Common use of Modifiche ai fondi interni Clause in Contracts

Modifiche ai fondi interni. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento dei fondi interni” e 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

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Modifiche ai fondi interni. sponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequen- za o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili. ipotetico valore di realizzo. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare modi- ficare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento investi- mento dei fondi interni” e 6 Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tempestiva- mente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi fon- di interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 contratto. to basate su modalità di questo regolamentocalcolo affermate e ricono- sciute, la Compagniaapplicate su base continuativa, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse con costante aggiornamento dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione dati che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con alimentano le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.stesse

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Modifiche ai fondi interni. i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequen- za o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili. ipotetico valore di realizzo. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare modi- ficare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento investi- mento dei fondi interni” e 6 Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tempestiva- mente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi fon- di interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 contratto. sciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stessocalcolo. Le operazioni tecniche di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.valutazione adot-

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Modifiche ai fondi interni. tati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale di- sponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequen- za o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili. ipotetico valore di realizzo. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare modi- ficare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento investi- mento dei fondi interni” e 6 Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tempestiva- mente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi fon- di interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 contratto. to basate su modalità di questo regolamentocalcolo affermate e ricono- sciute, la Compagniaapplicate su base continuativa, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse con costante aggiornamento dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione dati che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con alimentano le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.stesse

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Modifiche ai fondi interni. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento dei fondi interni” e 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto modi- Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo que- sto regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse l’in- teresse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche politi- che di investimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano compor- tano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimentorife- rimento.

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