Common use of Oggetto e importo dell’Accordo Quadro Clause in Contracts

Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00279.900,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarieAmministrazione Beneficiaria, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 100.000 mascherine filtranti al costo di € 2,799 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie Amministrazione Beneficiaria i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 lotto 6 è di € 2.079,00287.520,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 4.800.000 guanti non sterili in vinile monouso senza polvere al costo unitario di € 0,05990 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle dalle singole Amministrazioni beneficiariecontraenti, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 ossigeno liquido e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresadelle Aziende sanitarie, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie contraenti i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. l’Azienda Sanitaria potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresale Aziende Sanitarie, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà potranno apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 lotto 7 è di € 2.079,00779.400,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 6.000.000 guanti non sterili in nitrile monouso senza polvere al costo unitario di € 0,12990 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00130.000,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarieAmministrazione Beneficiaria, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 100.000 mascherine filtranti al costo di € 1,3 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie Amministrazione Beneficiaria i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Samples: Accordo Quadro

Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 ………….. è di € 2.079,00. Euro ……………….. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, XxSo.XxRe.XxSa. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Samples: www.soresa.it

Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00252.500,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarieAmministrazione Beneficiaria, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 101.000 mascherine filtranti al costo di € 2,5 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie Amministrazione Beneficiaria i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00438.750,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarieAmministrazione Beneficiaria, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 162.500 mascherine filtranti al costo di € 2,70000 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie Amministrazione Beneficiaria i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 è di € 2.079,00570.000,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarieAmministrazione Beneficiaria, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 300.000 mascherine filtranti al costo di € 1,90000 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativonella singola Richiesta Specifica di Fornitura. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie Amministrazione Beneficiaria i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 1 è di € 2.079,002.600.000,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 1.250.000 mascherine FFP2 al costo unitario di € 2,08000 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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Oggetto e importo dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 20 17 è di € 2.079,00270.000,00. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 2.100 filtri antibatterico/antivirale con HME 21219 9.000 tute di protezione 101404-TLA e n. 21.000 tute di protezione 101404-BG a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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