceptance of the proposed amendment. 0.Xxxxxxxx of Goods. 2.1.The delivery deadline [the "Delivery Deadline"] means the date on which the Goods, as agreed between the Buyer and the Seller, are to be made available to the Buyer for collection from the Seller's warehouses. 2.2.The Delivery Deadline is not essential. It shall be deemed approximate, and in any case, "except in cases of force majeure".

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Samples: emmegi.group

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal I corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice saranno liquidati in relazione al numero dei pasti somministrati e documentati con apposita cartellina presenze da allegare alle fatture ed in base al prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di venditaunitario risultante dall'offerta. Il pagamento avverrà di norma entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. Con il pagamento del predetto corrispettivo l’appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per l’espletamento dei servizi e per quanto ad esso connesso o da esso conseguente, senza poter sollevare alcun diritto per l’erogazione di nuovi o maggiori compensi. La liquidazione dei corrispettivi dovuti rimane subordinato alla verifica dell’accertamento del regolare svolgimento del servizio, con riferimento al rispetto delle norme ed obblighi previsti nel presente Capitolato e nel Contratto d’Appalto che disciplinerà i rapporti fra il Comune e la Ditta appaltatrice. La liquidazione è ritenuto valido se effettuato altresì subordinata all’acquisizione del “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, fermo restando la facoltà del Comune di effettuare direttamente al Fornitore presso la sua sede gli accertamenti ritenuti necessari. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi eventuali soci lavoratori se trattasi di lettera di creditosocietà cooperativa, oppure ancora alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora Committente procederà alla sospensione del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentecorrispettivo.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Pagamento. L’Acquirente non Per i termini di scadenza dei pagamenti valgono le normative in vigore nelle UE. Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente. Il luogo del pagamento è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad esa tutti gli effetti il domicilio del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito. in Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine. In caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di l’acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora nella misura individuata dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che recita “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al tasso ufficiale saggio d'interesse del principale strumento di sconto praticato dalla rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di cinque puntisette punti percentuali. In deroga al D. LgsIl saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la Quando tra l’acquirente e il venditore sono stati conclusi più contratti se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, l’acquirente non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitorepuò sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse . InoltreSempre nell’ipotesi di pluralità di contratti, nel caso se l’acquirente non adempie l’obbligo di mancato pagamento da parte dell’Acquirente pagare il prezzo anche di anche un solo rateouna sola fornitura, il Fornitorevenditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, a sua discrezionesalvo, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il suo diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il al risarcimento del danno subitodanno. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione siano stabiliti i termini di pagamento del prezzo, a norma della presente clausolapagamento, il Fornitore ha facoltàvenditore può esigere immediatamente i propri crediti se l’acquirente, durante l’esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di far vendere difficoltà nel mantenere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentepropri impegni.

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Samples: www.galantiepasquali.com

Pagamento. L’Acquirente Il pagamento delle opere eseguite avverrà sulla base di stati di avanzamento lavori come indicato nello schema di contratto. L'appaltatore, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non è autorizzato in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. con indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito operare sullo stesso. Inoltre dovrà dichiarare di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (ad essubappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. (clausola valida in caso in cui non ci siano categorie relative ad opere S.I.O.S. di pretesi difetti ammontare superiore al 15% dell’importo totale dei Prodotti)lavori ) La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori eseguiti in subappalto. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo entro venti giorni dalla data di ogni spesa od onere ed il ciascun pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o nella fattura cottimista, con l’ indicazione delle ritenute di venditagaranzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore ai sensi dell’art. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente 118, comma 3 del Codice. (clausola valida nel caso in cui ci siano categorie relative ad opere S.I.O.S. di ammontare superiore al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel 15% dell’importo totale dei lavori) In caso di pagamento effettuato subappalto delle categorie S.I.O.S. la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta a mezzo tutti i subappaltatori dell’importo delle prestazioni eseguite dagli stessi nei limiti del contratto di lettera di creditosubappalto, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, anche nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguitapercentuale delle opere subappaltate sia inferiore al 15%. Se il . Si applica l’art. 118 comma 3, ultimo periodo del Codice. La stazione appaltante non provvederà, invece, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori eseguiti in subappalto per le categorie di lavori diverse dalle SIOS . In questi casi, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento viene fatto a mezzo credito documentarioeffettuato nei suoi confronti, i documenti dovranno essere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’ indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del contraentesuccessivo pagamento in suo favore ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice. I subappalti saranno ammessi secondo quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento del Codice, dal Codice, e dalle prescrizioni indicate nello specifico omonimo articolo delle condizioni amministrative allegate allo schema di contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Procedura Aperta

Pagamento. L’Acquirente non Il pagamento di ogni singolo noleggio avverrà sulla base del profilo attivato dal Cliente, della durata di utilizzo del veicolo e secondo le tariffe sopra riportate. Il pagamento è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dovuto al termine di ogni singolo noleggio. Il tempo di utilizzo dei veicoli C.S. viene calcolato come segue: durata del viaggio dalla presa del veicolo alla chiusura della corsa, che ricomprende quindi l’eventuale durata delle soste che avvengono durante il noleggio. Ai fini del calcolo, la frazione di minuto è arrotondata al minuto successivo. Qualora il Cliente disponga di un pacchetto minuti o altro, questi saranno utilizzati a compensazione di tutto o parte del corrispettivo di noleggio dovuto dal prezzo pattuito Cliente. I pagamenti da parte del Cliente avvengono secondo il metodo di pagamento scelto (ad es. in caso carta di pretesi difetti dei Prodotticredito o carta prepagata comunicata al momento della registrazione), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito Cliente deve assicurarsi che il proprio mezzo di pagamento scelto disponga sempre di una copertura sufficiente. Qualora l’importo prelevato venga riaccreditato al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini Gestore dalla banca e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente tale circostanza sia imputabile al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordineCliente, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitorequest’ultimo dovrà sostenere i relativi costi bancari. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di creditoinsoluti, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore Gestore si riserva il diritto di risolvere ipso iure verificare la credibilità finanziaria e la solvibilità del Cliente e di bloccare eventualmente l’accesso al servizio, fermo restando il diritto del Gestore a richiedere al Cliente somme per danni eventualmente subiti in conseguente dell’insoluto. I pagamenti da parte dei Clienti Commerciali avvengono tramite bonifico bancario o carta di credito a seguito dell’emissione delle fatture periodiche dal Gestore. Il Gestore si riserva inoltre la possibilità di cedere i crediti derivanti dai contratti di noleggio, di incaricare una società di recupero crediti per il recupero dei medesimi o di attivarsi per recuperarli giudizialmente in proprio. Qualora il Gestore abbia proceduto alla cessione dei crediti derivanti dai contratti e previa notifica dell’avvenuta cessione al relativo Cliente, quest’ultimo potrà effettuare i pagamenti con effetto liberatorio solo a favore del cessionario, il Gestore continuerà ad essere competente per le richieste generali del Cliente, per gli eventuali reclami, etc. Ai fini di quanto precede, il Cliente acconsente, con possibilità di revoca, che il cessionario successivamente alla cessione dei crediti proceda all’incasso dei costi e dei danni, incluse le penali, a carico del Cliente e derivanti dal contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteaddebito diretto sulla carta di credito indicata dal Cliente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione oppure mediante eventuale altra modalità di pagamento del prezzo, a norma prevista. Nel contesto della presente clausolasuddetta cessione dei crediti, il Fornitore ha facoltà, Gestore trasmetterà al cessionario i dati personali del Cliente che siano necessari per svolgere le attività connesse alla cessione e al recupero dei crediti; il cessionario non potrà trattare e utilizzare tali dati per finalità che non siano connesse alle suddette attività di far vendere i Prodotti per conto cessione e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenterecupero dei crediti.

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