Common use of IL CONSIGLIO COMUNALE Clause in Contracts

IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che : ❑ con deliberazione C.C. n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto che: • il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”; Dato atto che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente e che, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa per la realizzazione di interventi di adeguamento delle reti e degli impianti; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente atto, trasmesso all'ente dalla società Genia spa; Considerato che : ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad un significativo processo di riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse"; Considerato che in seguito l’art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…” • comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa; Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna; Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni di gara”; Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”; Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:

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IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che che: ❑ con deliberazione C.C. n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" Empoli è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi territoriale: • Piano Strutturale, approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto che: • il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei benidel 30 marzo 2000 n. 43, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”; Dato atto che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente e che, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa per la realizzazione di interventi di adeguamento delle reti e degli impianti; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente atto, trasmesso all'ente dalla società Genia spa; Considerato che : ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad un significativo processo di riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse"; Considerato che in seguito l’art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…” • comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, efficace a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore pubblicazione sul BURT n. 18 del 3 maggio 2000; • Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 137 del 21 dicembre 2004, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 26 gennaio 2005; Che con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 è stata approvata la variante di minima entità al Piano Strutturale ed il Secondo Regolamento Urbanistico, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n°52 del 24 dicembre 2013; Che la variante al PS e il secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli sono redatti ai sensi della L.R. n. 1/2005. In conformità ai disposti dell’art. 55, commi 5 e 6 della legge regionale Toscana 1/2005, le previsioni riguardanti la disciplina delle trasformazioni degli assetti urbanistici ed edilizi del territorio sono dimensionate sulla base di conversione un quadro previsionale strategico quinquennale; Che con delibera del presente decreto.” Dato atto che la gestione Consiglio Comunale n°90 del servizio pubblico di distribuzione gas 19/11/2018 è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione approvata la “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico relativa alle aree produttive", ai sensi dell’art. 222 della LRT 65/2014; Che la variante sopra citata contiene alcune previsioni soggette a Scheda Norma che troveranno attuazione mediante la presentazione di continuità da Genia spaPiani Urbanistici Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati nei cinque anni di validità della variante medesima; Atteso che secondo Che la procedura di Progetto Unitario Convenzionato costituisce un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) atto urbanistico semplificato rispetto al piano attuativo per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogatoè approvato dal Comune mediante unico atto, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − secondo la disposizione vigente normativa nazionale e regionale di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna; Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni di gara”; Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”; Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:sopra;

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IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita VISTO: − la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che : ❑ con deliberazione C.C. Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda 11, intitolata “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e recante come obiettivi specifici la realizzazione ed attivazione della rete telematica, la semplificazione e l’ampliamento dei servizi municipalizzati – approvazione integrati, il miglioramento dell’efficienza e l’economicità di gestione, la valorizzazione del regolamento speciale patrimonio di dati pubblici, l’interoperabilità, l’accessibilità, la sicurezza e del progetto tecnico- finanziariola standardizzazione, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano la ricerca e lo sviluppo, la formazione e l’e- Inclusion; − la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi municipalizzati" nel mercato interno e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano altre norme per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto che: • il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il periodo 2004/2008 2010” che stabilisce il canone ruolo della CN-ER, come organizzazione e modalità di concessione annuocollaborazione tra Regione ed Enti Locali; − la Legge Regionale 7 dicembre 2011, da versarsi da parte n. 18, recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi di GENIA S.p.a.semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale”, è stato determinato in misura fissa pari che ha portato la semplificazione al 41,20 % centro delle politiche di € 1.253.772,00innovazione della P.A. In questo contesto viene affermato il ruolo strategico che le tecnologie dell’informatica possono svolgere proprio nel processo di semplificazione; − Legge Regionale 21 Dicembre 2012, indicando con detto importo n. 21 recante “Misure per assicurare il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali Governo territoriale delle funzioni Amministrative secondo i principi dettati dalla citata deliberazionedi sussidiarietà, nell'ambito differenziazione ed adeguatezza” prevede tra l’altro che il riordino territoriale e le misure di innovazione amministrativa da introdursi sul territorio, vedano nell’ICT un fattore abilitante di successo; − le Linee Guida del processo Piano Telematico dell’Xxxxxx Xxxxxxx – PiTER 2011-2013 approvato con DGR, previste dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 11/2004, che definiscono le strategie della regione come sistema di riorganizzazione città e trasformazione di GENIA in territori, di società “in house”e istituzioni che affrontano insieme le sfide e condividono una visione di futuro) fissando e volendo garantire i 4 nuovi diritti di cittadinanza digitale e definendo un’ulteriore specifica linea strategica d’intervento mirata allo sviluppo dell’intelligenza diffusa nel territorio; Dato atto PREMESSO che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente − con deliberazione della Giunta Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e che, pertanto, il canone pattuito con deliberazione di Consiglio Comunale di Trecasali n. 18 del 24 Settembre 2007 è rimansto nelle disponibilità di Genia spa stata approvata la “Convenzione per la costituzione della “Community Network Xxxxxx-Romagna”, relativamente alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER (2007-2009); la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari” tra Regione Xxxxxx-Romagna, Enti Locali dell’Xxxxxx-Romagna e loro forme associate, regolarmente sottoscritta e successivamente prorogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25 Novembre 2011 fino al prossimo 23 giugno 2013; − i 5 anni di lavoro congiunto e gli innumerevoli risultati raggiunti hanno reso possibile “fare concretamente sistema”, consentendo alle Amministrazioni dell’Xxxxxx-Romagna di lavorare in modo integrato nei diversi settori, sulle diverse tematiche, e nelle diverse fasi progettuali; CONSIDERATO che: − in un contesto di scarsità di risorse occorre incentivare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa e rilanciare politiche di semplificazione e modernizzazione del “fare amministrazione” consolidando e rendendo pienamente fruibile il substrato tecnologico fin qui realizzato e già distribuito sull’intero territorio, avendo a paradigma di riferimento l’attuazione di un unico modello condiviso, ma con differenti possibilità di realizzazione a seconda delle esigenze e delle specificità; − la Regione Xxxxxx-Romagna persegue l’obiettivo del “modello integrato” (o MAD) per rafforzare il dialogo fra Amministrazioni, cittadini, imprese e intermediari, per evitare richieste continue e ricorrenti al cittadino e all’impresa di interventi medesimi dati da parte delle Amministrazioni, per evitare duplicazioni di adeguamento informazioni e controlli, per fornire servizi integrati ad alta qualità ed affidabilità, nonché per conseguire sensibili risparmi nei costi e sensibili riduzioni dei tempi; − tale modello potrà considerarsi pienamente attuato quando tutti gli Enti della Regione Xxxxxx-Romagna vi avranno aderito, ampliando dunque il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, e quando questi avranno attuato soluzioni conformi al modello per quanto concerne le applicazioni ed i servizi di propria competenza; − il sistema territoriale complessivo necessita pertanto di continuare a muoversi in modo coeso verso obiettivi sempre più condivisi e più ampi; EVIDENZIATO che in tal senso è in corso di definizione una carta d’intenti fra Regione Xxxxxx-Romagna e le rappresentanze delle reti Autonomie Locali, che sintetizza la vision dall’Xxxxxx-Romagna sui temi delle comunità digitali, dell’Amministrazione digitale e degli impianti; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) dell’e-government e, più in generale, dell’ICT quale fattore strategico di innovazione sociale e di competitività, vision all’interno della quale si collocano le politiche di sistema di cui all’articolo 5 della Convenzione di cui al presente atto, trasmesso all'ente dalla società Genia spa; Considerato che : ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad un significativo processo di riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse"; Considerato che in seguito l’art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…” • comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa; Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna; Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni di gara”; Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”; Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:;

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IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita la discussione che è seguita su proposta Premesso che: Visti i Capi I e II del PresidenteDecreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; Premesso che Richiamato in particolare l’articolo 18 del citato Decreto Legislativo, relativo al servizio delle pubbliche affissioni, il quale prevede che: ❑ con deliberazione C.C. n. 215 Richiamato in particolare l’articolo 52 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione citato Decreto Legislativo, ad oggetto: “Affidamento da parte del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" e di assumere la gestione comune del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.daccertamento e riscossione della tassa. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 Rinvio” il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto prevede che: • il servizio Precisato che gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. n. 507/1993, che disciplinavano l’affidamento in concessione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto n. 46 di rep. del 25.06.1999spazi ed aree pubbliche, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”; Dato atto che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente abrogati dalla riforma del sistema tributario locale introdotta dagli articoli 52 e che53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa per la realizzazione di interventi di adeguamento delle reti e degli impianti; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente atto, trasmesso all'ente dalla società Genia span. 446; Considerato che : ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) Servizio di riscossione delle entrate locali ha dato avvio ad subito, nel corso degli anni, un significativo processo di riforma graduale liberalizzazione in quanto: Atteso che il regime transitorio disciplinato dall’articolo 3, commi 24-25-bis del settore gas finalizzato allla realizzazione Decreto Legge n. 203/2005 (convertito in Legge n. 248/2005) è stato ripetutamente prorogato nel corso degli anni, sino ad arrivare al termine di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE scadenza del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 20052016 previsto dall’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 35/2013 (convertito in Legge n. 64/2013) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodocome da ultimo modificato dall’art. 18, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69del Decreto Legge 23 giugno 2016, della legge n. 239/2004 113 (convertito in Legge Marzano) stabilisce n. 160/2016); Tenuto conto che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva tale proroga lascia impregiudicata la facoltà per l’ente locale concedente gli enti locali di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesseprocedere a nuovi affidamenti mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni vigenti contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse"; Considerato che in seguito Richiamato l’art. 46-2 bis del D.L. 1 ottobre 2007, Decreto-Legge del 22.10.2016 n. 159 193 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007Legge 1° dicembre 2016, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2225, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente successivamente modificato dall’art. 213 del Decreto-Legge del 30.12.2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, comma 157n. 19 che cita: Ricordato che questo ente gestisce attualmente mediante concessionario privato l’attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’Imposta comunale sulla pubblicità, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione pubbliche affissioni e del Canone per l’occupazione di gas…” • comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa; Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcunaspazi ed aree pubbliche; Considerato che tali contratti sono in scadenza il prossimo 31.12.2017 per cui si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito; Considerato che questa Amministrazione ritiene più conveniente sotto il profilo economico e funzionale mantenere l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto ai sensi di legge, in quanto non è possibile allo stato attuale organizzare la gestione diretta di tali servizi, che richiederebbe l’assunzione di nuove unità di personale e l’acquisizione di locali e mezzi; Ritenuto pertanto di confermare l’affidamento in concessione dei seguenti servizi per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto possibilità di rinnovo per un periodo massimo di pari durata previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente: Ritenuto inoltre opportuno: Rilevato che il citato aggio a favore del Concessionario, calcolato con una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza percentuale del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni 18,00% pari a quella da prevedere a base di gara”; Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”; Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse , comporterà una spesa presunta annua per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenzialiperiodo 2018-2022: Ritenuto altresì necessario, con il presente provvedimento fornire direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

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IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che : ❑ con deliberazione C.C. n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto che: • il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto la legge 8 novembre 2000, n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi 328 (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”; Dato atto che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente e che, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all’articolo 19 individua il Piano di adeguamento delle reti Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli impiantiinterventi socio sanitari; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali”, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il “Piano locale unitario dei servizi alla persona” quale strumento fondamentale per investimenti ed estensioni la realizzazione delle politiche sociali e sociosanitarie, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente attolo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento definito Distretto Socio-sanitario (Ambito territoriale); • l’articolo 15, trasmesso all'ente dalla società Genia spacomma 2, della stessa legge prevede che la Regione emani apposite Linee Guida per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona; • la Regione Sardegna ha emanato, con deliberazione della G.R. N. 40/32 del 6 ottobre 2011, le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS per il triennio 2012/2014, tuttora vigenti; Considerato che le linee Guida per la predisposizione dei PLUS prevedono: ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad - in ogni ambito Plus un significativo processo unico comune capofila deputato, attraverso l’Ufficio di riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione Piano, alla gestione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e tutte le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni attività previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio nella programmazione dell’intero distretto cosi come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al dall’articolo 15 comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno della Legge Regionale 23/2005; - una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini programmazione triennale e la possibilità di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati assegnare il ruolo di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate Comune capofila a rotazione e motivate ragioni a seguito di pubblico interesse"; Considerato che appositi accordi in seguito l’art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine sede di incentivare le operazioni conferenza di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…” • comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa; Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna; Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni di gara”; Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”; Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:servizi;

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