Kasko Pneumatici Clausole campione

Kasko Pneumatici. La polizza non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità. Se i pneumatici assicurati subiscono una Foratura e devono essere riparati o sostituiti, l’Impresa rimborsa il costo della riparazione o della sostituzione con i seguenti massimali e scoperti a patto che lo pneumatico danneggiato abbia un battistrada residuo di almeno mm2: - In caso di utilizzo della rete convenzionata, non verrà applicato nessuno scoperto e verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 500,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata verrà - Fino a 2 (due) pneumatici rimborsati all’anno, anche a causa del medesimo sinistro. - Chilometraggio massimo di 25.000 km all’anno (ad esempio 75.000 km per la garanzia di 36 mesi). - Se il modello di pneumatico danneggiato non è più commercializzato e risulta necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d’usura tra lo pneumatico sostituito e l’altro pneumatico dello stesso asse è superiore a mm5, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati. - Fino a 4 (quattro) riparazioni e/o sostituzioni durante la durata totale della garanzia. - 1 assistenza stradale per anno (massimo 4 per la durata totale della garanzia). - Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d’origine nucleare; - Xxxxx subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici; - Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza; - Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione; - Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo; - Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti; - In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall’Assicurato o dal guidatore autorizzato; - Colpa grave o dolo dell’assicurato; - Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale. - I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il d...
Kasko Pneumatici. La garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con Nobis. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
Kasko Pneumatici. La garanzia copre inoltre i costi di riparazione o sostituzione degli pneumatici, in quest’ultimo caso al netto del deterioramento dovuto ad usura, che subiscono una foratura dovuta alla circolazione del veicolo.
Kasko Pneumatici. La garanzia copre inoltre i costi di riparazione o sostituzione degli pneumatici, in quest’ultimo caso al netto del deterioramento dovuto ad usura, che subiscono una foratura dovuta alla circolazione del veicolo anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. .

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).