Common use of Malattia Clause in Contracts

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Malattia. Agli effetti 1. In caso di quanto malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla l’inizio della prestazione lavorativa. 2. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i periodi seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-prova, 10 giorni di ▇▇▇▇▇▇-termali▇- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. L'assenza I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per malattiatale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, salvo documentata dalla competente ASL. 7. Durante i casi periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di giustificato impedimentomalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, deve essere comunicata entro 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno anzianità di lavoro. Inoltrecui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno dall'inizio della malattiain poi, il relativo certificato medico o 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso di ricovero ospedaliero, in cui il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, ammalato non sia degente in ospedale o presso il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia domicilio del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, . 10. La malattia in ciascun giorno anche domenicale periodo di prova o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare preavviso sospende la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68decorrenza degli stessi.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali- termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Malattia. Agli effetti Superato il periodo di quanto previsto dal presente articoloprova, si intende in caso di malattia, viene garantita al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per malattia una alterazione dello stato il seguente periodo, salvo l'eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale: - 20 giorni di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato calendario peri lavoratori con anzianità di incapacità lavorativa derivante da eventi servizio fino a 12 mesi; - 45 giorni di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, calendario per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi lavoratori con anzianità di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termaliservizio superiore ai 12 mesi. L'assenza Ai lavoratori assenti per malattia, salvo il datore dl lavoro corrisponderà le indennità di malattia, per il seguente periodo: - 10 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori fino a 12 mesi di anzianità; - 20 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi. Le indennità dovute a titolo di malattia saranno erogate secondo le seguente quantificazione: 1. per i casi primi 3 giorni di giustificato impedimentomalattia, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto; 2. dal 4° giorno sino al 10° giorno, l'indennità sarà pari al 100% della retribuzione globale di fatto; 3. dall'11° giorno al 20° giorno, se dovuti, l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto. Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l'aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del proprio turno datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero Per i primi tre giorni di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia l'indennità rimane a carico del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllorestante periodo provvede l'EBILCOBA, sempre che i datori di lavoro abbiano comunque versato all'Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell'indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatequel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all'indennità. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le Le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2. La malattia avvenuta in periodo di prova o infortunio è assicurato di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il trattamento periodo di cui all’Art 68ferie.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo1. II personale dipendente non in prova, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza assente per malattia, salvo i casi ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo di giustificato impedimento18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, deve essere comunicata entro si sommano tutte le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno as- senze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 2. Per motivi di lavoro. Inoltreparticolare gravità, il lavoratore al dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della in malattia, che ab- bia raggiunto il relativo certificato medico o il numero limite previsto dal precedente comma 1 e ne faccia motivata richiesta, viene concesso un periodo di protocollo rilasciato dal medico curanteaspettativa per- sonale fino a 18 mesi. 3. In caso di ricovero ospedalieropatologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o tem- poraneamente e parzialmente invalidanti quali, a mero titolo di esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal computo dei giorni di cui al precedente comma 1. 4. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il lavoratore dovrà trasmetteretratta- mento per malattia, nell'osservanza dei tempi sopra espostil’Ente corrisponderà al dipendente, mese per mese, durante il certificato periodo di ricovero malattia: – il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di 12 mesi; – il 75% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi; – i periodi di cui al comma 2 non sono retribuiti. 5. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore tempestivamente e co- munque all’inizio dell’orario di lavoro ha la facoltà del giorno in cui si verifica, anche nel caso di far controllare la eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo com- provato impedimento. 6. II dipendente è tenuto a comunicare alla direzione dell’Ente e/o dell’I- stituzione Formativa il codice INPS ricevuto dal medico certificante entro i due giorni successivi all’inizio della malattia del lavoratoreo alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festi- vo, appena ne abbia avuta comunicazioneesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 7. La direzione dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa dispone il con- trollo della malattia, da medici ai sensi delle vigenti disposizioni di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutolegge, di norma, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroassenza, attraverso gli uffici compe- tenti. 8. Per cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge. 9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatetutela degli affetti da TBC. 10. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, Per quanto non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68previsto si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi: a)per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario; b)per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c)per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell'abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia o infortunio è assicurato il trattamento la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui all’Art 68ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all'art. 47.

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Sources: Collaborazione Domestica

Malattia. Agli effetti 1. in caso di quanto malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla l'inizio della prestazione lavorativa. 2. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul inabilità al lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio due giorni dal relativo rilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del proprio turno certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio Rimane l'obbligo della malattia, il relativo spedizione del certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalieroper i conviventi, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro. 4. in caso di malattia, disponibile al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il controllopersonale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed ammalato non sia degente in ospedale o presso il Datore domicilio del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Agli effetti Il lavoratore in malattia deve darne tempestiva comunicazione al datore di quanto previsto dal presente articololavoro entro l’orario di inizio attività o, si intende per malattia una alterazione dello stato nel caso circostanze di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativaforza maggiore lo impediscano, entro due giorni dall’evento. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Consegnare al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorolavoro un certificato medico, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curantedi base, dove è indicata la prognosi. In caso Se vive in regime di ricovero ospedalieroconvivenza è esonerata dalla consegna del certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie. - Che succede se la malattia insorge durante la prova o il lavoratore dovrà trasmetterepreavviso? Se la lavoratrice si ammala durante il periodo di prova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), nell'osservanza dei tempi sopra esposti, la malattia ne fa sospendere il certificato di ricovero e, decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della degenza, quello di dimissioneprognosi. Il - Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito: ANZIANITÀ LAVORATIVA GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO FINO A 6 MESI 8 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) DA 6 MESI A 2 ANNI 10 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) OLTRE 2 ANNI 15 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) Oltre ai periodi di malattia retribuiti la lavoratrice ha la facoltà diritto alla conservazione del posto di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, lavoro (nei limiti indicati nella tabella) da medici calcolarsi come 365 giorni nell’arco di enti pubblicidue anni civili. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno Questi periodi sono raddoppiati in caso ci si trovi di assenza dal lavoro, fronte a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68malattie oncologiche.

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Sources: Contratto Nazionale Del Lavoro Domestico

Malattia. Agli effetti 1. In caso di quanto malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di la- voro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario con- trattualmente previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla l’inizio della prestazione lavorativa. 2. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i periodi seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-prova, 10 giorni di ▇▇▇▇▇▇-termali▇- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. L'assenza I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per malattiatale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, salvo documentata dalla competente ASL. 7. Durante i casi periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di giustificato impedimentomalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, deve essere comunicata entro 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno anzianità di lavoro. Inoltrecui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno dall'inizio della malattiain poi, il relativo certificato medico o 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso di ricovero ospedaliero, in cui il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, ammalato non sia degente in ospedale o presso il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia domicilio del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, . 10. La malattia in ciascun giorno anche domenicale periodo di prova o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare preavviso sospende la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68decorrenza degli stessi.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia o infortunio è assicurato il trattamento la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui all’Art 68ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per 1. Vanno considerati nel computo della malattia una alterazione dello stato di salute tutti gli eventi che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore implichino inabilità temporanea del lavoratore, né i periodi desunta dall’apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti attività lavorativa occorsi fuori dell’orario di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termalicome tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. 2. L'assenza per malattiaL’assenza deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. 3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all’azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio. 4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d’invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 5. Ai fini dell’accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d’invio, ovvero, in caso di consegna, l’attestazione di ricevuta da parte dell’azienda. 6. L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. 7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto: 1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni. 8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova. 9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del proprio turno lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di lavorolicenziamento ivi compresa indennità sostitutiva del preavviso. 11. InoltreQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e comunque l’azienda non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiaproceda al licenziamento, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalierorapporto, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controlloperiodo successivo all’aspettativa, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonorimane sospeso, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni decorrenza anzianità agli effetti del preavviso e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.del T.F.R..

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenirte al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. Agli effetti 1 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di quanto previsto dal presente articolo, si intende guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto un’indennità giornaliera in caso di malattia gli infortuni sul lavoro, presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per i quali già sussiste l'obbligo della perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in favore servizio con- venuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO. 2 Le prestazioni ammontano almeno all’80% del lavoratoresalario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 3 Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto: · per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni , · per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di persona- le, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni, · per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né i periodi sono assog- gettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di assenza dal lavoro personale prestazio- ni in denaro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione 60 giorni sull’arco di 360 giorni. 4 Qualora sussistano delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termaliriserve concernenti malattie preesistenti, sono determinanti le condizioni generali della compagnia di assicurazione. L'assenza per malattiaInsieme al contratto quadro o con- tratto d’impiego, salvo i casi di giustificato impedimento, al lavoratore deve essere comunicata entro comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa prestazioni e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della i premi dell’assicurazione malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalieromalattia, il lavoratore dovrà trasmetteredeve immediatamente informare, nell'osservanza dei tempi sopra espostioltre all’azienda acquisitrice, anche il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro. 5 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, disponibile vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza la medesima azienda prestatrice sull’arco di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 6812 mesi.

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Malattia. Agli effetti Trattamento economico a) il certificato medico alla Scuola e più precisamente alla segreteria del preside, entro due giorni dalla data di quanto previsto dal presente articolo, si intende rilascio (modulo “attestato di malattia” per malattia una alterazione dello stato il datore di salute che comporti incapacità lavoro) b) il certificato medico all’INPS di appartenenza con lettera raccomandata entro due giorni dalla data di rilascio (modulo “attestato di malattia” per l’INPS) Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il dipendente malato ha diritto alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore conservazione del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno posto di lavoro. InoltreIl lavoratore ha diritto al : - mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di 12 mesi di calendario, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 12 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto; - mantenimento del posto di lavoro per assenze, nei termini dell'attuale normativa e comunque anche non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiacontinuative, fino ad un massimo di 365 giorni di malattia nell’arco di 3 anni. In tal caso, il relativo certificato medico o datore di lavoro dovrà informare il numero lavoratore del termine del periodo di protocollo rilasciato dal medico curantecomporto. Nel computo delle assenze massime nell’arco dei 3 anni, non saranno considerate le aspettative non retribuite per malattia di cui al comma precedente. Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà della Scuola risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R. e a quant’altro maturato. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmetteredi trattamento in day-hospital, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroper sottoporsi alle citate terapie, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o festivo, a cura delle strutture abilitateStruttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.Tali giorni di assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da sono computati ad ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68effetto come servizio effettivamente prestato.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro. 4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: -fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; -dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende Art. 211 a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto i giorni di malattia gli infortuni sul lavorodal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per giorni di malattia dal 21° in poi, per i quali già sussiste l'obbligo posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della copertura assicurativa in favore del lavoratorelegge 23 dicembre 1978, né i periodi di assenza n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di far controllare la malattia del lavoratorelavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, appena ne abbia avuta comunicazionesecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin corrispondersi dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 75% per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari. L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale previdenza sociale è a carico del lavoratore per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, ed a cura delle strutture abilitatecarico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. In assenza Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza carenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore a carico del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Malattia. Agli effetti Obblighi di quanto previsto dal presente articolo, si intende comunicazione 1. Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorodeve darne comunicazione all’Amministrazione, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio 9,30 del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroassenza, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoavvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di comprovato Impedimentocomprovata impossibilità. 2. In merito alle modalità ed ai tempi di trasmissione della certificazione di malattia rilasciata dal Medico, l’assenza sarà considerata ingiustificatale parti concordano di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 3. Nei casi di assenza per malattia il medico curante redige on line la certificazione medica costituita da: – certificato di diagnosi, con l’indicazione sia delle date iniziali e finali, sia della causa della malattia; - attestato di malattia, contenente solo l’indicazione della prognosi. 4. Il lavoratore medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Il dipendente deve dare immediata notizia fornisce ad ISMEA il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso. 5. Nel caso in cui il medico competente (o la struttura sanitaria in caso di ricovero) sia impossibilitato alla trasmissione telematica del certificato medico, il dipendente dovrà provvedere all’invio cartaceo, tramite raccomandata o PEC entro le 48 ore successive, all’INPS e farlo pervenire all’Azienda nel minor tempo possibile. In questo caso la responsabilità dell’invio ricade sul dipendente. 6. La certificazione medica di qualsiasi infortuniocui ai commi che precedono non è richiesta al verificarsi dei primi due eventi di malattia di un solo giorno nell’arco dell’anno solare. 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo di 36 mesi. 2. Ai fini del computo del tetto massimo si sommano tutti gli eventi, anche sebbene non continuativi, purché tra i singoli eventi non vi sia un periodo di lieve entitàservizio attivo superiore a 6 mesi. 3. Quando Qualora il lavoratore dipendente abbia trascurato altresì fruito di ottemperare all’obbligo suddetto un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali e studio di cui all’art. 29, il diritto alla conservazione del posto di lavoro non potrà comunque superare la durata complessiva (malattia ed aspettativa per motivi di famiglia/personali e di studio) di tre anni e mezzo nell’arco di un quinquennio. 4. Ai fini della determinazione della durata massima delle assenze previste nel precedente comma, si considera il Datore quinquennio che viene a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di malattia o di aspettativa richiesta dal dipendente. 5. Ai fini della determinazione del periodo di comporto, si considerano utili i periodi di cui al successivo art. 30. 6. Sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di assenza dovuti a seguito degli effetti collaterali delle terapie salvavita. Il dipendente ha diritto al mantenimento, per intero, dello stipendio. 1. Ad integrazione dell’indennità erogata dall’Inps, l’Amministrazione garantirà al dipendente il seguente trattamento economico complessivo (indennità c/Inps e integrazione c/datore di lavoro):  100% della retribuzione netta per i primi 12 mesi di assenza per malattia;  50% della retribuzione netta per gli ulteriori 9 mesi di assenza per malattia.  senza alcuna retribuzione, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accadutoconservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni per gli ulteriori 15 mesi. 2. II tempo trascorso in malattia è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli elementi retributivi legati all'anzianità e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il al trattamento di cui all’Art 68fine rapporto. 3. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica, dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e di turni.

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