Common use of LAVORI Clause in Contracts

LAVORI. E’ da ritenersi che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori determini, nello stesso tempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta. In base all’art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato Inoltre, per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l’allegato XXI del Codice, all’art. 36, comma 4, stabilisce che l’offerta da presentare è accompagnata «dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto». L’art. 106, comma 2, citato – diversamente da quanto disposto dall’art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo: si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato conservato presso la stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.

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LAVORI. E’ da ritenersi che Fatta salva la mancata effettuazione possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori nell’ambito delle soglie e del sopralluogo negli appalti sotto soglia di lavori determinicui al precedente art. 3, nello stesso tempo, una violazione avvengono nel rispetto dei principi di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta. In base all’art. 106cui all’articolo 30, comma 2, del Regolamento, infatti, l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato Inoltre, per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l’allegato XXI 1 del Codice, all’artnonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e di qualificazione. 36Si segnalano le seguenti categorie generali, comma 4quali in elenco non esaustivo: - manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili; - manutenzione di opere ed impianti; - interventi non programmabili in materia di sicurezza; - lavori che non possono essere differiti, stabilisce che l’offerta da presentare dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è accompagnata «dalla dichiarazione necessità e urgenza di completare i Lavori; - realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione; - consolidamento di strutture e di opere edili in genere; - scavi e movimenti di terra; - realizzazione di strutture portanti; - realizzazione di murature in genere; - realizzazione di opere di finitura. Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l’acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione procedura prevista agli artt. 8 o 9 del presente Regolamento a seconda dell’importo dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offertoaffidare. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto». L’art. 106, comma 2, citato – diversamente da quanto disposto dall’art. 119 sotto la direzione del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione Responsabile del sopralluogo: si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato conservato presso la stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogoProcedimento.

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LAVORI. E’ da ritenersi 24. Interventi di efficienza energetica, di riqualificazione e adeguamento normativo Il Concessionario dovrà realizzare, su tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio ed oggetto della presente procedura così come individuati nel progetto definitivo, gli interventi di adeguamento alle normative vigenti di riqualificazione tecnologica, di ammodernamento e di risparmio energetico seguendo le indicazioni contenute nel presente CSA e nel Progetto Definitivo nonché sulla base delle migliorie offerte in sede di gara. Per la realizzazione delle opere si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per i lavori dal Codice senza che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina della concessione di lavori determini, nello stesso tempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell’offertapubblici. In base all’art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione Si precisa che con la quale riqualificazione energetica degli impianti, questi ultimi verranno dotati di dispositivi elettronici che li predisporranno a supportare apparecchiature per la somministrazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità, meglio definiti nei concetti di "SMART CITY". Tali implementazioni potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale concedente e saranno oggetto di contabilizzazione extra canone. Al momento della progettazione esecutiva di tali servizi verrà individuato il metodo di contabilizzazione più idoneo per la definizione dell'extra canone. Gli interventi di adeguamento alle normative vigenti ed alla L.R. 31/15 (ex 17/00 e s.m.i.) alla data di pubblicazione del presente bando, dovranno essere effettuati su tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale secondo le indicazioni del Progetto Definitivo che individua i concorrenti attestano principali interventi per il conseguimento degli obiettivi di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato Inoltrerisparmi esplicitati sempre nel progetto nell’allegato “2.1 – Analisi economica dell’appalto e determinazione dell’importo presunto”. Fanno parte integrante del progetto Definitivo medesimo i seguenti documenti di progetto: - Aggregazione dei comuni di Pero, per gli appalti Melzo e le concessioni Cantello: descrizione progetto di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l’allegato XXI del Codice, all’art. 36, comma 4, stabilisce che l’offerta da presentare è accompagnata «dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori riqualificazione e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale; - Progetto di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità riqualificazione comune di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto». L’art. 106, comma 2, citato – diversamente da quanto disposto dall’art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogoPero composto da: si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato conservato presso la stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.PARTE 1 A

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LAVORI. E’ L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ritenersi che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente. L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori determinie delle forniture scorporate, nello stesso tempofatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.). L’assunzione di un elemento essenziale dell’offertaDirettore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. In base all’artIl nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare il Capo 25 del presente Capitolato). 106Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, comma 2travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell’art. 224 del Regolamento, infattisalvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture. Le spese per i collaudi tecnici, l’offerta da presentare le prove di funzionamento e quant’altro necessario per l’affidamento accertare la rispondenza funzionale degli appalti e delle concessioni impianti, secondo prescrizioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione legge o su disposizione dell’Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la quale i concorrenti attestano notazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato Inoltreriserva di cui al precedente punto 27.30. Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli appalti e le concessioni eventuali ripristini. L’osservanza delle norme di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l’allegato XXI del Codice, all’art. 36, comma 4, stabilisce che l’offerta da presentare è accompagnata «dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metricopolizia stradale, di essersi recati sul luogo quelle di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate polizia mineraria nonché di tutte le circostanze generali prescrizioni, leggi e particolari suscettibili regolamenti in vigore per l’uso di influire sulla determinazione mine, ove tale uso sia consentito. La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente articolo Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei prezzilavori, sulle condizioni contrattuali con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e sull'esecuzione dei lavori gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di aver giudicato i lavori stessi realizzabiliogni particolare delle opere da sfrabbricidi, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto». L’art. 106calcinacci, comma 2sbavature, citato – diversamente da quanto disposto dall’art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo: si trattapitture, tuttaviaunto, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrenteecc. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare spese di contratto ed accessorie e limitare cioè tutte le spese connesse - e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte registro e di più imprese, purché appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato conservato presso la stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogobollo principali e complementari.

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Samples: Contratto Di Appalto