IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Clausole campione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Art. 1 Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla società IMMOBI- LIARE XXXXX XXXX & C. S.A.S., con sede legale in Nus, giusta la domanda presentata in data 30 gennaio 2019, di derivare tutto l’anno dai due pozzi ubicati sui terreni censiti al foglio 49, map- pale 190 del N.C.T. del predetto comune, nella misura di moduli massimi 0,1944 (pari a litri al minuto secondo diciannove virgola quarantaquattro) e medi annui 0,0494 (pari a litri al minuto se- condo quattro virgola novantaquattro), per un volume totale annuo pari a 156.000 metri cubi, ad uso scambio termico, antincendio ed irriguo, a servizio dell’ttiguo complesso di attività produttive e commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”; Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organiz- zazione delle attività regionali di protezione civile”; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istitu- zione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordi- nanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispet- tivamente alla regione o a parte del suo territorio compren- dente più comuni e al territorio comunale”; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Art. 1 Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa, alle signore Ma- falda e Xxxxx Xxxxxx XXXXXX, giusta la domanda presen- tata in data 31 gennaio 1997, la derivazione d'acqua dalla sorgente ubicata sul terreno censito al mappale n. 578 del foglio n. 65 del N.C.T. del comune di AYAS, per l’intero arco dell'anno, nella misura massima di 1,20 l/s e media pari a 1,00 l/s, per l'approvvigionamento idropotabile del xxxxxx- cato di civile abitazione censito al foglio n. 66, mappale n. 307 del N.C.E.U. del comune di AYAS, di proprietà delle richiedenti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta COMUNE DI AOSTA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta di designare in seno al Comitato regionale di coordina- mento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: il Sig. Xxxxxx XXXXX XXXXX quale rappresentante ef- fettivo della CGIL Valle d’Aosta l’xxx. Xxxx XXXXXXXXX quale rappresentante della se- de periferica dell’ISPESL Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Aosta, 24 aprile 2009. Il Presidente ROLLANDIN nés par la Direction des expropriations et du patrimoine dans les formes prévues pour les actes relevant de la procé- dure civile, publié par extrait au Bulletin officiel de la Région, enregistré à la Recette des impôts et déposé, sans délai, au Service de la publicité foncière en vue de sa trans- cription et à l’Agence du territoire aux fins de l’inscription au cadastre du transfert du droit de propriété. Le président, Xxxxxxx XXXXXXXXX
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante «Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Vallle d’Aosta» e richiamato l’art. 29 «Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale»;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Articolo 1
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Richiamata la legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 recante «Norme per la raccolta, conservazione e distribu- zione del sangue umano», modificata dalla legge regionale 27 agosto 1994, n. 63, ed in particolare l’articolo 7 che pre- vede l’istituzione della Commissione regionale tecnico-con- sultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribu- zione del sangue umano;