ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA Clausole campione

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. 1. In conformità del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità al Decreto n.37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. Si intende per impianto di adduzione dell’acqua l’insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l’acqua da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9182 e suo FA 1-93 è considerata di buona tecnica. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità al D.P.R. 380/2001e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9182, sostituita in parte dalla UNI 9511, è considerata di buona tecnica.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. 1. In conformità al DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: i medesimi realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. 1 - Si intende per impianto di adduzione dell’acqua l’insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l’acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità alla legge 46 del 12 marzo o 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica, le norme UNI e CEI sono considerate di buona tecnica.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità alla legge 46/90 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9182 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA. In conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93 sono considerate di buona tecnica.