Common use of FATTO e DIRITTO Clause in Contracts

FATTO e DIRITTO. Con ricorso in data 9 gennaio 2012 [Factor] richiedeva al Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [Alfa] per Euro 84.127,62, oltre interessi e spese in relazione alle anticipazione effettuate a [Alfa] in forza del contratto di factoring in essere tra le parti. Con decreto n. (omissis) in data 24 febbraio 2012 ingiungeva a [Alfa] di pagare a [Factor] l’importo di Euro 84.127,62, oltre interessi, al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale maturati dal primo ottobre 2011 al saldo e le spese della procedura d’ingiunzione. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2012 [Alfa] proponeva opposizione deducendo: che il decreto ingiuntivo n. (omissis) era divenuto inefficace in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. (omissis) era stato chiesto nei confronti della[Alfa], presso la sua sede di (omissis), quando invece aveva la propria sede legale a (omissis), con contestuale sua inefficacia; che il decreto era inesistente in assenza di delega da parte del legale rappresentante di [Factor], ed anche in quanto quest’ultima non aveva prodotto copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui venivano conferiti i relativi poteri a (omissis); che l’estratto autentico notarile prodotto da [Factor] per ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento non era idoneo a provare il credito azionato in via monitoria; che [Factor] aveva modificato unilateralmente nel corso del rapporto lo spread relativo agli interessi da corrispondere sulle anticipazioni effettuate. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. (omissis) e la revoca del medesimo. Si costituiva nel giudizio [Factor] deducendo la tardività della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione; l’infondatezza di tutte le eccezioni svolte dall’opponente. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’opposizione stante la tardività della notifica dell’ opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo (omissis), stante la tardività della sua notifica, la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 186 ter c.p.c., dichiarandola immediatamente esecutiva per € 84.127,62, e, in ogni caso, la condanna di [Alfa] al pagamento in favore di [Factor] della suddetta somma oltre gl’interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale dal primo ottobre 2011 al saldo. Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinviando la causa al 13.11.2012 per l’eventuale precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc. A tale udienza il legale dell’opponente [Alfa] chiedeva di essere autorizzato alla proposizione della querela di falso sulla data di ricevimento della notifica del decreto e il giudice rinviava per l’interpello dell’opposta ex art. 222 c.p.c. dove quest’ultima dichiarava di volersi avvalere del documento impugnato; la causa veniva rinviata per la proposizione della querela di falso e la decisione sulle relative istanze istruttorie; sentiti i testi la causa veniva rinviata per la decisione sulla sola querela di falso; con sentenza pubblicata il 18.10.2016 n. (omissisi) veniva accertata la falsità del documento poiché la data corretta delle notifica del decreto ingiuntivo n. (omissis) era quella del 7.6.2012 e non quella del 4.6.2017 che compariva sul relativo avviso di ricevimento, data quest’ultima appostavi erroneamente dall’agente postale che esegui la notifica. La causa proseguiva con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., e successivamente rinviata per precisazione delle conclusioni e differita per i medesimi incombenti al 10.4.2019; assegnata allo scrivente Giudice in data 26.2.2018 l’udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 5.6.2018 e trattenuta in decisione alla medesima udienza. L’opposizione deve ritenersi tempestiva, alla luce di quanto statuito dalla sentenza (omissis) la quale ha accertato che la data corretta delle notifica del decreto ingiuntivo n. (omissis) era quella del 7.6.2012 e non quella del 4.6.2017 che compariva sul relativo avviso di ricevimento, data quest’ultima appostavi erroneamente dall’agente postale che esegui la notifica.

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Sources: Contratto Di Factoring

FATTO e DIRITTO. Con ricorso Va premesso quanto segue: - che le parti attrici [le Case di Cura], ivi inclusa la [▇▇▇▇▇▇▇], in relazione al contratto di factoring stipulato in data 9 gennaio 2012 3/6/2010 dall’attrice [▇▇▇▇▇▇▇] con la convenuta [Factor] richiedeva al Tribunale (contratto sviluppatosi con cessioni di Milano l'emissione credito pro solvendo di un decreto ingiuntivo tutti i crediti vantati dalla cedente (omissis) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale (omissis)), deducendo l’illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta con propria lettera datata 8/10/2013 e lamentando una scorretta gestione del rapporto di factoring da parte della [Alfa] per Euro 84.127,62convenuta, oltre interessi e spese in relazione alle anticipazione effettuate a [Alfa] in forza hanno introdotto la presente causa perché: a) fosse accertata l’illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del recesso esercitato dalla convenuta; b) fosse dichiarato risolto il contratto di factoring e di cessione di credito in essere tra le parti. Con decreto n. (omissisalla data del suddetto recesso per grave inadempimento della convenuta; c) fosse condannata la convenuta al risarcimento dei danni in favore delle attrici quantificabili nell’importo di euro 18.898.678,70; d) in data 24 febbraio 2012 ingiungeva ogni caso, fosse accertato il grave inadempimento della convenuta con riferimento alla riscossione delle somme, anche a [Alfa] titolo di pagare a [Factor] l’importo di Euro 84.127,62, oltre interessi, al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale maturati dal primo ottobre 2011 al saldo e le spese della procedura d’ingiunzione. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2012 [Alfa] proponeva opposizione deducendo: che il decreto ingiuntivo n. (omissis) era divenuto inefficace in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. (omissis) era stato chiesto nei confronti della[Alfa], presso la sua sede di dell’ASL (omissis); e) per l’effetto, quando invece aveva fosse dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di factoring e di cessione di credito in essere alla data del suddetto recesso; f) fosse condannata la propria sede legale a (omissis)convenuta al risarcimento dei danni in favore della [▇▇▇▇▇▇▇] nella misura di euro 87.715,19; - che, con contestuale sua inefficacia; che il decreto era inesistente costituendosi in assenza di delega da parte del legale rappresentante di giudizio, la convenuta [Factor], ed anche contestando gli assunti di parte attrice, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici nei suoi confronti; - che la causa è giunta in quanto quest’ultima non aveva prodotto copia della delibera decisione in assenza di attività istruttoria. Ad avviso di questo giudice le domande attrici sono infondate e vanno respinte per i seguenti motivi. Va, anzitutto, richiamato che buona parte delle domande di parte attrice muove dall’assunto dell’illegittimità del Consiglio di Amministrazione con cui venivano conferiti i relativi poteri a (omissis); che l’estratto autentico notarile prodotto da recesso esercitato dalla convenuta [Factor] per ottenere l’emissione dell’ingiunzione con lettera datata 8/10/2013 in relazione al contratto di pagamento non era idoneo a provare il credito azionato factoring intercorso con l’attrice [▇▇▇▇▇▇▇], avendo, in via monitoria; proposito, dedotto le parti attrici che [Factor] si sarebbe avvalsa della facoltà di recesso (contrattualmente prevista) solo a seguito di pressanti richieste di anticipazioni della [▇▇▇▇▇▇▇] a cui la convenuta si era immotivatamente sottratta per mesi; che, pertanto, il recesso aveva modificato unilateralmente nel corso rappresentato un “espediente utilizzato dalla convenuta per sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte”; che l’esercizio del rapporto lo spread relativo agli interessi da corrispondere sulle anticipazioni effettuate. Chiedevarecesso aveva, quindi, assunto un carattere arbitrario, specie alla luce del normale andamento del rapporto commerciale; che venisse dichiarata l’inefficacia la “chiusura delle linee di credito alla [Cedente] da parte del decreto ingiuntivo n. [Factor], con rientro di tutto il capitale anticipato entro il mese di settembre 2013”, aveva portato ad una brusca interruzione, nel periodo di fine luglio ed agosto 2013, al programma di acquisizione della (omissis) da parte del Gruppo di società di cui faceva parte la [Cedente]; che la rinuncia alle strategie di espansione del Gruppo aveva determinato “notevoli danni economici derivanti dalla mancata realizzazione di economia di gestione del Gruppo, mancati ricavi, mancato accrescimento di valore del Gruppo, anche in termini di immagine”. Tali assunti devono ritenersi infondati, non ricorrendo le condizioni per poter affermare l’illegittimità del recesso esercitato dalla parte convenuta con propria lettera in data 8/10/2013 e la revoca non potendosi configurare una qualche responsabilità della convenuta per i danni lamentati in causa dalle parti attrici con riguardo alla mancata acquisizione di una Casa di Cura cui avrebbero avuto interesse le parti attrici in una prospettiva di espansione del medesimoGruppo. Si costituiva nel giudizio [Factor] deducendo la tardività della notifica dell’atto Al riguardo, va considerato che è pacifico che il contratto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione; l’infondatezza di tutte factoring per cui è causa prevede, per entrambe le eccezioni svolte dall’opponente. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’opposizione stante la tardività della notifica dell’ opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo (omissis), stante la tardività della sua notificaparti, la pronuncia dell’ordinanza facoltà di recesso senza obbligo di motivazione o di preavviso, laddove, all’art. 19 delle condizioni generali di contratto, in punto di “durata – recesso”, è previsto che “Il presente contratto ha durata indeterminata. Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o telefax, senza obbligo di motivazione né di preavviso” (doc. 1 parte attrice e doc. 7 parte convenuta); che a fronte del chiaro tenore di tale clausola non pare che possa essere ritenuto illegittimo il recesso esercitato dal Factor, trattandosi, in generale, dell’esercizio di una facoltà prevista dall’art. 186 ter c.p.c.e disciplinata dal contratto; che, dichiarandola immediatamente esecutiva per € 84.127,62del resto, trattasi di una clausola presente nella generalità dei contratti di factoring e che, quanto alla posizione del Factor, trova giustificazione nell’esigenza di riservare alla valutazione discrezionale dello stesso Factor la decisione di continuare o meno un rapporto finanziario di durata che può presentare rischi, e, ciò, alla stregua di valutazioni sull’andamento del rapporto e sul merito creditorio della controparte, valutazioni da aggiornarsi costantemente nel tempo; che, del pari, deve ritenersi infondato l’addebito di inadempimento contrattuale mosso dalla parte attrice alla parte convenuta per avere questa omesso di dare riscontro alle richieste di anticipazioni indirizzate al Factor nel mese di agosto 2013; che, al riguardo, va richiamato che l’art. 9 delle condizioni generali di contratto, in ogni punto di “pagamento anticipato del corrispettivo – effetti dell’inadempimento del debitore”, prevede che “su richiesta del Fornitore, il Factor potrà anticipare il pagamento di tutto o parte del corrispettivo dovuto rispetto all’incasso dei crediti oggetto di cessione o alla diversa data convenzionalmente stabilita”; che, anche in questo caso, la condanna possibilità di [Alfa] effettuare anticipazioni al pagamento Fornitore sui crediti ceduti corrisponde ad una facoltà che il Factor poteva decidere se e in favore che misura esercitare, dipendendo le anticipazioni da una valutazione che il Factor si era riservato di [effettuare volta per volta; che, pertanto, essendo stata rimessa al Factor] , in base alla regolamentazione pattizia del rapporto, la valutazione sulla opportunità e convenienza della suddetta somma oltre gl’interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato concessione di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale dal primo ottobre 2011 al saldo. Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivoanticipazioni, rinviando la causa al 13.11.2012 per l’eventuale precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc. A tale udienza potendo vantare il legale dell’opponente [Alfa] chiedeva di essere autorizzato alla proposizione della querela di falso sulla data di ricevimento della notifica del decreto e il giudice rinviava per l’interpello dell’opposta ex art. 222 c.p.c. dove quest’ultima dichiarava di volersi avvalere del documento impugnato; la causa veniva rinviata per la proposizione della querela di falso e la decisione sulle relative istanze istruttorie; sentiti i testi la causa veniva rinviata per la decisione sulla sola querela di falso; con sentenza pubblicata il 18.10.2016 n. (omissisi) veniva accertata la falsità del documento poiché la data corretta delle notifica del decreto ingiuntivo n. (omissis) era quella del 7.6.2012 e non quella del 4.6.2017 che compariva sul relativo avviso di ricevimentoFornitore in relazione a queste solo un’aspettativa, data quest’ultima appostavi erroneamente dall’agente postale che esegui la notifica. La causa proseguiva con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., e successivamente rinviata per precisazione delle conclusioni e differita per i medesimi incombenti al 10.4.2019; assegnata allo scrivente Giudice in data 26.2.2018 l’udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 5.6.2018 e trattenuta in decisione alla medesima udienza. L’opposizione deve ritenersi tempestivainfondata la doglianza di inadempimento alle obbligazioni contrattuali in proposito svolta da parte attrice, alla luce di quanto statuito dalla sentenza non potendosi trasformare la facoltà (omissisdel Factor) la quale ha accertato che la data corretta delle notifica in un obbligo e l’aspettativa (del decreto ingiuntivo n. (omissisFornitore) era quella del 7.6.2012 e non quella del 4.6.2017 che compariva sul relativo avviso di ricevimento, data quest’ultima appostavi erroneamente dall’agente postale che esegui la notificain un diritto.

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Sources: Factoring Agreement