Organizzazione del servizio, evoluzione della domanda e dellʼofferta Clausole campione

Organizzazione del servizio, evoluzione della domanda e dellʼofferta. La distribuzione di energia elettrica a Roma è ero- gata da Acea Distribuzione, mentre la società del Gruppo Acea che vende energia sul mercato libero finale è Acea Energia (ex AceaElectrabel Elettricità; cfr. Fig. 5.2.3). La liberalizzazione della vendita finale per tutti i clienti anche domestici implica che i cittadini romani dal 2007 dipendono obbligatoriamente da Acea solo per quanto riguarda la distribuzione, ferma re- stando la possibilità di rimanere in regime di mag- gior tutela o di scegliere unʼofferta commerciale di Acea Energia. Secondo i dati di Acea Energia, al 2010 i romani forniti in maggior tutela dal gruppo Acea sono 1.350.505 (per una domanda complessiva pari a 4.200 GWh) e quelli passati ad unʼofferta Acea sul libero mercato sono circa 119mila (3.700 GWh), il che vuol dire che il gruppo Acea serve ancora quasi il 70% del mercato della vendita finale romana [Fig. 5.2.4]. Acea Energia fornisce inoltre oltre 100mila clienti di dimensioni medio-grandi su tutto il territo- rio nazionale, per 11.700 GWh. La distribuzione di energia elettrica agli utenti di Roma Capitale copre lʼ82% del servizio di Acea Di- stribuzione, che nel periodo 2007/10 ha visto un au- mento di utenza del 2% e un aumento di energia immessa in rete dellʼ1,3% [Tav. 5.2.5]. La società di distribuzione romana, con questi numeri, serve il 3,6% dellʼintero mercato nazionale e rappre- senta il più grande distributore locale indipendente. Fra le altre grandi città italiane, solo Milano e To- rino sono servite da imprese di distribuzione indi- pendenti, mentre tutte le altre sono servite da reti locali gestite dallʼex monopolista nazionale, Enel Di- stribuzione [Fig. 5.2.5]. Roma Capitale Altri azionisti Caltagirone GdF-Suez
Organizzazione del servizio, evoluzione della domanda e dellʼofferta. La domanda del servizio di illuminazione pubblica è tipicamente di natura collettiva, nel senso che non è tecnicamente ed economicamente fattibile indivi- duare un consumo legato alle esigenze del singolo cittadino. Tuttavia, come si è visto nel par. 5.4.1, lʼin- troduzione del Tres legherà in qualche misura il fi- nanziamento del servizio di illuminazione pubblica al possesso di unità immobiliari nel territorio comunale. Ciò non toglie che lʼinterpretazione della domanda locale spetti interamente allʼamministrazione nel ruolo di soggetto erogatore o di committente del servizio (come nel caso di Roma Capitale), tenendo conto di diversi fattori: • per le infrastrutture, dellʼestensione della rete stra- dale e delle caratteristiche del bacino da servire; • per la durata del servizio attivo, della latitudine e delle caratteristiche meteorologiche (spesso gli impianti sono dotati di sistemi automatici di ac- censione e spegnimento mediante interruttori cre- puscolari, che agiscono quando la luminosità dellʼambiente circostante scende sotto una deter- minata soglia); • per lʼintensità dellʼilluminazione, degli obiettivi di sicurezza stradale e personale dei cittadini (limite minimo di luminosità) e dei limiti allʼinquinamento luminoso (limiti massimi di luminosità e distanza minima fra gli impianti, fissati dalle Regioni). Sulla base di tali fattori e della capacità a pagare della collettività locale, il Contratto di Servizio sta- bilisce le caratteristiche dellʼofferta: frequenza dei punti luce installati per km di rete stradale, lumino- sità delle strade, tipologia delle lampade montate, tempi standard di riparazione dei guasti e relative penali. Per quanto riguarda il servizio a Roma, il CdS 2005/2015 – approvato con effetti retroattivi dalla citata DGC 3/07, poi modificato e prolungato al 2027 con DGCa 130/10 – regolamenta: • la fornitura di energia per lʼalimentazione degli im- pianti; • la conduzione, lʼesercizio e la manutenzione ordi- naria, accidentale e programmata degli impianti; • lʼinnovazione e la valorizzazione degli impianti; • lʼadeguamento degli impianti esistenti alla norma- tiva vigente. Lʼazienda erogatrice, Acea, dallʼaprile 2005 ha tra- sferito il ramo dʼazienda Illuminazione Pubblica ad Acea Distribuzione. In seguito allʼapprovazione del vigente Contratto di Servizio, Acea ha infatti siglato un nuovo contratto con Acea Distribuzione per lʼaf- fidamento in appalto delle attività di illuminazione pubblica nel Comune di Roma. Acea Distribuz...
Organizzazione del servizio, evoluzione della domanda e dellʼofferta. Il servizio di igiene urbana è articolato principal- mente fra pulizia delle strade, raccolta e destina- zione dei rifiuti.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.