Common use of Finanziamento Clause in Contracts

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore. 2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. 3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. 4. Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata. 5. In linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente. N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:

Appears in 3 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il ) L’attività dell’E.BI.P.I.C., ivi compresa quella avente ad oggetto l’assistenza contrattuale, è finanziata con un contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1dello 0,90% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,20lavoratore sulla paga base ed eventuale contingenza per tredici mensilità. Le Parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del Contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% sulla retribuzione conglobata erogata mensilmente dall’azienda. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a carico del lavoratorecorrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile. 2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. 3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. 4. ) Per aderire all'EBITENall'E.BI.P.I.C., in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI EBI1 nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS Inps competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate filiale azienda", la matricola INPS Inps dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata. 5. 3) In linea con alternativa a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN esposto il versamento può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati riferimento attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ IT 07 J 03069 14898 10000 0000685- Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.TE.NE.BI.P.I.C., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN dell'E.BI.P.I.C. previsto dall'art. 8 16 dello Statuto statuto vigente". 4) Il 50% del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al finanziamento dell'E.BI.P.I.C. NAZIONALE. N.dLa quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra le articolazioni competenti per territorio.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:

Appears in 2 contracts

Sources: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il ) L’attività dell’E.BI.P.I.C., ivi compresa quella avente ad oggetto l’assistenza contrattuale, è finanziata con un contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1dello 0,90% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,20lavoratore sulla paga base ed eventuale contingenza per tredici mensilità. Le Parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del Contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% sulla retribuzione conglobata erogata mensilmente dall’azienda. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a carico del lavoratorecorrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile. 2) Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., l' E.d.r. Le imprese non aderenti di cui al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente comma precedente sarà di importo pari a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad 30,00 30,00 lordiper 13 mensilità. 3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. 4. ) Per aderire all'EBITENall'E.BI.P.I.C., in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI EBI1 nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS Inps competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate filiale azienda", la matricola INPS Inps dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata. 5. 4) In linea con alternativa a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN esposto il versamento può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati riferimento attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ IT 07 J 03069 14898 100000000685 - Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.TE.NE.BI.P.I.C., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN dell'E.BI.P.I.C. previsto dall'art. 8 16 dello Statuto statuto vigente". 5) Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. N.dTale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, sia in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere 6) Il cinquanta per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al termine finanziamento dell'E.BI.P.I.C. Nazionale La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "gettito - tra gli E.BI.P.I.C. competenti per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:territorio.

Appears in 1 contract

Sources: Collective Labor Agreement

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee Per le attività di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti cui all’art. 1 è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare a favore della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico Regione un finanziamento complessivo di € 200,00 (euro duecento/00) per sostenere le spese riportate nel piano finanziario del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratoreprogetto esecutivo. 2. Le imprese non aderenti La liquidazione del corrispettivo da parte del Ministero, in osservanza delle procedure previste dalle vi- genti norme della Contabilità dello Stato, sarà così ripartito: a) un prima quota pari al sistema 50% del finanziamento totale, ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo presente convenzione da parte degli organi di controllo del Ministero ed approvazio- ne, da parte del Ministero, della Progettazione esecutiva di cui al precedente art. 1; b) il secondo rateo, pari ad € 30,00 lordial 25%, alla fine del primo semestre di attività e dopo la presentazione del rappor- to e del rendiconto finanziario di cui al precedente art. 3; c) il terzo rateo, pari al 25%, alla fine del secondo semestre di attività e dopo la presentazione del rapporto e del rendiconto finale di cui all’art. 3. 3. Il versamento finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello progetto, spese come risultanti di Pagamento Unificato F24rendiconti finanziari di cui all’art. 3. 4. Per aderire all'EBITENI relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di regolare nota di debito recante in sede corpo il rife- rimento alla presente Convenzione nonché l’esatta indicazione della modalità di compilazione estinzione del modello titolo di pagamento F24pagamento, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS"che dovrà essere intestata a: Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale per il volontariato, nel campo "causale contributo"l’associazionismo e le formazioni sociali – Via Fornovo, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata8 – 00195 Roma. 5. In linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti I pagamenti, ad eccezione di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente. N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., quello di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇1, 3 - 26013 Crema (CRlettera a), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇"saranno disposti, previa positiva valu- tazione da parte del Ministero dell’attività svolta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di tesoreria provin- ciale dello Stato di ….. e ivi resi esigibili, mediante accreditamento della somma sul c/c n. 000000003740 - CIN N - ABI 06055 - CAB 02600 presso BANCA DELLE MARCHE S.p.A. via Meni- cucci 4/6 Ancona, intestato alla Regione Marche. 6. Le parti concordano Il Ministero non risponde di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Appears in 1 contract

Sources: Collaboration Agreement

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. ) In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale dall’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1dell’1% dell'ammontare dell’ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore. (2. ) Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. (3. ) Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. (4. ) Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS Inps competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPSIN PS/filiate azienda", la matricola INPS Inps dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata. (5. ) In linea con quanto previsto dall'Accordo dall’Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN l’EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordodall’Accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali Parti Sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordodall’Accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ° ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto statuto vigente. N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il ) L’attività dell’E.BI.P.I.C., ivi compresa quella avente ad oggetto l’assistenza contrattuale, è finanziata con un contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1dello 0,90% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,20lavoratore sulla paga base ed eventuale contingenza per tredici mensilità. Le Parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del Contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% sulla retribuzione conglobata erogata mensilmente dall’azienda. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a carico del lavoratorecorrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile. 2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. 3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. 4. ) Per aderire all'EBITENall'E.BI.P.I.C., in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI EBI1 nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - • • nel campo "codice sede", il codice della sede INPS Inps competente; - • • nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate filiale azienda", la matricola INPS Inps dell'azienda; - • • nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata. 5. 3) In linea con alternativa a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN esposto il versamento può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati riferimento attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ IT 07 J 03069 14898 100000000685 - Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.TE.NE.BI.P.I.C., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN dell'E.BI.P.I.C. previsto dall'art. 8 16 dello Statuto statuto vigente". 4) Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. N.dTale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, sia in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere 5) Il 50% del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al termine finanziamento dell'E.BI.P.I.C. NAZIONALE. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "gettito - tra le articolazioni competenti per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:territorio.

Appears in 1 contract

Sources: Accordo Di Rinnovo

Finanziamento. (Vedi accordo La fornitura è finanziata con fondi comunali. A) Dichiarazione, redatta su carta libera, ( allegato A) sottoscritta e resa dal titolare o legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, accompagnata a pena di rinnovo esclusione, da fotocopia di valido documento di riconoscimento in nota)corso di validità, con la quale attesti: 1a) che la ditta o società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non ha in corso un procedimento per una di tali situazioni; a1) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di S.n.c., amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari; b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, della Legge 27/12/1956 n° 1423 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n° 575; Tale dichiarazione va resa, pena esclusione, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. In base alternativa tale dichiarazione può essere resa da colui che sottoscrive l’istanza, indicando i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di S.n.c., amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari e dichiarando, a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale pena di esclusione, che nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui ai punti b) e c). c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per lo sviluppo delle relazioni sindacali reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nè condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, (vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione) Tale dichiarazione va resa, pena esclusione, dai seguenti soggetti: dal titolare e linee dal direttore tecnico, se si tratta di indirizzo impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società . In alternativa tale dichiarazione può essere resa da colui che sottoscrive l’istanza, indicando i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di S.n.c., amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari e dichiarando, a pena di esclusione, che nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui ai punti b) e c). L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L’impresa dovrà dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2 del codice di procedura penale; d) che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990 n° 55; e) che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese sicurezza e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore. 2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. 3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24. 4. Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata. 5. In linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti obbligo derivante dai rapporti di comune accordo fra le stesselavoro; f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; - versamenti e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; g) che la contrattualizzazione nazionale ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell’anno antecedente la data di categoria potrà prevedere come integrazione pubblicazione del bando di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; i) che la ditta non ha commesso violazioni gravi, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇)definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in sigla E.BI.TE.N, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇cui sono stabiliti; l) - Causale: "Contributo per che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente. N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere diritto al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., lavoro dei disabili di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue: "Banca di Piacenza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:alla Legge 68/99;

Appears in 1 contract

Sources: Bando Di Gara