Onere della prova. Per ogni richiesta di indennizzo e/o azione legale finalizzata a ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza della presente Condizione Particolare, resta a carico dell’Assicurato l’onere di provare: a) che il danno è coperto da questa Condizione Particolare; b) che non operano limitazioni o esclusioni; c) l’ammontare del danno.
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Sources: Capitolato Di Polizza, Service Agreement, Capitolato Tecnico