Monitoraggio e controllo. I) Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al Paragrafo F. II) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la compilazione per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre ▇▇▇▇ , ▇. ▇▇▇▇ del 23 febbraio 2009 e n. 7172 del 13 luglio 2009. III) ▇▇▇ referti di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi . IV) L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda del D.Lgs. 152/06. V) L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18.02.2015.
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Monitoraggio e controllo. I) 1. Il monitoraggio e il controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al Paragrafo F.successivo paragrafo F. PIANO DI MONITORAGGIO. Tale Piano verrà adottato dal Gestore a partire dalla data di rilascio del decreto di Autorizzazione.
II) 2. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio monitoraggio devono essere tenuti tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi inserirti nei sistemi informativi predisposti (AIDA/AGORA’/ORSO) entro il 30 di Aprile dell’anno successivo a disposizione degli Enti mediante la compilazione per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” quello di effettuazione (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre ▇▇▇▇ , ▇. ▇▇▇▇ 2008 n. 1696 del 23 febbraio 2009 e n. con decreto n 7172 del 13 luglio 2009.
III) ▇▇▇ 3. Sui referti di analisi, firmati da un tecnico abilitato, analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
IV) L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda del D.Lgs. 152/06.
V) L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18.02.2015.
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Monitoraggio e controllo. I) I. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al Paragrafo paragrafo F.
II) . Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la compilazione per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre ▇▇▇▇ , ▇. ▇▇▇▇ 2008 n. 1696 del 23 febbraio 2009 e n. con decreto n 7172 del 13 luglio 2009.
III) ▇▇▇ referti . Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di analisimonitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e trasmesse all’Autorità Competente, firmati da un tecnico abilitato, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio attraverso il sistema informativo AIDA.
IV. Sui rapporti di prova devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
IV) V. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-decies29 quater, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda 2 del D.Lgs. 152/06152/2006.
VVI. L’Autorità di controllo (ARPA) L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 152/2006 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, articolo secondo le modalità approvate con dgr DGR n. 3151 del 18.02.201518/02/15.
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Sources: Identificazione Del Complesso Ippc