Common use of Mezzi di tutela stragiudiziale Clause in Contracts

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: www.bplajatico.it, www.carifermo.it, www.carifermo.it

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore Il Fornitore può presentare reclami alla Concedente al Factor per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedentedel Factor, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 n.0246775340 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente del Factor può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore il Fornitore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 100.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’Articolo128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente il Factor è tenuta tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Fornitore può chiedere alla Concedenteal Factor, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Per qualsiasi controversia relativa invece alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l’azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l’azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.

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Samples: www.lacassa.com, dbonline.deutsche-bank.it, www.crcento.it

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 00 00000000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: www.sparkasse.it, www.lavalsabbina.it, www.bancadiasti.it

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 0000 00 00 00 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 00 00000000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B.. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 00 00000000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Cliente può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: www.sparkasse.it, www.biverbanca.it

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 0000 00 00 00 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Cliente può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 0000 00 00 00 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 0000 00 00 00 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B.. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore Il Fornitore può presentare reclami alla Concedente al Factor per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax del Factor per via telematica mediante posta elettronica al n. +00 0000-000 000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente del Factor può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore il Fornitore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 200.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’Articolo128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente il Factor è tenuta tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 12/08/2020 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Fornitore può chiedere alla Concedenteal Factor, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Per qualsiasi controversia relativa invece alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l’azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l’azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.

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Samples: factoring.societegenerale.it

Mezzi di tutela stragiudiziale. L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +00 0000-000 000 Concedente o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000dell’art.128-xxx X.X.X. bis T.U.B. Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 2 novembre 2016 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore il Cliente può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

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Samples: www.sparkasse.it