Indisponibilità dei prodotti Clausole campione

Indisponibilità dei prodotti. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l’Operatore Economico dovrà comunicare alla Azienda Sanitaria Capofila tempestivamente (e-mail, fax),e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: • denominazione, • periodo previsto di indisponibilità, • causa di indisponibilità, • eventuale prodotto alternativo. Fra queste cause di indisponibilità, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un Prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero la variazione del numero di unità posologiche, la modifica della forma farmaceutica del Prodotto rispetto a quanto indicato nei requisiti minimi, il sequestro ovvero la sospensione, il disposto dalle autorità competenti delle licenze per l’utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un Prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione di un Prodotto. Il Fornitore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà della ASL accettare, espressamente e per iscritto l’alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell’ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara. Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l’Azienda Sanitaria, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull’indisponibilità della consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere. Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, il Fornitore stesso deve darne comunicazione alla Azienda Capofila, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni alla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comu...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).