Grandine. L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore Assicurato per l’assicurazione Furto e fino a un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Furto.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Grandine. L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore Assicurato assicurato per l’assicurazione Furto e fino fino a un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Furtopolizza.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni