Common use of Mense aziendali Clause in Contracts

Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od o aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, DPR 14.7.60 n. 1026 e legge 8 agosto 1992, 8.8.92 n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto Tfr di cui all'art. 2120 del codice civile C.C. né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile cod. civ. né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m m. di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od o aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, DPR 14.7.60 n. 1026 e legge 8 agosto 1992, 8.8.92 n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto TFR di cui all'art. 2120 del codice civile C.C. né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 196014/7/1960, n. 1026 e legge 8 agosto 19928/8/1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente l’equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'artall’art. 2120 del codice civile Codice Civile né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od o aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. DPR 14 luglio 1960, 1960 n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, mensa sostenuto dal datore di lavoro, lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile C.C. - così come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 - né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione regolamenta- zione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente l’equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'artall’art. 2120 del codice civile Codice Civile né degli altri istituti contrattuali e di legge. Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

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