Common use of Gestione Clause in Contracts

Gestione. 1. È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di con- sultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso. 2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimen- tari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni inter- nazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle inizia- tive. 4. Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizza- zione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazio- nali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizio- ne all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l’uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all’importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spie- gazione della modifica intervenuta e informarne il Segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si prov- veda secondo le procedure di cui all’allegato B. 5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali. 6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4. 7. Il Comitato procederà all’esame del funzionamento e dell’attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, successiva- mente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il Comitato può presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita con la sua attua- zione.

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Sources: Accordo Che Istituisce L’organizzazione Mondiale Del Commercio, Accordo Che Istituisce L’organizzazione Mondiale Del Commercio

Gestione. 1. È istituito I servizi di gestione sono caratterizzati da attività che sono pianificabili già ad inizio fornitura e da altre che, in funzione delle esigenze che si verranno a definire nel periodo di durata della fornitura stessa, potranno aggiungersi man mano (come ad esempio l’avviamento in esercizio di una nuova applicazione) e che Consip comunicherà con il massimo anticipo possibile, Pertanto, ferma restando la regolamentazione contrattuale a consumo, è prevista la creazione e l’aggiornamento di un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede Piano di con- sultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie Lavoro della gestione per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettiviogni area/servizio, con particolare riguardo per l’armonizzazionesoggetto all’approvazione di Consip. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso. 2. Il Comitato promuove diretto e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimen- tari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 3. Il Comitato si mantiene in stretto assiduo contatto con le competenti organizzazioni inter- nazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetalil’utente nelle attività di front end richiede alle risorse dedicate al servizio una elevata capacità di analisi, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico individuare la soluzione più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle inizia- tive. 4. Il Comitato metterà idonea a punto una procedura per seguire il processo di armonizza- zione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto risolvere l’esigenza utente ed in linea con le competenti organizzazioni internazionalistrategie evolutive del sistema informativo. E’ inoltre indispensabile la capacità di relazione con le diverse strutture al fine di coinvolgere i supporti più adeguati, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle normeanche creando sinergie con gli altri gruppi coinvolti nella fornitura. Le attività estemporanee, direttive o raccomandazioni internazio- nali relative a misure sanitarie o fitosanitarie normalmente caratterizzate da carattere di urgenza (di norma, prodotti/ servizio), verranno comunicate da Consip secondo la modalità più idonea (fax, e-mail, telefono) e dovranno essere attivate dal Fornitore nel più breve tempo possibile. Le situazioni di criticità e urgenza in cui stabilisca la forte incidenza sul commercioè possibile che debbano essere svolte le attività, richiedono elevate capacità tecniche e professionali: prontezza, precisione, affidabilità e competenza. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione E’ essenziale perciò da parte dei Membri del Fornitore un elevato grado di flessibilità nel rendere disponibili le risorse, nonché nel garantire le necessarie competenze. In particolare si sottolinea l’importanza della presa in carico del sistema a inizio contratto e delle normenuove funzionalità sviluppate man mano, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizio- ne all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello acquisire un elevato grado di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l’uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all’importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spie- gazione della modifica intervenuta e informarne il Segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si prov- veda secondo le procedure di cui all’allegato B. 5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionaliconoscenza funzionale ed operativa del software realizzato. 6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4. 7. Il Comitato procederà all’esame del funzionamento e dell’attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, successiva- mente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il Comitato può presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita con la sua attua- zione.

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Sources: Capitolato Tecnico