Common use of Licenziamento per giustificato motivo Clause in Contracts

Licenziamento per giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente oppure ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato per iscritto. Quando ricorre inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente per iscritto, dando termine di 10 giorni per l’eventuale difesa, prima dell’adozione del provvedimento. All’uopo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni altro caso, ove l'Azienda non abbia indicato il motivo in lettera di licenziamento, il dipendente può chiedere di conoscerlo secondo procedimento di cui al primo comma dell'art. 78. In caso di licenziamento per giustificato motivo spetta al dipendente il preavviso, nelle misure previste dall'art. 84.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente oppure ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. essa Il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato per iscritto. Quando ricorre inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente per iscritto, dando termine di 10 giorni per l’eventuale difesa, prima dell’adozione del provvedimento. All’uopo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni altro caso, ove l'Azienda non abbia indicato il motivo in lettera di licenziamento, il dipendente può chiedere di conoscerlo secondo procedimento di cui al primo comma dell'art. 78. In caso di licenziamento per giustificato motivo spetta al dipendente il preavviso, nelle misure previste dall'art. 84.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'artdell’art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente oppure ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, all'organizzazione all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato per iscritto. Quando ricorre inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente per iscritto, dando termine di 10 giorni per l’eventuale difesa, prima dell’adozione dell’a- dozione del provvedimento. All’uopo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante rappresen- tante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni altro caso, ove l'Azienda l’Azienda non abbia indicato il motivo in lettera di licenziamentolicenzia- mento, il dipendente può chiedere di conoscerlo secondo procedimento di cui al primo comma dell'artdell’art. 78. In caso di licenziamento per giustificato motivo spetta al dipendente il preavviso, nelle misure previste dall'artdall’art. 84.

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