Common use of Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Clause in Contracts

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nelle Richieste di Fornitura nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2000). L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

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Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni di legge e di regolamento delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato specialedi appalto, nelle Richieste di Fornitura nonché degli negli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessarigrafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 101 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (D.M. n. 145/2000). L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto esecutivo ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. Le disposizioni di cui alle presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

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Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato specialecapitolato speciale di appalto, nelle Richieste di Fornitura nonché degli negli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessarigrafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto capitolato generale d’appalto e il direttore dei LL.PPlavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. (D.M. 145/2000)La responsabilità del Direttore lavori non esclude affatto la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per la fornitura del materiale della migliore qualità e delle caratteristiche tecniche richieste e dettate dalle prescrizioni contrattuali. L’AppaltatoreL'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, con particolare riguardo alla marcatura CE. L’AppaltatoreL'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 17 gennaio 2008 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 8 del 4 20 febbraio 20082018).

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Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione 1.Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato specialecapitolato speciale di appalto, nelle Richieste di Fornitura nonché degli negli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessarigrafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per 2.Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 25, 26 e 17 27 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PPgenerale d’appalto regionale. (D.M. 145/2000). L’Appaltatore3.L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’Appaltatore4.L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

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