Common use of Inscindibilità delle norme contrattuali Clause in Contracts

Inscindibilità delle norme contrattuali. Le disposizioni del presente c.c.n.l., sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile. Per le aziende associate a Federtrasporti, Anac e Fenit che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell'estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa del 10 aprile 1997. Le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l' estensione alle regioni a statuto speciale della normativa di cui al disegno di legge n. 2206, ribadiscono la intangibilità del complesso contrattuale e la sua assoluta non subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti. La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali. Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30-9-1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi. Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti. In data 23 aprile 1998 tra Federtrasporti, FENIT ed ANAC e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI - preso atto che: gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare; - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali dell'11 aprile 1995, del 28 marzo 1996 e del 25 luglio 1997, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo; di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato "Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini" al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto: Autoferrotranvieri

Inscindibilità delle norme contrattuali. Le disposizioni del presente c.c.n.l.CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile. Dichiarazione a verbale. Per le aziende associate a Federtrasporti, Anac ANAC e Fenit FENIT che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell'estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell'articolo nell'art. 3 del disegno di legge d.d.l. n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa del 10 aprile 1997. Dichiarazione a verbale. Le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l' estensione l'estensione alle regioni a statuto speciale della normativa di cui al disegno di legge d.d.l. n. 2206, ribadiscono la intangibilità l'intangibilità del complesso contrattuale e la sua assoluta non subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti. Dichiarazione a verbale. La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali. Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30-9-30 settembre 1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi. Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti. In data 23 aprile 1998 tra Federtrasporti, FENIT ed ANAC e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI - preso atto che: gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare; - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali dell'11 aprile 1995, del 28 marzo 1996 e del 25 luglio 1997, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo; di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato "Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini" al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Inscindibilità delle norme contrattuali. Le disposizioni del presente c.c.n.l.contratto, sia nell'ambito dei singoli istituti come e nel loro complessoinsieme, costituiscono una disciplina organica inscindibilesono correlative e inscindibili e, pertanto i soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme delle norme in esso contenute. Per le aziende associate a Federtrasporti, Anac e Fenit che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell'estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore in VERBALE DI INTESA 10 ottobre 2002 In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa intenti 9.4.02 e con il Protocollo d'intesa 11.7.02, ai fini della definizione dell'accordo di rinnovo del 10 aprile 1997. Le XX.XX. FILTCCNL Igiene ambientale 2.8.95, la Federazione imprese di servizi (FISE) e le OOSS nazionali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l' estensione alle regioni a statuto speciale CISL, UILTRASPORTI, FIADEL- CISAL, esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato 2. Il predetto documento disciplina l'istituzione della normativa Banca delle ore. In relazione all'acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo del CCNL in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al disegno punto n. 3), Protocollo d'intesa 11.7.02. Conseguentemente il documento concordato resta di legge n. 2206, ribadiscono la intangibilità per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell'accordo di rinnovo del complesso CCNL 2.8.95. - Documento contrattuale e la sua assoluta non subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti. La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali. Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30allegato 2 FISE FP-9-1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi. Le Federazioni FILT-CGIL, CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno FIADEL-CISAL RINNOVO CCNL FISE IGIENE AMBIENTALE 2.8.95 Proposta FISE 10.10.02 Documento allegato 2 Art. - Banca delle ore. 1) A decorrere dall'1.1.03, in via sperimentale per la riserva sulla vigenza del presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997CCNL, viene istituita a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenutilivello aziendale la "Banca delle ore", nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2. In data 23 aprile 1998 tra Federtrasportioccasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, FENIT ed ANAC e FILT-CGILl'azienda fornirà alla RSU o, FIT-CISL e UILTRASPORTI - preso atto che: gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare; - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali dell'11 aprile 1995, del 28 marzo 1996 e del 25 luglio 1997, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo; di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato "Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini" al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazionimancanza, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensioneRSA delle OOSS stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.

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Samples: Verbale d'Intesa