MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO
SO.GE.M.I. S.p.A.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – REV 02 PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE SOSTITUTIVO ‐ C.I.G. 5260750C39
COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A.
INDIRIZZO CANTIERE: xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – Milano
Milano, 12-03-2014
INDICE
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
ART.3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
ART.4 DOCUMENTI CONTABILI 5
ART.5 GARANZIE ASSICURATIVE 6
ART.6 VARIAZIONI DELLE OPERE 7
ART.7 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE 9
ART.8 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 9
ART.9 NORME DI SICUREZZA 10
ART.10 CONSEGNA DEI LAVORI 16
ART.11 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI 17
ART.12 ESECUZIONE D’UFFICIO, RESCISSIONE DAL CONTRATTO 19
ART.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 20
ART.14 IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI 25
ART.15 DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA, OSSERVANZA DEI CONTRATTI
COLLETTIVI 25
ART.16 SUBAPPALTO 27
ART.17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE 28
ART.18 CONTO FINALE DEI LAVORI 29
ART.19 COLLAUDO DEI LAVORI 29
ART.20 PRESA DI POSSESSO DELL’OPERA 30
ART.21 CONTROVERSIE 30
ART.22 RITARDO NEI PAGAMENTI. 31
ART.23 SVILUPPO DEI LAVORI. 31
ART.24 VALUTAZIONE DEI LAVORI 31
ART.25 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 32
ART.26 OPERE IN ECONOMIA. 32
ART.27 MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE. 32
ART.28 DIFETTI DI COSTRUZIONE. 33
ART.29 DANNI DI FORZA MAGGIORE. 33
ART.30 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 33
ART.31 RESPONSABILITÀ' TECNICA DELL'APPALTATORE. 34
ART.32 DISCIPLINA NEI CANTIERI. 34
ART.33 ADATTAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRADE E AI FONDI. 35
ART.34 COLLAUDO DELLE OPERE. 35
ART.35 SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE OPERE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE. 35
ART.36 AREA DI CANTIERE 36
ART.37 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MANO D'OPERA. 36
ART.38 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I NOLEGGI. 36
ART.39 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I MATERIALI. 37
ART.40 LAVORI ED OPERE COMPIUTE. 37
ART.41 DEFINIZIONI 38
Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per realizzare tutte le opere, occorrenti per le seguenti bonifiche dei materiali contenenti amianto con posa di materiali sostitutivi dove previsto - LOTTO 1, secondo gli atti tecnici allegati al presente Capitolato Speciale d’oneri, in conformità al progetto:
• Bonifica dell’amianto friabile e sostituzione dell’isolamento termico di tubazioni per gli Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx X-X-X-X nell’area Ortomercato e per gli edifci Palazzina Liberty 02, 04,05,06;
• Bonifica dell’amianto friabile dell’isolamento termico di tubazioni e caldaie per l’ex centrale Termica del Palazzo Sogemi e per l’Edificio 11 dell’area Ortomercato;
• Bonifica dell’amianto friabile fioccato presente sulle strutture metalliche dell’edifico 26/31 dell’Area Ortomercato;
• Bonifica e sostituzione delle coperture degli Edifici 08 nell’area Palazzine Liberty e di parte della copertura dell’Xxxxxxxx 00 xxx Xxxxxxx Xxxxxx;
• Bonifica delle coperture per la tettoia dell’ex Canile;
Art.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all’osservanza:
Della Decreo Legislativo n° 163 del 2006, comprese successive modifiche ed integrazioni;
Del Regolamento generale sugli appalti emanato con D.P.R. 207/2010;
Del Capitolato Generale d’appalto per le opere pubbliche emanato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n° 145, con avvertenza che tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate, a persone o Enti al di sopra della Direzione Lavori dovranno intendersi attribuite al Responsabile del Procedimento;
Della normativa antimafia di cui alle leggi vigenti come meglio specificate nei successivi capitoli.
Per quanto non espressamente scritto nel presente Capitolato valgono, inoltre, le normative riportate nella Specifica Tecnica al capitolo 2, tutte le leggi, decreti e
circolari vigenti e quelle che abbiano attinenza con gli stessi che potranno essere emanate durante il corso dei lavori in oggetto.
Art.3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto e si allegano al medesimo:
1. Il presente capitolato speciale di appalto;
2. La relazione tecnica;
3. Computo metrico estimativo e quadro economico;
4. Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi;
5. Tabella incidenza mano d’opera;
6. Cronoprogramma;
7. Piano di manutenzione dell’opera;
8. Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
9. Fascicolo tecnico dell’opera;
10. Le norme e leggi di cui all’art.2 del presente capitolato;
11. Gli elaborati del progetto.
Qualora si riscontrassero discordanze di lieve entità fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla Committente.
Art.4 DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D.P.R. n° 207/2010 in maniera più dettagliata I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
1. il giornale dei lavori, con tenuta a carico dell’impresa;
2. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
3. le liste settimanali;
4. il registro di contabilità;
5. il sommario del registro di contabilità;
6. gli stati d'avanzamento dei lavori;
7. i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
8. il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori . I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal Committente.
Art.5 GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi della DL 163/2006, l’appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Tale assicurazione deve essere stipulata per una massimale di € 2.500.000,00 per le persone e € 5.000.000,00 per le cose deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra “le persone” si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature ed opere provvisionali di cantiere.
Detta polizza può essere anche quella generale dell’impresa stipulata precedentemente alla data dell’offerta. Nel seguente caso l’impresa dovrà sette giorni prima del contratto inviare alla Committente quanto segue:
1. Inviare nota della compagnia assicuratrice di aver preso visione del presente capitolato ed dello schema di contratto d’appalto e che la polizza accessa dall’impresa è conforme ai due documenti;
2. Inviare nota della compagnia assicuratrice che confermi l’inserimento del cantiere in oggetto nell’elenco di quelli assicurati con la predetta polizza;
3. La compagnia assicuratrice invii dichiarazione di avvenuto pagamento del premio annuale;
La polizza deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo; le stesse polizze devono essere efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Dato che le attività di bonifica riguardano materiali contenenti amianto e si svolgono, in alcuni casi, in aree già presumibilmente contaminate dalla presenza di fibre sparse, tutte la imprese affidatarie di uno o più degli appalti in oggetto dovranno obbligatoriamente essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categorie 10A Classe “D” e 10B Classe “C”- e le singole attività dovranno essere eseguite da personale informato, formato ed addestrato allo scopo, nonché sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alle lavorazioni, secondo quanto previsto dal D.L.vo 81/2008. Tali requisiti costituiscono elemento obbligatorio e la mancanza di uno o più di essi potranno essere fonte di esclusione dall'appalto. La verifica di tali requisiti sarà svolta in fase preventiva dalla stazione appaltante e, in fase realizzativa dal CSE che avrà la facoltà di sospendere le attività e allontanare il personale privo di tali requisiti essenziali.
Art.6 VARIAZIONI DELLE OPERE
La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, senza che per ciò
l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle opere eseguite in più o in meno da valutarsi. Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni.
Si stabilisce altresì che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza ordine scritto della Direzione Lavori, entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La Committente avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.
Ai sensi dal D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, il Direttore Lavori, sentito il progettista, ha facoltà discrezionale di disporre modifiche, mediante ordine scritto, ed interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio. Tali opere non sono considerate varianti, devono essere contenute in un importo non superiore al 5 % d’ogni categoria di lavoro facente parte dell'appalto e non devono comportare l'aumento dell'importo contrattuale.
Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; si precisa che non saranno comunque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione.
Le variazioni, le soppressioni e le aggiunte che la Committente si riserva di apportare al progetto dovranno essere eseguite obbligatoriamente fino alla concorrenza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo dell'appalto. Per variazioni inferiori al 20% sul totale (che non modificano l’importo dell’appalto, considerate sommando il valore assoluto delle opere in più e in meno rispetto al progetto iniziale) non potranno essere modificate le clausole contrattuali. Qualora, ordinate varianti ed aggiunte in misura tale da far superare tale limite, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. Raggiunto il limite sopraindicato, egli dovrà pertanto comunicare alla Committente se intenda proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni, avvertito, che, in ogni caso, la Committente si riserva il diritto di chiedere un miglioramento del ribasso per la quota
parte dell'importo dei lavori eccedente i sei quinti dell'importo dell'appalto che l'Appaltatore, anche per tacita accettazione, avesse ad eseguire. Entro i quarantacinque giorni seguenti alla comunicazione dell'Impresa, la Committente dovrà rendere note le proprie determinazioni, le quali s’intenderanno senz'altro accettate dall'Appaltatore se, dopoché gli siano state partecipate, egli proseguirà i lavori. In pendenza delle suddette decisioni, è in facoltà dell'Appaltatore richiedere, ma senza diritto ad alcun maggiore compenso, la sospensione dei lavori, con interruzione del termine assegnatogli per il relativo compimento. Quest'ultimo potrà essere inoltre congruamente prorogato, a richiesta dell'Appaltatore medesimo e su favorevole parere della Direzione dei Lavori, qualora vengano eseguite opere in misura eccedente l'importo dell'appalto. Per variazioni dell'importo dell'appalto, superiori ai sei quinti, l'Appaltatore dovrà corrispondentemente integrare la cauzione, prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto. Occorrendo una diminuzione d’opere per un importo superiore al limite, l'Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di recesso ovvero continuare i lavori; in quest’ultimo caso gli verrà corrisposta, oltre al corrispettivo per i lavori eseguiti anche la decima parte della differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare del conto finale.
Art.7 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE
L'Appaltatore in caso d’impedimento personale, dovrà comunicare alla Committente il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore, che elegge e mantiene per tutta la durata dell'appalto il proprio domicilio legale presso la sede dell’amministrazione Comunale dove la Committente e la Direzione Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti giudiziari.
Art.8 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Direzione Lavori ed alla Committente il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere cui venga affidata, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, l'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione delle opere, nonché l'adozione
delle misure di sicurezza nel corso dei lavori ed il costante rispetto delle normative antimafia vigenti. Il summenzionato Direttore Tecnico di Cantiere dovrà possedere titolo di studio pari ad almeno geometra o perito edile, preferibilmente iscritto al relativo Albo o Collegio Professionale. Il direttore tecnico di cantiere dovrà essere sempre disponibile ad ogni richiesta di presenza sia per verifiche in contraddittorio in cantiere, sia per la soluzione o discussione di ogni problema riscontrato dal Direttore dei Lavori. Deve essere presente in cantiere in maniera continuativa, 8 ore al giorno 5 giorni alla settimana, un tecnico ( almeno con diploma di geometra) a cui affidare la gestione giornaliera del cantiere e con il quale la D.L. potrà dialogare circa la programmazione e la esecuzione dei lavori, in caso contrario verranno detratti € 5.000 per ogni mese non coperto.
Art.9 NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente.
L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008.
L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati:
− eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente;
− il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni.
L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:
− il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo;
L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza, nonché gli eventuali aggiornamenti di cui sopra fanno parte integrante del contratto di appalto.
L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore.
Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore.
Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano.
Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza.
Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.
L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di
sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente.
L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008.
Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione.
Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS).
Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori.
Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.).
Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente.
A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta.
L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico
- Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice.
L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo:
− le prescrizioni della D.L.;
− le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte;
− le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori".
Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza).
Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente.
L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere.
In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere.
Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti.
Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore.
Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma.
Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati.
Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi.
In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere.
Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie.
Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate.
Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino.
L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori.
Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate.
Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere:
− l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino;
− l'orario di lavoro del cantiere;
− l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.);
− l'utilizzo del telefono;
− l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere;
− la custodia del cantiere.
Art.10 CONSEGNA DEI LAVORI
Le opere in appalto verranno consegnate contestualmente alla stipula del contratto.
L'Appaltatore dovrà quindi procedere immediatamente all'apertura del cantiere e dar corso alla esecuzione dei lavori entro quindici giorni.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per la ultimazione dei lavori stabiliti contrattualmente.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori gli verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale il Committente ha diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora si proceda a consegne parziali, nel caso queste avvengano con ritardo tale da portare serio impedimento alla ultimazione completa delle opere entro i termini contrattuali previsti. l'Appaltatore ha diritto soltanto ad un periodo di proroga uguale al ritardo nell'effettuazione della consegna e limitato ai soli lavori consegnati in ritardo.
Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l’appaltatore dovrà trasmetterere alla
D.L. quanto segue:
a) Generalità del Responsabile di Cantiere;
b) Generalità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008;
c) Generalità del Medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008;
d) Generalità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008;
e) Documento di "Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” ai sensi del D.Lgs 81/2008.
La mancata consegna di quanto sopra comporterà una penale giornaliera di € 50,00 per ogni singola richiesta.
Art.11 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI
Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfette condizioni di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni ………….. (…………..) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come da programma allegato.
La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni viene fissata in € …..,…. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Dette penali verranno addebitate anche per il ritardo nella ultimazione dei lavori per le varie fasi e/o scadenze intermedie.
Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della penale di cui sopra. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto della Committente ad altri lavori o forniture, se l'Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente il ritardo ascrivibile a queste Ditte o Imprese.
Periodicamente la D.L. avrà la facoltà di verificare la rispondenza del programma dettagliato dei lavori redatto dall’appaltatore con il reale avanzamento dei lavori. Nel caso in cui il ritardo accumulato sia maggiore di trenta giorni ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari al 10% di quella sopraindicata in relazione alle opere effettivamente non ultimate.
La penale parziale può essere annullata se, a insidacabile giudizio della Direzione Lavori ed a seguito di aggiornamento del programma dettagliato dei lavori, il ritardo sia recuperabile alle successive scadenze.
Ai sensi del DPR 207/2010, non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale sfavorevole in quanto già considerato nel calcolo del tempo utile per l’esecuzione dei lavori. Il normale andamento stagionale sarà quello definito dall’osservatorio meteorologico di competenza.
Premesso quanto sopra, per l'eventuale concessione di sospensioni e/o proroghe si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale di appalto D.M. n° 145/2000
In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Committente si avvarrà, salvo ed impregiudicati ogni altro diritto od azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalle normative vigenti, fermo restando tutto quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di associazione temporanea d'Imprese.
Ove, in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili, non imputabili a fatti o colpe dell'Appaltatore, si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino a prezzi di elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo del contratto.
Art.12 ESECUZIONE D’UFFICIO, RESCISSIONE DAL CONTRATTO
Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del Committente il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Committente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto. Qualora, aldilà dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Committente. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la Committente delibera la risoluzione del contratto.
Il Committente nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Committente non si sia avvalsa delle altre facoltà previste dalle leggi in vigore.
Art.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto (D.M. 145/2000) ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore senza corresponsione di alcun compenso aggiunto da parte della Committente e salvo quanto previsto negli elaborati progettuali, gli oneri e gli obblighi riportati nel seguito.
1) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti e più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere stabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
2) le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione di lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti da predetti servizi. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Committente;
3) ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore;
4) la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Committente consegnate all'Appaltatore, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Committente ai sensi del successivo art. 25. L'eventuale guardiania
del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata in ottemperanza al disposto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n° 646;
5) tutte le opere provvisionali di protezione e conservazione necessarie, di qualsiasi genere e tipo, per tutti quei manufatti che non verranno rimossi durante la esecuzione dei lavori o che verranno indicati dalla D.L., nonché tutte quelle necessarie durante la esecuzione delle lavorazioni in copertura onde evitare danni di qualsiasi genere e tipo sia ai manufatti e locali sottostanti che alla stazione committente;
6) l'esecuzione presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
7) Entro quindici giorni dalla loro installazione l’appaltatore deve trasmettere copia di tutta la documentazione relativa all’attrezzature di cantiere.
8) La costruzione nel sito, che sarà designata dalla Direzione Lavori, la manutenzione ed il funzionamento di una baracca ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della Direzione Lavori.
9) La costruzione di un piccolo edificio ad uso latrine per gli operai addetti ai lavori.
10) L'onere per la fornitura di fotografie o filmati delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
11) L’onere e i relativi costi per la stipula di un’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori sino al collaudo finale. Detta polizza sarà intestata all’Amministrazione Appaltante, da presentarsi alla Committente prima della firma del contratto.
12) la fornitura in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;
13) la fornitura in opera e la manutenzione di robusti cartelli, delle dimensioni di circa 2,00 x 1.50 m da realizzarsi con le modalità di cui alla Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n°1729/UL del 1.giugno.1990 in attuazione dell'art. 18 della Legge
19 maggio 1990 n° 55, secondo il testo comunicato dalla Direzione Lavori, integrato con i nominativi dei Progettisti e delle Imprese installatrici di tutti gli impianti di cui al Decreto Legge 22 gennaio 2008 n° 37;
14) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti le opere da eseguire;
15) la pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;
16) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite o in corso di costruzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Committente, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Committente, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. La Committente dovrà trasmettere l’elenco nominativo del personale che avrà accesso al cantiere. Detto elenco potrà essere integrato ed aggiornato secondo le necessità della Committente;
17) il provvedere a sua cura e spese e allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, secondo la disposizione della direzione lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altre Ditte per conto della Committente. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero per sua negligenza apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
18) entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
19) l'esposizione in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori, in modo ben visibile e quotidianamente aggiornato, dell'elenco delle persone operanti, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti che i dipendenti di terzi non soggetti alla normativa di cui al successivo art. 17 (subappalti), nonché quello di eventuali subappaltatori (e relativi dipendenti presenti). In cantiere dovranno altresì essere conservate le autorizzazioni al subappalto di cui al citato art. 17;
20) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di xxxxxx e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
21) la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, entro il giorno 18 del mese successivo riguardante le seguenti notizie:
− numero di operai per giorno con nominativo, ore lavorate, riferito sia per i dipendenti diretti sia per i subappaltatori sia per i fornitori in opera;
− giorni in cui non si è lavorato e motivo;
− lavori eseguiti nel mese;
La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre quindici giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
30) le spese per gli oneri di discariche autorizzate di rifiuti;
31) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
32) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
33) In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti:
• Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 528/99;
• Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del DL 163/2006 e del D.Lgs 81/2008;
• Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente
• Copia della notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/2008;
• Copia della pratica edilizia (SCIA);
• libro matricola dei dipendenti di tutte le ditte presenti in cantiere;
• registro infortuni;
• Dichiarazione relativa ai certificati medici di idoneità alla mansione e di avvenuta vaccinazione antitetanica dei dipendenti di tutte le ditte presenti in cantiere;
• istruzioni per l'uso e la manutenzione dei D.P.I. e ricevuta di consegna agli addetti;
• dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere e denuncia relativa agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
• istruzioni e procedure per l'uso dei mezzi di protezione, delle macchine e delle attrezzature di lavoro;
• libretto di omologazione I.S.P.E.S.L., richiesta di verifica di prima installazione, richiesta di verifica periodica annuale per gli apparecchi di sollevamento (>200 kg);
• certificazione radiocomando gru;
• schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose;
• autorizzazione ministeriale per i ponteggi, libretto dei fabbricante, progetto e schema del medesimo (se di altezza superiore a m 20 o composto da elementi misti o difforme dallo schema tipo autorizzato) e dei castello di servizio;
• verifiche trimestrali di funi e catene (comprese imbragature);
• valutazione del livello di esposizione al rumore e misure di protezione adottate;
• indicazione dei lavoratori addetti alle emergenze (pronto soccorso, antincendio, etc.) e delle procedure di emergenza e sicurezza;
• verbali di visita dell'Ispettorato dei lavoro, dell'A.S.L. etc;
• giornale dei lavori;
Per ogni giorno naturale e consecutivo e per ognuno dei documenti sopracitati non presenti in cantiere sarà applicata una penale di € 50,00
Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo dei lavori;
Art.14 IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
1. Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore senza corresponsione di alcun compenso aggiunto da parte della Committente e salvo quanto previsto negli elaborati progettuali, gli oneri e gli obblighi riportati nel seguito.;
2. le spese di registrazione del contratto, con l'avvertenza che lo stesso sarà registrato a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Art.15 DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA, OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del lavoro, ed all’adozione delle speciali norme di seguito riportate:
1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, nei rapporti con i Soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
2. l'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'eventuale subappalto non autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
3. l'Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, devono trasmettere alla Committente e alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché il DURC. L'Appaltatore e, per suo tramite i subappaltatori, devono altresì trasmettere, a cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore ed anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente né ha titolo a risarcimento danni. Si obbliga altresì a garantire il rispetto della normativa anche nel caso dovesse richiedere ed ottenere l'autorizzazione ad eventuali subappalti; la violazione della normativa può determinare la risoluzione per colpa dell'Appaltatore del rapporto contrattuale in essere.
5. L’appaltatore deve dare comunicazione alla Direzione Lavori ed alla Committente, entro i termini fissati dalle stesse, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera sia per i dipedenti diretti sia per i subappaltatori sia per i fornitori in opera (compresi nominativi e documenti di assunzione), tale procedura dovrà essere adottata anche in caso di sostituzioni ed integrazioni del personale. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10 % della penalità previste all'art. 12 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformità della vigente normativa in materia di appalto di opere pubbliche per l'irregolarità di gestione e per gravi inadempienze contrattuali.
Art.16 SUBAPPALTO
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'Appaltatore provveda a comunicare alla Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni il nominativo dell’impresa subappaltatrice allegando la seguente documentazione;
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo al subappaltatore;
• DURC;
2. Il subappaltatore tramite l’appaltatore ha l'obbligo durante l’esecuzione dei lavori di provvedere alla trasmissione almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori ed in seguito, bimestralmente a richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
• trasmissione DURC;
• della documentazione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica;
• Piano Operativo di Sicurezza completo di dichiarazione di presa visione ed accettazione del Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore e del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008;
• del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n° 55 e di ogni successiva disposizione in materia. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.L. 406/91, le Autorità competenti a cui gli offerenti possono richiedere informazioni pertinenti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, sono rispettivamente l'A.S.L. territorialmente competente, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.. Tale piano deve essere a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo del
cantiere e trasmesso alla Committente, prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare l'aggiornamento e il coordinamento degli specifici piani redatti dai subappaltatori o cottimisti, affinché gli stessi siano compatibili fra loro e coerenti con il piano dell'Appaltatore principale. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori è dovuto anche da parte dei subappaltatori prima dell'inizio delle opere da questi eseguite. Il mancato adempimento determinerà l'applicazione delle penali previste all'art.18.
L'Appaltatore è comunque responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto l'Appaltatore sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti.
In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Committente, anche dell'esecuzione di lavori speciali oggetto dell'appalto stesso.
Art.17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE
L'ultimazione dei lavori, che in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori della Committente, sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli
effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.
Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti all'eliminazione delle manchevolezze riscontrate e ritenute indifferibili per il funzionamento della struttura, resta inteso e confermato tra le parti, che detti lavori, previa messa in mora dell’Appaltatore con comunicazione scritta, saranno eseguiti direttamente dalla Committente addebitando i relativi costi in fase di svincolo garanzie.
La gratuita manutenzione delle opere da parte dell’Appaltatore non potrà risolversi prima dell’avvenuto collaudo favorevole e presa di possesso.
Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere emesso quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall’appaltatore in conformità a quanto stabilito dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di garanzia e gratuita manutenzione che resta convenuto ed accettato nella misura di 365 giorni naturali e consecutivi.
Art.18 CONTO FINALE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n° 207/2010 il conto finale dei lavori verrà compilato entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.
Art.19 COLLAUDO DEI LAVORI
Le operazioni di collaudo, in conformità all’art. 219 D.P.R. n° 207/2010, dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, l'eventuale mancata ottemperanza alle disposizioni del Collaudatore, entro i termini fissati dallo stesso, interrompe la decorrenza dei termini.
Per l'eliminazione delle manchevolezze riscontrate in fase di collaudo si opererà ai sensi di legge.
I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
Inoltre si conviene che può essere nominato un collaudatore in corso d'opera.
Art.20 PRESA DI POSSESSO DELL’OPERA
La Committente, prenderà possesso dell’opera contestualmente alla firma verbale di collaudo positivo.
Nel caso in cui la Committente avesse la necessità di accedere alla struttura prima del verbale sopraccitato per lavori di completamento esclusi dal presente appalto (arredi, ausili per disabili, ect) si provvederà alla stesura di un verbale di accertamento dello stato dell’arte delle opere.
Il verbale sarà redatto dalla Direzione Lavori mentre ai sopralluoghi dovrà partecipare anche un rappresentante dell’impresa ed uno della futura società di gestione.
Con detto verbale verranno segnalati per ogni singolo locale i vizi e difformità. Ovviamente con la sottoscrizione del verbale l’impresa sarà responsabile solo ed esclusivamente di quanto riscontrato, ciò non esula l’appaltatore dalle responsabilità del Codice Civile per difformità e vizi dell’opera nonché della rovina e difetti di cose immobili.
Quando la Committente si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, l'Appaltatore stesso non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, ne potrà richiedere compensi di sorta.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 Codice Civile, le opere appaltate s’intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo da parte degli organi preposti della Committente.
Art.21 CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si rimanda a quanto indicato nel DPR 207/2010 e nel DL 163/2006. Nel caso di mancata risoluzione, per la definizione delle controversie il foro competente è il tribunale di Milano, resta esclusa pertanto la competenza arbitrale.
Art.22 RITARDO NEI PAGAMENTI.
I ritardi, nei pagamenti dovuti all'Impresa per l'esaurimento dei necessari incombenti amministrativi e di contabilità, verranno regolati a norma dell’art.30 del Capitolato Generale degli Appalti D.M. n° 145/2000.
Art.23 SVILUPPO DEI LAVORI.
L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, ai sensi del D.P.R. n° 207/2010, entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, il programma particolareggiato ed impegnativo di esecuzione dei lavori. Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei Lavori, non sarà vincolante per la Committente che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le zone ove debbano essere a preferenza accelerati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio. Di norma, se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'Appaltatore dovrà disporre affinché sia intensificato il lavoro, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilità.
Il programma dovrà essere sviluppato in maniera tale che ogni attività abbia evidenziata la data di inizio, la data di termine, la durata, le risorse assegnate ed i relativi collegamenti con altre attività. La mancata consegna del programma dei lavori nei termini assegnati comporterà una penale di € 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Art.24 VALUTAZIONE DEI LAVORI
I prezzi indicati nel presente capitolato e nell’elenco prezzi allegato compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato. Sono incluse nel forfait tutte le opere che si trovano indicate nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni, e parti di esse, necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio. Sono inoltre
comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate nei disegni esecutivi, gli impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc. sia eseguiti direttamente dall’appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’Appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta
Art.25 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.
Per l'esecuzione di lavori non previsti, si farà riferimento al Listino Prezzi Comune di Milano 2013 sconto come da offerta, nel caso in cui ci fossero prezzi non presenti in detto listino si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, con le norme indicate nell’artt.163 del D.P.R. n° 207/2010 e dalla legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.26 OPERE IN ECONOMIA.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a corpo e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Per l'esecuzione delle opere ad economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Committente potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto. I lavori citati nel presente articolo non sono compresi nell’importo contrattuale, pertanto saranno compensati a parte.
Art.27 MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e alla valutazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che
si dovranno per conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.
Art.28 DIFETTI DI COSTRUZIONE.
L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente Art., l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
Art.29 DANNI DI FORZA MAGGIORE.
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle normative vigenti avvertendo che la denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto.
Art.30 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
GIi ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto della norma di contratto e capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi, in questi ultimi due casi solo con carattere d’urgenza, o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione
dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’Impresa è tenuta a firmare.
Art.31 RESPONSABILITÀ' TECNICA DELL'APPALTATORE.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.
La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione della tipologia di intervento, s’intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile, e di cui alla legge 1086/1971. In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
Le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
1. Le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà sull'Appaltatore, restando la Committente, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
Art.32 DISCIPLINA NEI CANTIERI.
L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento
degli agenti, dei capi di cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
1. all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
2. all'impiego di materiali idonei;
3. all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Art.33 ADATTAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRADE E AI FONDI.
L'Ente appaltante e la Direzione Lavori si fanno cura di tutte le pratiche necessarie per accedere alle proprietà private prima di iniziare i lavori. Per l'accesso alle pubbliche strade sarà compito dell'Appaltatore richiedere tutte le eventuali concessioni necessarie e sufficienti al transito: gli oneri sono a suo carico.
Art.34 COLLAUDO DELLE OPERE.
La Direzione Lavori si riserva di poter ordinare l'utilizzo di tutte le opere realizzate appena ultimati i lavori relativi, come pure di procedere al collaudo provvisorio delle opere, anche in fase di costruzione. Tale collaudo provvisorio e l'utilizzo delle opere ultimate non esonerano l'Assuntore da ogni e qualsiasi responsabilità per le deficienze che si dovessero riscontrare poi al collaudo definitivo.
Art.35 SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE OPERE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi, siano essi dipendenti dell'Impresa, incaricati dalla Committente o terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone
sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L'Impresa è obbligata ad avere alla direzione del lavoro personale tecnico munito di titoli specifici e legali, secondo l'importanza e la responsabilità che i lavori richiedono.
Art.36 AREA DI CANTIERE
La area in cui si dovranno eseguire i lavori è quella risultante dagli elaborati progettuali.
L’appaltatore è tenuto a consegnare cinque giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori un progetto dettagliato dell’impianto di cantiere riportante l’ubicazione delle varie attrezzature, i percorsi per i vari mezzi di cantiere, ect..
L’appaltatore è tenuto in fase di esecuzione dei lavori, sia di demolizione, sia di costruzione a nuovo ad assumere ogni possibile precauzione al fine di limitare al massimo la emissione di rumori e la formazione di polveri o prodotti nocivi che possono arrecare molestia all’ambiente.
Art.37 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MANO D'OPERA.
I prezzi di capitolato si riferiscono ad operai qualificati per l’esecuzione dei lavori, sia in economia che per opere compiute, provvisti dei necessari attrezzi.
Con i singoli prezzi vengono compensati gli oneri per la fornitura ai medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, le quote per le assicurazioni sociali e per gli infortuni, spese generali ed utile d’impresa nonchè tutti gli oneri derivanti dal rispetto del presente capitolato e delle normative vigenti anche in materia di sicurezza.
Art.38 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I NOLEGGI.
I noleggi di macchinari, automezzi, escavatori, ecc., devono essere forniti in cantiere funzionanti ed in condizioni di perfetta efficienza.
Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico, trasporto al e dal cantiere all'inizio ed al termine del nolo. Per il nolo di automezzi sono comprese nel prezzo tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, stracci), le prestazioni dell'operatore, spese generali ed utile
d’impresa nonchè tutti gli oneri derivanti dal rispetto del presente capitolato e delle normative vigenti anche in materia di sicurezza.
Art.39 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I MATERIALI.
I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, 1a SCELTA, ed essere accettati dalla Direzione Lavori come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Essi proverranno da località e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti richiesti dalla Direzione Lavori.
Quando la Direzione Xxxxxx abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla subito con altra che corrisponda alle qualità volute; i materiali rifiutati dovranno sgombrarsi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Assuntore. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano le prescrizioni dell'art.21 del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno applicate le norme ufficiali in vigore, in materiale particolare dovranno essere rispettate tutte le normative UNI emanate all’atto dell’offerta che si intendono integralmente richiamate nel presente capitolato.
I prezzi dei materiali e delle apparecchiature comprendono gli oneri per indennità doganali, per la fornitura franco cantiere, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada, spese generali ed utile d’impresa nonchè tutti gli oneri derivanti dal rispetto del presente capitolato e delle normative vigenti, anche in materia di sicurezza.
Le quotazioni sono sempre riferite a materiali di prima qualità rispondenti alle caratteristiche specifiche ed approvate dalla Direzione Lavori.
Art.40 LAVORI ED OPERE COMPIUTE.
Per norma generale, nella esecuzione dei lavori, sia definitivi che provvisori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che vengono date
per le principali categorie di lavoro descritte nella Specifica Tecnica. Per tutte quelle categorie per le quali non trovansi descritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i procedimenti migliori della tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.
Dovrà inoltre provare di essere in possesso o di avere la disponibilità delle più moderne macchine operatrici idonee all'esecuzione dei lavori rispettando il tempo utile a disposizione.
Nei singoli prezzi di capitolato riportati nell’elenco dei prezzi sono compresi e compensati tutti gli oneri e le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, oneri per discariche speciale, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Nell’esecuzione di tutte quelle opere che richiedono l’utilizzo di ponteggi sia di breve che di lunga durata, interni e/o esterni, puntellamenti e formazione di piani di lavoro, questi si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, anche quando non venga espressamente specificato nella descrizione delle opere stesse.
Sono compresi e compensati nei prezzi di capitolato gli oneri e le spese per lo scarico, carico, movimentazione dei materiali, le assistenze murarie e quanto altro necessario per dare la singola opera finita a perfetta regola d’arte.
Sono inoltre comprese spese generali ed utile d’impresa nonchè tutti gli oneri derivanti dal rispetto del presente capitolato e dalle normative vigenti.
Art.41 DEFINIZIONI
Le seguenti dizioni della presente normativa generale indicano rispettivamente
1. COMMITTENTE: SO.GE.M.I.;
2. APPALTATORE, DITTA APPALTATRICE: l'Impresa assuntrice dei lavori;
3. RESPONSABILE DI CANTIERE: il Tecnico incaricato e designato per iscritto dall'Appaltatore alla direzione operativa del cantiere;
4. DIREZIONE LAVORI, D.L.: i Tecnici incaricati dal Committente che lo rappresentano nei confronti dell'Appaltatore e che provvedono all'espletamento di
tutte le attività di interesse del Committente connesse con la gestione dei contratto per l'esecuzione dei lavori;
5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP): il Tecnico incaricato e designato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008;
6. MEDICO COMPETENTE (MC): il Medico incaricato e designato dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008;
7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): il dipendente dell'Appaltatore eletto o designato ai sensi del D.Lgs 81/2008 o quello territorialmente competente (RLST);
8. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP): il Tecnico, nominato dal Committente ai sensi dell’art.
90 del D.Lgs 81/2008, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera come previsto dal D.Lgs 81/2008;
9. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE): il Tecnico, nominato dal Committente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008, che provvede agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008 durante la esecuzione delle opere;