Common use of Mobbing Clause in Contracts

Mobbing. Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicolo- gica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mobbing. Le parti, riconoscendo l’importanza Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della personapersona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, ritengono le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che debba essere evitata ogni si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza psicolo- gica o morale. Il datore Le parti riconoscono pertanto la necessità di lavoro si impegna avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, Dichiarazione a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento verbale In caso di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono si incontreranno per armonizzare le disposizioni di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare cui al presente articolo con la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioninuova disciplina legale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Mobbing. Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicolo- gica o psicologica e morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito all’Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie esecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mobbing. Le partiSi identificano come mobbing atti, riconoscendo l’importanza atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono chi li subisce e che debba essere evitata ogni forma di violenza psicolo- gica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione comportano degrado delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l’insorgenza possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni persecutorie o che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di violenza morale, e di formulare proposte alla lavoro. Le parti firmatarie il si impegnano a promuovere un’adeguata informazione sui temi del presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioniarticolo.

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Sources: Ipotesi Di Accordo Rinnovo CCNL Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Mobbing. Le parti, riconoscendo l’importanza Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della personapersona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, ritengono le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che debba essere evitata ogni si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza psicolo- gica o morale. Il datore Le parti riconoscono pertanto la necessità di lavoro si impegna a prevenireavviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento In caso di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono si incontreranno per armonizzare le disposizioni di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare cui al presente articolo con la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioninuova disciplina legale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente