Obbligo di manleva Clausole campione

Obbligo di manleva. In qualsiasi caso il Locatore non può essere considerato responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di cause di forza maggiore, guerre, furti, intemperie, terremoti, incendi, tumulti e caso fortuito e non è in nessun caso responsabile anche quando il Cliente decida di autorizzare altri conducenti supplementari inserendo i lori dati nell’apposita sezione “ Conducenti supplementari”. Il Cliente pertanto rimane l’unico ed esclusivo responsabile in solido con gli altri conducenti autorizzati e tutte le clausole e condizioni del presente contratto rimangono in vigore.
Obbligo di manleva. L’espositore si impegna a manlevare il concedente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest’ultimo dovesse subire per eventuali inadempimenti dell’espositore. In particolare il concedente non potrà essere in nessun caso responsabile della eventuale illecita provenienza, produzione, conservazione, degustazione, somministrazione, sofisticazione, contraffazione, commercializzazione dei beni, prodotti, alimenti e manufatti esposti. E’ in ogni caso vietata la permuta e/o la vendita, così come la loro esposizione di beni, per la cui detenzione e vendita sia necessario il possesso di licenze amministrative e/o di pubblica sicurezza E’ altresì espressamente vietata anche solo l’esposizione di merci la cui visione e/o offerta al pubblico possa configurare ipotesi di reato di illecito penale e/o amministrativo e/o offesa al comune senso del pudore. E’ assolutamente vietata la compravendita e lo scambio tra espositori e soggetti terzi abusivi itineranti nel mercato; gli espositori trasgressori saranno passibili di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, oltre all’immediata espulsione dal mercato, senza rimborsi e la chiusura immediata dello stand espositivo.
Obbligo di manleva. Il Cliente si impegna a risarcire, manlevare e(o tenere indenne Advision (nonché i suoi dipendenti, collaboratori, leggittimi rappresentanti a qualunque titolo) in caso di richieste di risarcimento e/o azioni legali da chiunque promosse nei confronti di Advision medesima in qualunque sede giurisdizionale a seguito dell’utilizzo illecito dei Dati.
Obbligo di manleva. L’Associazione / ente manleva la Parrocchia da ogni sia pur concorrente responsabilità per eventuali danni subiti dagli utilizzatori, responsabilità che graverà esclusivamente sull’associazione / ente. L’Associazione / ente esonera la Parrocchia da ogni responsabilita’ per i danni diretti ed indiretti che potessero causargli, per fatto, omissione o colpa, terzi in genere e, in specie per i danni causati da scassi, rotture, manomissioni per tentato o consumato furto e da incendi.
Obbligo di manleva. 1. AGEAC, nell'esecuzione della detta convenzione, si obbliga a tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e danni eventualmente subiti a persone e cose tanto della Regione che di terzi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).