INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO Clausole campione

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO. Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, vi compresi i procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO. Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti legali dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto, compresi procuratori e institori che possono impegnare la volontà del soggetto concorrente che rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di rappresentanza ed eventuali cessati dalla carica nell'anno precedente la procedura di gara. In caso di più soggetti dotati di poteri di rappresentanza ripetere la sezione A tante volte quanto necessario.
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO. Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario * Nome: * Cognome: * Data di nascita: * Luogo di nascita: Via e numero civico: E-mail:
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO. Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: Nome completo: codice fiscale data e luogo di nascita: Posizione/Titolo ad agire/procuratori Indirizzo postale: Telefono: E-mail [……] [……] [……] [……] [……] [……]
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO. In tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. o che assumo la carica fino alla data di presentazione dell’offerta: ➢ in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico ➢ in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; ➢ in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; ➢ in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo,…)” andrà chiarito se trattatasi di soggetti in carica o cessati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).