FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.) Clausole campione

FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.). 16.1. Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini della stessa tipologia, dovrà essere inviata mezzo posta alla Amministrazione della Committente – Ufficio Verifica Fatture o potrà essere inviata mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxx.xxx. In base alla tipologia di prodotto e/o prestazione oggetto dell’ordine, sulla fattura dovranno essere indicati: - il numero di Partita IVA della Committente (o di identificazione IVA, se la fattura è emessa da un soggetto UE); - il codice del Fornitore/Appaltatore, assegnato dalla Committente, reperibile sulle Condizioni Particolari; - la sigla del Buyer di riferimento e il numero dell’Ordine, reperibili sulle Condizioni Particolari e gli eventuali numeri dei documenti di trasporto relativi; - il numero e la data del S.A.L., di cui al successivo punto 16.4, sottoscritto da parte del Committente e dell’Appaltatore; - il numero e la data del DdT; - l’elenco dei prodotti consegnati, nella progressione dei documenti di trasporto; - l’eventuale suddivisione dei prezzi su singole posizioni corrispondenti alle singole posizioni dell’Ordine; - l’appoggio bancario completo di numero di conto corrente, banca di appoggio e relative coordinate; qualora il Fornitore/Appaltatore vari la propria ragione sociale o le coordinate bancarie dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione della Committente tramite comunicazione scritta. In particolare, con riferimento alla variazione delle coordinate bancarie, il Fornitore/Appaltatore si impegna ad inviare una comunicazione della Banca (su carta intestata della Banca) dalla quale risultino le nuove coordinate bancarie e l’intestazione del conto. In assenza di tali elementi, le fatture saranno respinte e i termini di pagamento saranno ricalcolati a partire dalla data di restituzione del documento, corredato di quanto richiesto.
FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.). Le fatture devono contemplare i prodotti e/o prestazioni oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato: a) il numero dell’ordine ed il numero e la data dei documenti di trasporto; b) l’elenco dei particolari in ordine progressivo indicato nei DDT; c) l’unita di misura. I materiali dovranno essere accompagnati sempre dal DDT e contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, codice matricola disegno oppure simbolo dell’acquisitore, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero d’ordine, numero di xxxxxxxxx, quantitativo, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine. Ciascun DDT dovrà contemplare i prodotti di un solo ordine. Per spedizioni dall’estero il Fornitore dovrà rilasciare fedeli dichiarazioni alle Autorità Doganali. Eventuali maggiori spese dovute all’inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore. Le fatture, gli addebiti, gli estratti conto, come pure ogni altro documento inerente alle forniture devono essere inviati alla Direzione Amministrativa della KB-SAC.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).