Common use of Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile Clause in Contracts

Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile. L'art. 7, Accordo nazionale 11.4.95, e l'art. 9, Accordo nazionale 25.7.97 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5, Accordo preliminare 2.3.00, la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali e in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del CCNL. In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l'esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende. L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo viene investito dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: § superare eventuali difficoltà; § rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; § adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; § dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel CCNL (art. 3, CCNL 23.7.76 e successive modificazioni e integrazioni). Tutti i rapporti di lavoro "flessibile", con i limiti definiti dal CCNL, previa informazione da parte dell'azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a), legge n. 125/91, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/91, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Inoltre, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani, le parti s'incontreranno per verificare l'attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme d'incentivazione per l'adozione del part-time "a staffetta", previsti dalla legge n. 196/97. Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:

Appears in 1 contract

Samples: Ipotesi Di Accordo

Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile. L'art. 7, Accordo L'articolo 7 dell'Accordo nazionale 11.4.95, 11 aprile 1995 e l'art. 9, Accordo l'articolo 9 dell'Accordo nazionale 25.7.97 25 luglio 1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5, Accordo preliminare 2.3.00, 5 dell’Accordo Preliminare del 2 marzo 2000 la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso l’accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione ed alla espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali e ed in tutta l'area l’area ricompresa nel campo di applicazione del CCNLc.c.n.l. In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l'esigenza l’esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende. L'Osservatorio nazionale L’Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo Accordo viene investito dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione l’utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: § superare eventuali difficoltà; § , ▪ rafforzare l'utilizzo l’utilizzo di tali strumenti; § , ▪ adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; § , ▪ dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione l’attuazione di quanto definito nel CCNL c.c.n.l.. (art. 3, CCNL 23.7.76 3 c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni e ed integrazioni). Tutti i rapporti di lavoro "flessibile", con i limiti definiti dal CCNLc.c.n.l., previa informazione da parte dell'azienda dell’azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. all’articolo 1, comma 2, punto a), ) della legge n. 125/91, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/91125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Inoltre, con l'obiettivo l’obiettivo di favorire l'inserimento l’inserimento dei giovani, giovani le parti s'incontreranno si incontreranno per verificare l'attuazione l’attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme d'incentivazione di incentivazione per l'adozione del l’adozione dei part-time "a staffetta", previsti dalla legge n. 196/97. Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:

Appears in 1 contract

Samples: www.contram.it

Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile. L'art(testo 14-12-2004 art. 2 e 3 che sostituisce l’accordo nazionale 27-11-2000 art. 7) “Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, Accordo l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 11.4.95, 27 novembre 2000 è abrogato e l'art. 9, Accordo nazionale 25.7.97 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizionicosì sostituito: Le parti nel confermareparti, quale tenuto conto della nota a verbale dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile. Nel confermare che è prassi ordinaria, il sistema ordinaria l'assunzione con contratto di assunzione lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del CCNL, le parti ritengono che - nel rispetto del punto 5, Accordo preliminare 2.3.00, la definizione l'esigenza di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle impreseimprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle aziende e all'espansione delle attività imprenditorialile aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale. Pertanto, nei settori tradizionali e in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del CCNL. In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l'esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende. L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo viene investito dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: § superare eventuali difficoltà; § rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; § adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; § dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel CCNL (art. 3, CCNL 23.7.76 e successive modificazioni e integrazioni). Tutti i rapporti di lavoro "flessibile"flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL e degli accordi aziendali, con i limiti definiti dal CCNLdove previsti, in ogni caso previa informazione da parte dell'azienda informativa alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. all'articolo 1, comma 2, punto a), ) della legge n. 125/91, eventualmente definendo una percentuale minima percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/91, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari125/1991. Inoltre, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovaniPertanto, le parti s'incontreranno per verificare l'attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte parti, considerate le specificità del Governo relativa a forme d'incentivazione per l'adozione del part-time "a staffetta"settore, previsti dalla legge n. 196/97. Il ritengono di regolamentare, nel presente articolo regolamenta articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibileflessibile utilizzabili dalle aziende:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli

Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile. L'art. 7, Accordo L'articolo 7 dell'Accordo nazionale 11.4.95, 11 aprile 1995 e l'art. 9, Accordo l'articolo 9 dell'Accordo nazionale 25.7.97 25 luglio 1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5, Accordo preliminare 2.3.00, 5 dell'Accordo Preliminare del 2 marzo 2000 la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione ed alla espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali e ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del CCNLc.c.n.l. In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l'esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende. L'Osservatorio nazionale Nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo Accordo viene investito dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: § - superare eventuali difficoltà; § , - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; § , - adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; § , - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel CCNL c.c.n.l. (art. 3, CCNL 23.7.76 3 c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni e ed integrazioni). Tutti i rapporti di lavoro "flessibile", con i limiti definiti dal CCNLc.c.n.l., previa informazione da parte dell'azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. all'articolo 1, comma 2, punto a), ) della legge n. 125/91125 del 1991, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/91125 del 1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Inoltre, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani, giovani le parti s'incontreranno si incontreranno per verificare l'attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme d'incentivazione di incentivazione per l'adozione del dei part-time "a staffetta", previsti dalla legge n. 196/97196 del 1997. Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Nazionale 27 Novembre 2000