Common use of Exclusivity Clause in Contracts

Exclusivity. 9.1 Fatto salvo quanto disposto in seguito, il Fab- bricante si impegna a vendere i Prodotti Contrattuali, nel Territorio, esclusivamente al Distributore. Egli si impegna altresì a non nominare nel Territorio altri con- cessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti Contrattuali. Egli potrà tuttavia inviare nel Territorio il proprio personale, sia per coordinare l'atti- vità del Distributore con la propria politica commer- ciale, sia per contattare direttamente i clienti nel Terri- torio. 9.1 Except as set out hereafter, the Manufacturer will sell, in the Territory, only to the Distributor. He agrees furthermore not to appoint in the Territory any distributors, agents or intermediaries, for the purpose of distributing the Products. He will however be free to send his personnel to the Territory in order to har- monize the Distributor's activities with his own com- mercial policy and to contact directly the customers of the Territory. 9.2 Il Fabbricante é autorizzato ad effettuare vendi- te dirette alla clientela stabilita nel Territorio, in deroga all'esclusiva stabilita all'art. 9.1 Su tali vendite dirette spetterà al Distributore a provvigione indicata nella ca- sella S-5, da calcolarsi secondo le modalità stabilite all'art. 2.5, oppure, ove la suddetta casella non sia stata compilata, un compenso da concordarsi caso per caso. 9.2 As an exception to the exclusivity set forth un- der article 9.1, hereabove, the Manufacturer is author- ized to make direct sales to the customers established in the Territory. The Distributor shall be entitled on such direct sales to the commission indicated in box S-5, to be calculated in accordance with art. 2.5, or, if such box has not been completed, to a remuneration to be agreed upon case by case. 9.3 Il Fabbricante si riserva il diritto di vendere di- rettamente ai clienti o categorie di clienti indicati nella casella S-8. Su tali affari non spetterà al Distributore alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza richiesta dal Fabbricante.

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Sources: International Exclusive Distribution Agreement

Exclusivity. 9.1 8.1 Fatto salvo quanto disposto in seguito, il Fab- bricante Fornitore si impegna a vendere i Prodotti Contrattuali, nel Territorio, esclusivamente al Distributore. Egli si impegna altresì a non nominare nel Territorio altri con- cessionariconcessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti Contrattuali. Egli potrà tuttavia inviare nel Territorio il proprio personale, sia per coordinare l'atti- vità l'attività del Distributore con la propria politica commer- cialecommerciale, sia per contattare direttamente i clienti nel Terri- torioTerritorio. 9.1 8.2 Il Fornitore è autorizzato ad effettuare vendite dirette alla clien- tela stabilita nel Territorio, in deroga all'esclusiva stabilita all'art. 8.1, a condizione di informarne previamente il Distributore. Su tali vendite dirette spetterà al Distributore un compenso da concordarsi caso per caso. 8.1 Except as set out hereafter, the Manufacturer Supplier will sell, in the Territory, only to the Distributor. He agrees furthermore not to appoint in the Territory any distributors, agents or intermediaries, for the purpose of distributing the Products. He will however be free to send his personnel to the Territory in order to har- monize harmonize the Distributor's activities with his own com- mercial commercial policy and to contact directly the customers of the Territory. 9.2 Il Fabbricante é autorizzato ad effettuare vendi- te dirette alla clientela stabilita nel Territorio, in deroga all'esclusiva stabilita all'art. 9.1 Su tali vendite dirette spetterà al Distributore a provvigione indicata nella ca- sella S-5, da calcolarsi secondo le modalità stabilite all'art. 2.5, oppure, ove la suddetta casella non sia stata compilata, un compenso da concordarsi caso per caso. 9.2 8.2 As an exception to the exclusivity set forth un- der under article 9.18.1, hereabove, the Manufacturer Supplier is author- ized authorized to make direct sales to the customers established in the Territory, provided he informs the Distributor in advance. The Distributor shall be entitled on such direct sales to the commission indicated in box S-5, to be calculated in accordance with art. 2.5, or, if such box has not been completed, to a remuneration to be agreed upon case by case. 9.3 8.3 Il Fabbricante Fornitore è libero di vendere i Prodotti a clienti situati al di fuori del Territorio, anche quando tali clienti intendano esportare i Prodotti nel Territorio, ma non potrà sollecitare attivamente o provocare altrimenti tali vendite nei riguardi di terzi al fine di aggirare l'esclusiva contemplata dal presente articolo 8.1. 8.3 Il Fornitore si riserva il diritto di vendere di- rettamente direttamente ai clienti o categorie di clienti indicati nella casella S-8nell'Allegato A-5. Su tali affari non spetterà al Distributore alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza richiesta dal FabbricanteFornitore.

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Sources: Distribution Agreement