FASE DI ACCUMULO Clausole campione

FASE DI ACCUMULO. A – MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata FUTURIV rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno e determi- nato con i criteri indicati nel “REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTU- RIV” - diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo del FUTURIV indicata nella seguente tabella: RENDIMENTO FINANZIARIO DEL FUTURIV COMMISSIONE DI GESTIONE Fino al 4% 1,25% Dal 4,01% al 6% 1,35% Superiore al 6% 1,50% La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1° dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo la misura annua minima di rivalutazio- ne garantita è pari al 2%. Tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivaluta- zione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all’Aderente.
FASE DI ACCUMULO. A) misura annua di rivalutazione
FASE DI ACCUMULO. A – MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE
FASE DI ACCUMULO. Aderenti attivi: 7.187 ⇒ Comparto Garantito: 1.187 ⇒ Comparto Prudente: 5.213 ⇒ Comparto Dinamico: 787 Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi a 10 contratti/accordi collettivi di lavoro, i più significativi per dimensioni di iscritti a FONDEMAIN. Il numero totale degli/dei accordi/contratti collettivi a cui fanno riferimento gli aderenti lavoratori dipendenti è pari a 90. CCRL COMPARTO UNICO REGIONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO 3011 ACCORDO DIPENDENTI DELL’AZIENDA REGIONALE SANITARIA USL DELLA VDA 1028 CCNL METALMENCCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - INDUSTRIA 511 CCNL COMPARTO DELLA SCUOLA 430 CCNL IMPIANTI A FUNE – CIR AZIENDE FUNIVIARIE DELLA VDA 322 CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 236 CCRL AREA DIRIGENZIALE DELL’AMM.ZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VDA 149 CCNL AUTOFERROTRANVIERI 132 ACCORDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL GRUPPO C.V.A. 111 CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI 105 Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 16 del codice civile, nonché in base a quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito si riporta l’indicazione dell’ammontare dei compensi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l’esercizio 2019 e per l’esercizio precedente, al netto di oneri accessori (IVA e cassa di previdenza) e al netto dei rimborsi spese. Per il mandato relativo al triennio maggio 2018/aprile 2021, l’Assemblea dei Delegati ha deliberato di attribuire (ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera c), dello Statuto del Fondo): • al Presidente del Fondo un compenso annuo di Euro 1.500,00 oltre all’eventuale IVA e ai contributi, subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% delle riunioni consiliari nel periodo di riferimento; • agli altri consiglieri un compenso di Euro 500,00 oltre all’eventuale IVA e ai contributi, subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% delle riunioni consiliari nel periodo di riferimento; • ai componenti del Collegio sindacale un compenso annuo pari a Euro 1.600,00 oltre all’eventuale IVA e ai contributi, con una maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio stesso, ossia un compenso annuo pari a Euro 1.920,00 oltre all’eventuale IVA e ai contributi. COMPENSI 2019 COMPENSI 2018 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE € 4.667 € 2.667 COLLEGIO SINDACALE € 6.720 € 6.720 Xxxxxxx Xxxx è assunto da FONDEMAIN con la funzione di Direttore generale. La funzione finanza è affidata a personale del Fondo pensione Soli...
FASE DI ACCUMULO. È così definito il periodo durante il quale l’Aderente effettua il versamento dei contributi che, investiti al netto dei costi nella Gestione separata (Fondo VALOREPIÙ PREVIDENZA) o nel Fondo interno (VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) della Società - a scelta dall’Aderente tra le cinque diverse proposte di investimento di seguito elencate - ne determinano la prestazione assicurata. L’investimento dei contributi nei due Fondi della Società è disciplinato dai rispettivi Regolamenti, riportati in allegato alle presenti condizioni generali di contratto, che formano parte integrante del contratto. La fase di accumulo termina nel momento in cui, maturato il diritto all’erogazione della prestazione pensionistica complementare, l’Aderente ne faccia richiesta alla Società indicando, con i limiti previsti dal Decreto, la tipologia di prestazione desiderata. L’Aderente ha facoltà di scegliere tra 5 diverse proposte di investimento: - 100% VALOREPIÙ PREVIDENZA - 100% VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA - PROFILO PRUDENTE (70% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 30% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) - PROFILO BILANCIATO (50% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 50% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) - PROFILO DINAMICO (30% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 70% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) È così definito il periodo durante il quale la Società corrisponde all’Aderente la prestazione assicurata in forma di rendita. L’Aderente ha tuttavia la facoltà di richiedere, nei limiti e nei casi previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.