Invalidità permanente – franchigia assoluta Clausole campione

Invalidità permanente – franchigia assoluta. Relativamente a quanto previsto nel precedente art. A 17, resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%. Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. A 16 lett. c) non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% ed inferiore al 10%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10% la franchigia si intenderà annullata e l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. 1) Per tutte le categorie assicurate fatta eccezione di quelle di seguito indicate al punto 2) e 3), sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art.42 lett. c) “Lesioni“ non supera il 3%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 3% - l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Si applicano le franchigie previste nelle singole sezioni di soggetti assicurati, ovvero:
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 38 lett. c) non supera il 5%. Relativamente alla pratica di attività sportiva quale Rugby, Football americano, arti marziali e ciclismo, la predetta franchigia è pari al 10%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 5% o 10% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 37, lettera c), non supera il 6%, all’Assicurato non sarà corrisposto alcun Indennizzo. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 6%, l’Indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell’art. 36 non supera: - Categoria “A” (Atleta Agonista GOLD, Xxxxxxxx A e B): il 3%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% ed inferiore al 15%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. - Categoria “B” (Atleta Agonista SILVER Top): il 5%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% ed inferiore al 15%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. - Categoria “C” (Atleta Agonista SILVER Base e Atleta non Agonista): il 7%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 7% ed inferiore al 15%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 15% la franchigia si intenderà annullata e l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità. Le norme regolate nel presente articolo non trovano applicazione per i ginnasti appartenenti alle categorie Atleti Nazionali ed Atleti Nazionali Juniores.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Relativamente a quanto previsto nell’art. 40 del presente contratto, resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%. Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 39 lett. c) del presente contratto non supera il 3%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 4% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente. La franchigia IP pari al 10% prevista per le discipline sportive Rugby/ Football Americano / Arti Marziali e Ciclismo si intende ridotta al 7%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 7% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente Le somme assicurate con la garanzia infortuni aumentano, sia per il caso morte che per il caso di IP, da Euro 80.000,00 ad Euro 100.000,00. INTEGRATIVA B
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell’art.37 lett. c) non supera il 3% Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Relativamente a quanto previsto nell’art. 40 del presente contratto, resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%. Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 39 lett. c) del presente contratto non supera il 3%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 4% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente. La franchigia IP pari al 10% prevista per le discipline sportive Rugby/ Football Americano / Arti Marziali e Ciclismo si intende ridotta al 7%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 7% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente Le somme assicurate con la garanzia infortuni aumentano, sia per il caso morte che per il caso di IP, da Euro 80.000,00 ad Euro 100.000,00. Relativamente a quanto previsto nell’art. 40 del presente contratto, resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%. Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 39 lett. c) del presente contratto non supera il 3%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 3% . La franchigia IP pari al 10% prevista per le discipline sportive Rugby/ Football Americano / Arti Marziali e ciclismo si intende ridotta al 7%. Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 7% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente Le somme assicurate con la garanzia infortuni aumentano, sia per il caso morte che per il caso di IP, da Euro 80.000,00 ad Euro 100.000,00.
Invalidità permanente – franchigia assoluta. Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 38, lett. c), non supera il 5%. Tale limite è ridotto al 4% nel caso di atleti appartenenti alla categoria giovanissimi (i.e. minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi). Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 5% (al 4% nel caso di atleti appartenenti alla categoria giovanissimi – i.e. xxxxxxxxxxxx, cuccioli, esordienti, ragazzi) l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.