Norma finanziaria Clausole campione

Norma finanziaria. 1. Agli oneri di spesa derivanti dall’ art. 8 , si fa fronte, a decorrere dal 1996, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1995.
Norma finanziaria. 1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
Norma finanziaria. 1. Gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria, nei limiti de- gli stanziamenti annualmente iscritti in bi- lancio, a valere sia su risorse regionali, che nazionali e comunitarie, di cui ai capitoli 052426 (FSE), 052427 (FdR naz.le), 052428 (F. R.gli), 000000 (Xxxxx statali per l’Apprendistato).
Norma finanziaria. 1. Per le spese di formazione di cui all'articolo 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all'articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».
Norma finanziaria. 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 i criteri di riparto delle risorse finanziarie assegnate alle regioni e P.A. per la sanità penitenziaria tengono conto dell’attuazione dei presente Accordo.
Norma finanziaria. 1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in Euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 e in Euro 1.520.000,00 per gli anni 2018 e successivi (Missione 01, Programma 10, Titolo 01)
Norma finanziaria. 1. All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l’approvazione dei relativi bilanci d’esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004 - 2006.
Norma finanziaria. 1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in 900.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all’art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall’art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Xxxxxx-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.
Norma finanziaria. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le risorse recate dalla U.P.B. S08.014 (Cap. 08029) del Bilancio regionale relative alla gestione liquidatoria dell’ESAF.