NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Clausole campione

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. ART. 1 –
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, ar- rebrali; patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche ce- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 24ma settimana e dal puerperio; patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la o del viaggio; imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici zione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscri- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie dolo del Contraente o dell'Assicurato; evidenti; presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo; stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. 1 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a ca- rico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. L’assicurato deve dare avviso scritto all’Impresa, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione dell’animale coperto con la presente sezione. Qualora non venga comunicata la sostituzione dell’animale venduto con altro animale, l’assicurazione cesserà immediatamente.