Invio pezzi di ricambio all’estero Clausole campione

Invio pezzi di ricambio all’estero. Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobiliz- zato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizio- ne verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico della Società fino alla concor- renza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Struttura Organiz- zativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Invio pezzi di ricambio all’estero. Qualora il veicolo rimanga immobilizzato all’estero a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto Tentato o Parziale o ritrovamento dopo il Furto Totale e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, i pezzi danneggiati e i propri documenti di riconosci- mento; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. La Società terrà a proprio carico i costi della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per sinistro. Si specifica che: • sono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali; • la prestazione è operativa a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per la restituzione della somma anticipata; il rimborso di quanto anticipato dalla Società dovrà avvenire al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente; • l’Assicurato deve comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costru- zione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio; • la prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
Invio pezzi di ricambio all’estero. Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Invio pezzi di ricambio all’estero. Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata tino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni. Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti. - il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia/San Marino; - i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana/sanmarinese della casa costruttrice; - i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione; - i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Invio pezzi di ricambio all’estero. Qualora, a seguito di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà
Invio pezzi di ricambio all’estero. (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Invio pezzi di ricambio all’estero. Qualora l’Assicurato , trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all’aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni. Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Invio pezzi di ricambio all’estero. Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Veicolo Sostitutivo Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata1.600 c.c.. secondo i seguenti criteri:

Related to Invio pezzi di ricambio all’estero

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).