Insourcing Clausole campione

Insourcing. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all’appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d’azienda) i lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all’atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3. Chiarimento A Verbale Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Insourcing. Le Parti confermano l’impegno a valutare la fattibilità di azioni di rientro, anche temporaneo, di attività aziendali precedentemente affidate ad operatori esterni e compatibili con l’evoluzione dei processi in essere e delle competenze disponibili, allo scopo di riassorbire le eccedenze dichiarate. Entro le singole date concordate tra le Parti, quali verifiche periodiche della corretta applicazione del presente accordo, tali analisi saranno oggetto di confronto per la eventuale attuazione operativa.
Insourcing. In coerenza con l’indirizzo del CCNL vigente, che prevede l’applicazione dello stesso sulla base delle attività svolte (artt. 1 e 2), va specificato che il personale di società entrate o rientrate all’interno di un gruppo bancario, che svolga attività di cui agli artt. 1 e/o 2 (ex: società di Credito al consumo) ha diritto all’applicazione dello stesso CCNL, senza penalizzazioni normative e/o economiche.

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  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

  • RICHIAMATI ✓ l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165 / 2001 prevede che:la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; ✓ l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/ 2001 prevede che: il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura stante la corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di etti all'articolo 40,comma 3-quinqtties, sesto periodo; ✓ la delibera di G.C. n.39 del 29.06.2018 con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1 CCNL di comparto del 01/04/1999;

  • Sottoscrizione Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) alla Data di investimento, da parte della Società, del Premio iniziale versato dall’Investitore-Contraente a seguito della sottoscrizione ed invio alla Società del modulo di Proposta da parte dello stesso. Il Premio iniziale coincide con il Premio versato più un bonus del 5% dello stesso Premio unico (fino ad un massimo di 250.000,00 Euro) riconosciuto in quote da parte della Società. Nel caso in cui l’Investitore-Contraente scelga di investire contemporaneamente su i due Fondi interni a disposizione, la percentuale di bonus verrà divisa proporzionalmente seguendo le percentuali di investimento. Per il suddetto versamento non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario, a favore della Società. Nella causale dell’ordine di bonifico deve essere indicato il numero della Proposta sottoscritta. Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 della Data di decorrenza che coincide con la Data di investimento del Premio. Il Premio versato dall’Investitore-Contraente viene convertito in quote il quinto giorno lavorativo successivo alla data di incasso del Premio stesso oppure il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Proposta in originale qualora questa sia posteriore alla data di incasso del Premio. All’Investitore-Contraente verranno assegnate un numero di quote dei Fondi interni in base alle scelte effettuate dall’Investitore-Contraente; tale numero è pari al Premio versato diviso il Valore unitario delle quote stesse. Tra la data di sottoscrizione della proposta e il versamento del premio, o viceversa, non devono intercorrere più di 30 giorni. In caso contrario, è richiesto all’Investitore-Contraente di sottoscrivere una nuova proposta. L’Investitore-Contraente non ha facoltà di versare Premi aggiuntivi. Successivamente all’emissione del Contratto, la Società si impegna a comunicare all’Investitore-Contraente, mediante apposita lettera di conferma inviata entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla Data di investimento del Premio, l’ammontare del Premio di perfezionamento versato e investito, la Data di decorrenza del Contratto, il Fondo interno di destinazione, il numero delle quote attribuite, il loro Valore unitario, “il giorno di riferimento”, la data di valorizzazione relativa alla data di versamento del Premio, la data di incasso del Premio e la data di ricevimento della Proposta.

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