Common use of Facoltà del Contraente Clause in Contracts

Facoltà del Contraente. Il Contraente ha la facolta di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi, di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente Contratto, ad eccezione dei diritti di credito derivanti dalla prestazione ricorrente, a con- dizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l’intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le ec- cezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile). In caso di pegno o vincolo, il diritto a pretendere il paga- mento della prestazione ricorrente si intenderá rinunciato per tutto il periodo di validità ed efficacia degli stessi. Per- tanto relativamente alle ricorrenze della prestazione rica- denti nel suddetto periodo il disinvestimento delle quote relative ai fondi sottostanti il Contratto a cui è collegata la prestazione ricorrente non verrà effettuata e alcun paga- mento a titolo di liquidazione della prestazione ricorrente sarà dovuto al Contraente o all’eventuale Beneficiario dal medesimo scelto.

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