Common use of Hardware e Software Clause in Contracts

Hardware e Software. 12.1 La vendita di Hardware e Software, generalmente di produttori terzi, viene regolamentata in base alle disposizioni del CODICE CIVILE ART. 1470 e seguenti, dalle disposizioni normative in materia, nonché dalle indicazioni prescrittive delle presenti Condizioni Generali di Contratto, laddove applicabili. 12.2 I termini di garanzia e le relative modalità di fruizione sono definiti dai produttori medesimi e ad Internet ONE non potrà ricondursi alcuna responsabilità in caso di comportamento legalmente e/o eticamente non adeguato degli stessi.

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Sources: Contratto Servizi Pro, Offerta Commerciale