Gestione. 1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3, ferma l'operatività di almeno un comparto assicurativo, il Consiglio attiva, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera v), i seguenti comparti finanziari: - Comparto bilanciato, con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 40% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento; - Comparto sviluppo, orientato prevalentemente verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 75% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento. 2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti in base al precedente articolo 8, comma 2, lettera f). 3. In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza. 4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo ed uno finanziario. Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo. 5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività degli stessi e dei relativi risultati.
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Sources: Fondo Di Previdenza, Fondo Di Previdenza a Capitalizzazione
Gestione. 1. Al fine Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di realizzare l’obiettivo rischio e di cui all’articolo 3rendimento, ferma l'operatività in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di almeno scelta. La Scheda informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento. Attualmente operano i seguenti comparti, uno di natura assicurativa e due di natura finanziaria: - Comparto assicurativo, realizzato mediante convenzione con un pool di primarie compagnie di assicurazione, che prevede rendimento minimo garantito, consolidamento dei risultati e coefficienti di conversione in rendita predeterminati. La prestazione in ogni caso non può essere inferiore al cumulo dei premi versati. Il comparto assicurativo, in quanto garantito, è idoneo ad accogliere il Consiglio attivaconferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale per la quota derivante da detto conferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4 dell’articolo 8, comma 2, lettera v), i seguenti comparti finanziari: 7 del Regolamento; - Comparto bilanciato, con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 40% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento; - Comparto sviluppo, orientato prevalentemente verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 75% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento.
2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti in base al precedente articolo 8, comma 2, lettera f).
3. In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza.
4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo ed uno finanziario. Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo.
5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività degli stessi e dei relativi risultati.
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