Grandine Clausole campione
Grandine. Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Grandine. La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: › serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica; › lastre di fibrocemento anche ecologico. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Grandine. La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da grandine.
Grandine. Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.
Grandine. L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore Assicurato per l’assicurazione Furto e fino a un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Furto.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al precedente art. 4 – Eventi atmosferici. Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Grandine. Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia E13 - “Eventi Atmosferici” ed a integrazione della stessa, AXA indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
1) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne;
2) lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
3) pannelli solari (esclusi i pannelli fotovoltaici assicurabili con la partita A7); Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Grandine (E27)” prevista dalla partita A10 - “Eventi naturali”. La presente garanzia Grandine è prestata con un limite massimo di indennizzo di 50.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo; fermo il sottolimite di 5.000,00 euro per sinistro per i pannelli solari.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su fragili si applica una franchigia di € 500,00; per danni da grandine agli altri beni, si applica la franchigia prevista al successivo Art. 6 – Eventi atmosferici.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica si applica si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
Grandine. Fermo quanto previsto nella clausola speciale “eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
