Monitoraggio e controllo. La Struttura Privata uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle prestazioni alle specifiche disposizioni regionali e agli accordi locali, attivando nei confronti dell’Azienda USL il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Secondo quanto previsto dalle recenti circolari regionali inerenti al flusso ASA, così come ribadito dall’Accordo RER/ANISAP, “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (omissis) e il tracciato record (omissis) costituisce l’unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse” (cfr. circolari regionali n. 9/2008 e n. 2/2011). Del contenuto del flusso ASA la Struttura Privata risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall’art. 8 dell’Accordo RER/ANISAP - ai sensi del quale l’Azienda USL potrà in qualunque momento effettuare controlli e/o ispezioni tendenti ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e tariffe - sottolineando altresì che l’Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le eventuali ulteriori attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza.
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Sources: Contratto Per l'Acquisizione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Contract for the Acquisition of Outpatient Specialist Services, Contratto Per l'Acquisizione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Monitoraggio e controllo. La Struttura Privata uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle prestazioni alle specifiche disposizioni regionali e agli accordi locali, attivando nei confronti dell’Azienda USL il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Secondo quanto previsto dalle recenti circolari regionali inerenti al flusso ASA, così come ribadito dall’Accordo RER/ANISAP, “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (omissis) e il tracciato record (omissis) costituisce l’unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse” (cfr. circolari regionali n. 9/2008 e n. 2/2011). Del contenuto del flusso ASA la Struttura Privata risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall’art. 8 dell’Accordo RER/ANISAP - ai sensi del quale l’Azienda USL potrà in qualunque momento effettuare controlli e/o ispezioni tendenti ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni sia la congruenza tra prescrizioniANISAP, prestazioni e tariffe - sottolineando altresì che l’Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le eventuali ulteriori attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza.
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Sources: Contratto Per l'Acquisizione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Contratto Per l'Acquisizione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Monitoraggio e controllo. La Struttura Privata uniforma la propria attività Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel relativo Piano descritto al successivo paragrafo F. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di rilevazione e codifica delle prestazioni adeguamento alle specifiche disposizioni regionali e agli accordi localiprescrizioni previste dall’AIA, attivando nei confronti dell’Azienda USL il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità comunicato secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Secondo quanto previsto dalle recenti circolari regionali inerenti al flusso ASA, così come ribadito dall’Accordo RER/ANISAP, “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; sino a determinare le transazioni economiche (omissis) e tale data il tracciato record (omissis) costituisce l’unico modello monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di rilevazione valido, come base di riferimento per cui la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse” (cfrditta è titolare. circolari regionali n. 9/2008 e n. 2/2011). Del contenuto del flusso ASA la Struttura Privata risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per L’Autorità ispettiva effettuerà i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall’art. 8 dell’Accordo RER/ANISAP - ai sensi del quale l’Azienda USL potrà in qualunque momento effettuare controlli e/o ispezioni tendenti ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e tariffe - sottolineando altresì che l’Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le eventuali ulteriori attività di ispezione e controllo riferite, previsti dalla legislazione vigente nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla propria competenzascadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
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