Definizione di Illecito Penale

Illecito Penale indica ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.
Illecito Penale. L’articolo 55 quinquies del DLgs 165/01 ha introdotto la nuova fattispecie di reato di attestazioni false: il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, con risarcimento del danno patrimoniale.
Illecito Penale o altra formulazione analoga, l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.

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  • Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

  • Dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

  • Contenuto mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Prodotto si intende un prodotto software MicroStrategy generalmente disponibile identificato su un ordine che è stato concesso in licenza ai sensi dei termini del presente Accordo, e qualsiasi strumento incluso con tale prodotto software (incluso, nel caso della versione “Piattaforma Cloud” dei nostri Prodotti, la console di provisioning cloud MicroStrategy).

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 10.2.2009.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • AVVERTENZE Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

  • Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Prescrizioni Organizzative Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.