Pacciamatura Clausole campione

Pacciamatura. Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per la pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e/o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la D.L., nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la D.L. si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.
Pacciamatura. I prodotti di pacciamatura possono essere di origine naturale o di sintesi; essi sono destinati alla copertura del terreno per varie finalità operative, quali il controllo della evapotraspirazione, la limitazione della crescita di essenze infestanti, la protezione da sbalzi termici. La pacciamatura organica, dovrà provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti, semi di piante infestanti, senza processi fermentativi in atto o di attacchi fungini. Il materiale dovrà essere fornito asciutto e privo di polveri. Nel caso si tratti di prodotti confezionati dovranno essere forniti nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti e riportare in etichetta tutte le informazioni richieste dalle leggi vigenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di controllarli e decidere sulla loro idoneità. In progetto possono venire richiesti teli pacciamanti sintetici (teli in poliestere, teli anti-alga o film plastici) o teli di origine organica (tessuto non tessuto, tessuto non tessuto ricoperto di fibre vegetali, tessuti protettivi biodegradabili). In entrambi i casi i tessuti devono restare integri per almeno 3-4 anni, nel caso di tessuti organici, questi si devono decomporre e non se ne deve trovare traccia dopo 5-6 anni. Tutti i teli dovranno essere di colore verde, nero o marrone, atossici, ignifughi e non rilasciare elementi dannosi nel terreno. In tutti i casi la copertura del suolo ai raggi solari deve essere almeno del 90% per impedire il germogliamento delle infestanti. I teli dovranno essere integri e privi di strappi, fori o altro che ne possa alterare la funzione.
Pacciamatura. Col termine pacciamatura si intende una copertura del terreno con diversi scopi (controllo infestanti, riduzione evapotraspirazione, regolazione termica, ecc...). La pacciamatura può essere costituita da materiali naturali o di sintesi. Possono essere richiesti materiali sfusi come: corteccia di conifere, cippato di legno misto, ghiaia e ciottoli, per quest’ultimi vedi art. “Ghiaia e ciottoli”. La corteccia di conifere deve provenire esclusivamente da conifere (preferibilmente pino marittimo) provenienti da zone in cui è in atto un piano di riforestazione, prive di impurità di qualunque genere compreso pezzi di legno e foglie. Potrà essere richiesta di varie pezzature, vagliata o mista. Nel primo caso gli elementi costituenti la corteccia devono essere compresi nello stesso intervallo di dimensioni.
Pacciamatura. Art. 21 - Fitofarmaci
Pacciamatura. Per pacciamatura si intende la copertura del terreno compreso dalle proiezioni delle chiome con materiale inerte atto a contenere l’evapotraspirazione del terreno e il ripullulo di specie erbacee. Tale intervento, se previsto dal progetto, dovrà effettuarsi mediante lo spargimento di uno strato non inferiore a cm 7 di spessore di corteccia di specie arboree resinose appositamente prodotte e commercializzate. Ogni altro prodotto dovrà sempre ottenere la preliminare autorizzazione della D.L. La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno. Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso (previa autorizzazione della D.L.. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti (concordato con la D.L.) e ben pressata intorno alle piante. L'Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee. Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all'art. C/24. La messa a dimora di queste piante rispetterà le caratteristiche esigenze della specie e varietà secondo quanto stabilito negli elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
Pacciamatura. Dovrà essere eseguita con l’’impiego di materiali diversi dalla corteccia di pino, quali lapillo vulcanico e pillole di fiume . L’eventuale proliferazione di erbe infestanti dovrà essere contenuta mediante scerbatura manuale. Carenze nei quantitativi di pacciamanti che venissero a prodursi nel corso del tempo dovranno essere compensate con la collocazione di nuova pacciamatura fino al raggiungimento dello spessore dovuto.
Pacciamatura. Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi, quali, rispettivamente: ‐ ciottoli e altri materiali lapidei frantumati, corteccia di conifere, coppatura di ramaglia, scaglie di pigna, ecc.; argilla espansa, film in materiale plastico (PE, ecc.), teli in materiale tessuto non tessuto, ecc. Questi dovranno essere forniti (quando si tratta di prodotti confezionabili), in accordo con la Direzione dei Lavori, nei contenitori originali che riportino la dichiarazione delle quantità, del contenuto e dei componenti. Il pacciame di origine vegetale dovrà essere esente da parassiti, patogeni di varia natura, semi di piante estranee, non fermentato e proveniente da piante sane. Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi, La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.
Pacciamatura. A giudizio della D.L., e se ritenuta valida in relazione agli aspetti progettuali riguardanti la posa di materiali a terra (lastre di pietra, marmo, ecc) possibile pacciamatura con corteccia di pino a scaglie, biodegradabile e risarcibile .
Pacciamatura. Operazione da eseguirsi ai fini di proteggere le piante dal sole battente nei mesi caldi e quindi di conservare più a lungo l'umidità sottosita del terreno, nonché di impedire lo sviluppo delle malerbe. L'operazione consisterà nello stendere sul terreno, intorno al colletto, uno strato di pacciame (paglia, letame, foglie secche, ramaglia, terriccio, cortecce, cartoni bitumati, segatura, et similia) dello spessore di 5 a 20 cm e per un diametro di 50 a 180 cm secondo la grandezza della pianta. La copertura del terreno sarà praticata nel periodo fine aprile.
Pacciamatura. Per pacciamatura si intende la copertura del terreno per ottenere scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione riguarda le foglie, sbalzi termici, ecc.) I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con il Direttore dei lavori, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. I materiali pacciamanti di origine vegetale, utilizzati solo su espressa richiesta del Direttore dei lavori, devono essere esenti da materiali infetti e di provenienza nota certificata e garantita. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza. La corteccia di conifere deve provenire esclusivamente da conifere (preferibilmente pino marittimo) provenienti da zone in cui è in atto un piano di riforestazione, prive di impurità di qualunque genere compreso pezzi di legno e foglie. Potrà essere richiesta di varie pezzature, vagliata o mista. Nel primo caso gli elementi costituenti la corteccia devono essere compresi nello stesso intervallo di dimensioni.