Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo Clausole campione

Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo. La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato. La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA. Quest’ultima rimane, altresì, obbligata: • a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante; • a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo; • a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la v...
Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato. La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA. Quest’ultima rimane, altresì, obbligata: • a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante; • a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo; • a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).