Monitoraggio. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare n. 1 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante l’eventuale esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:2003.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Sicurezza E Compliance, Accordo Quadro Per Servizi Di Sicurezza, Accordo Quadro Per Servizi Di Sicurezza
Monitoraggio. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi Analogamente a quanto previsto dalla circolare n. 1 dal Decreto Legislativo 39 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. La funzione 1993 che istituisce le funzioni di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti per i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica progetti informatici della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Pubblica Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante l’eventuale esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità Consip S.p.A. e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore terzi da essa indicati e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione l’Amministrazione Contraente si riservano la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio, tramite personale proprio o un appropriato gruppo di lavoro, nei seguenti settori: • Qualità del servizio erogato; • Conduzione del progetto, In particolare, il monitoraggio potrà essere periodico ovvero a campione, delle modalità di progettazione e di erogazione dei servizi al fine di verificare il rispetto dei parametri prescritti e degli Indicatori di Qualità presenti in Appendice 1. Qualora da terzi da essa incaricatitali rilevazioni risultino delle oggettive non conformità, svolte nel rispetto l’aggiudicatario sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche necessarie per adeguare il servizio, entro un termine massimo di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:200330 giorni solari.
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Sources: Capitolato Tecnico, Technical Specifications, Confidentiality Agreement
Monitoraggio. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare n. 1 4 del 20 gennaio 2021 15 dicembre 2016 emessa dall’AgID, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 179 La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante l’eventuale esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese 30 giorni solari dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:2003.
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Monitoraggio. Le attività di L’Amministrazione dovrà procedere al monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare n. 1 AIPA/CR/38 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID28 dicembre 2001 nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla citata circolare. Il Fornitore si impegna a fornire tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio, ai sensi dell’art. 14-bisa partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179nei formati dei file intermedi e su supporti ottici. La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione dall’Amministrazione stessa o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante l’eventuale esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle potrà essere oggetto di verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione dall’Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:200319011.
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Monitoraggio. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare n. 1 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante l’eventuale esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità e/o il rinnovo della certificazione certific azione entro 1 mese dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:2003.
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Monitoraggio. Le attività Consip si riserva di procedere al monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare n. 1 AIPA/CR/38 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID28 dicembre 2001 nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla citata circolare. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio, ai sensi dell’art. 14-bisa partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179nei formati dei file intermedi e su supporti magnetici e ottici. La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Amministrazione Consip, o da soggetto da essa incaricato. Il fornitore Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a ciò deputati. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione Consip la documentazione comprovante l’eventuale esito l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità e/o il rinnovo della certificazione entro 1 un mese dalla data della verifica. Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle potranno essere fatti oggetto di verifiche anche ispettive effettuate dalla Amministrazione Consip tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:200319011.
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Sources: Capitolato Tecnico