Grandine Clausole campione

Grandine. Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Grandine. La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: › serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica; › lastre di fibrocemento anche ecologico. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Grandine. L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto e fino a un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Grandine. La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da grandine.
Grandine. Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al successivo Art. 5 – Eventi atmosferici.
Grandine. La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
Grandine. La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: › serramenti, vetrate e lucernari in genere; › lastre di fibrocemento e manufatti in plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma supe- riore a Euro 2.500,00.
Grandine. Fermo quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici" ed ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
Grandine. La Società, a parziale deroga dell’art. 4.1 b) ‘Particolari delimitazioni di garanzia’ delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx, risponde dei danni a lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, causati da grandine.