Istituti di Credito Clausole campione

Istituti di Credito. Gli Istituti di Credito con sede/filiale ubicata all’interno della ZTL non aventi disponibilità di posti auto in aree private potranno ottenere il rilascio di apposito contrassegno autorizzativo (ATTIVITA' PRODUTTIVE) che consente: ❑ La circolazione, nel rispetto del percorso indicato sul contrassegno, all’interno della ZTL, dal Lunedì al Sabato (feriali), limitatamente alle fascia oraria 06.00 ÷ 20.00 (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato alla necessità di adempiere a compiti istituzionali presso la rispettiva sede/filiale). ❑ La sosta in prossimità dell’istituto di credito, dove non esplicitamente vietato dalla segnaletica stradale posta in loco, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'ultimazione delle singole operazioni di carico/scarico merci. In ogni caso la sosta non dovrà protrarsi oltre il termine di 15 (quindici) minuti; Verrà rilasciato in ogni caso, indipendentemente dal numero di veicoli intestati ovvero utilizzati dall’istituto di credito richiedente, n°01 (uno) contrassegno sul quale potranno essere riportati gli estremi identificativi di un numero massimo di veicoli pari a 3 (tre); Il contrassegno potrà essere riferito esclusivamente a: ➢ veicoli di proprietà dell’istituto di credito, immatricolati a nome del medesimo ovvero locati allo stesso con regolare atto (es. Contratto di Leasing); ➢ veicoli di proprietà ed immatricolati a nome di dipendenti/collaboratori assunti a tempo indeterminato dall’Istituto di credito richiedente ovvero agli stessi locati con regolare atto (es. Contratto di Leasing); Il contrassegno dovrà essere, all’atto del suo utilizzo, esposto in modo chiaramente visibile sul cruscotto (in modo tale che tutti i dati identificativi risultino chiaramente visibili e verificabili da parte degli organi di controllo) unitamente a: ❑ indicazione dell'orario di inizio sosta tramite esposizione di disco orario;
Istituti di Credito. Firmato Da: XXXXXX' XXXXX Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 9c782 In data 14/02/2012 la GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 401 (a rogito del Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l’importo di € 75.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali. A garanzia del rimborso, oltre alle fideiussioni prestate dai soci (all’epoca: Xxx,re Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx) la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di terzo datore di ipoteca, ha concesso alla Banca ipoteca di secondo grado sugli immobili di sua proprietà. Il credito, quindi, seppur chirografario nello “stato passivo” della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l’intero con il ricavato della vendita dell’immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca. In data 23/03/2017 la società GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 601 (a rogito Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l’importo di € 80.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali. A garanzia del rimborso, oltre alle fideiussioni personali prestate dai soci, i soci medesimi, Sig.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di terzi datori di ipoteca, hanno concesso alla Banca ipoteca di terzo grado sugli immobili (all’epoca) di loro proprietà. Il credito, quindi, seppur chirografario nello “stato passivo” della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l’intero con il ricavato della vendita dell’immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca.
Istituti di Credito erogano il finanziamento eventualmente richiesto ai sensi del presente accordo con la massima urgenza; - individuano due referenti per ogni istituto competenti a ricevere le istanze di finanziamento.
Istituti di Credito. 2.1 Gli Istituti di Credito mettono a disposizione delle MPMI con sede o attività in provincia di Sondrio le seguenti linee di credito per finanziamenti assistiti dalla garanzia dei Confidi sul 50% dell’erogato per la tutta la durata originaria dei finanziamenti medesimi, salvo quanto specificamente disposto nel prosieguo relativamente ai finanziamenti con durata superiore a 120 mesi.
Istituti di Credito erogano il finanziamento richiesto sulla base del presente accordo e corredato dall’attestazione di cui al punto precedente; - individuano due referenti per ogni istituto competenti a ricevere le istanze di finanziamento e per collaborare con Provincia e Comuni alla verifica dei presupposti di cui all’art. 2, con particolare riferimento alla sussistenza di prospettive di recupero patrimoniale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).