Common use of Erogazione del finanziamento Clause in Contracts

Erogazione del finanziamento. L’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Programma di Investimento agevolato. L’erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di due erogazioni a SAL, ad esclusione dell’ultima che avverrà a saldo e dell’eventuale anticipazione. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (compresa l’eventuale anticipazione) non può superare l’80% del Finanziamento Agevolato. La quota residua del Finanziamento Agevolato, pari almeno al 20%, è erogata a saldo. Il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice. Il Soggetto Beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero. Le singole erogazioni saranno effettuate dalla Banca Finanziatrice a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice stessa per il Finanziamento Bancario in misura paritetica tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo

Erogazione del finanziamento. L’erogazione A miglior chiarimento rispetto a quanto previsto all’articolo 13 (Erogazione del Finanziamento) della Convenzione, l’erogazione del Finanziamento avvienedovrà avvenire, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabiledi Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione del Programma di Investimento Progetto agevolato. L’erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di due tre erogazioni a SAL, ad esclusione dell’ultima che avverrà a saldo e dell’eventuale anticipazione. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (compresa l’eventuale anticipazione) non può superare l’80% del Finanziamento Agevolato. La quota residua del Finanziamento Agevolato, pari almeno al 20%, è erogata a saldoerogazione in anticipazione ai sensi di quanto previsto nella Normativa di Riferimento. Il Contratto di Finanziamento può prevedere prevedere, nel rispetto della Normativa di Riferimento, che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di 30 (trenta) per cento, rispettivamente, del Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoriaAgevolato e del Finanziamento Bancario, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca FinanziatriceFinanziatrice sotto la sua responsabilità ed eventualmente a fronte dell’acquisizione delle garanzie dalla stessa ritenute opportune. Il L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (ivi inclusa l’eventuale erogazione in anticipazione) non può superare il 90% del Finanziamento Agevolato. Ai fini dell’erogazione a saldo del residuo 10% del Finanziamento Agevolato, il Soggetto Beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione trasmette al Ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Progetto, una relazione tecnica finale concernente il Progetto e la documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute così come meglio previsto nella Normativa di Riferimento. Le singole erogazioni saranno effettuate dalla Banca Finanziatrice avverranno a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice stessa per il Finanziamento Bancario in misura paritetica tra il direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e il del Finanziamento Bancario. Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP. Ad integrale superamento di quanto previsto all’articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione, le Parti convengono quanto segue. La Banca Finanziatrice procederà tempestivamente al recupero, anche in via coattiva, dei crediti derivanti dal Finanziamento, anche in nome e per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito di cui al Contratto di Finanziamento. La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP in merito alle attività di recupero intraprese nel relativo semestre. La stessa si impegna, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato. Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale rispetto all’ammontare iniziale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero, fermo restando l’obbligo della Banca Finanziatrice di procedere al tempestivo recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario immediatamente dopo l’insorgenza della relativa spesa. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto ex lege, di cui la Banca Finanziatrice non ha diritto di avvalersi. In quest’ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche Eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzati dalla CDP, fatto salvo per quanto di seguito diversamente previsto in via espressa. Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria) comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o strumento si riferisce; (ii) l’entità dell’esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato; (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento; (v) l’attestazione della congruità dell’accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (vi) l’ammontare della somma non oggetto di recupero in base all’accordo e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP. La Banca Finanziatrice inoltre comunicherà a CDP le ipotesi in cui siano state già escusse le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e sia stata esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al precedente paragrafo. Xxxxx gli obblighi di informativa previsti nel presente Articolo 14 e nel Mandato ed in parziale deroga a quanto sopra previsto: (i) l’adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa di Riferimento, non sono soggette al preventivo consenso di CDP; e (ii) le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo – potranno essere eventualmente acconsentite dalle Banche Finanziatrici senza la preventiva autorizzazione di CDP.

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Erogazione del finanziamento. L’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Programma di Investimento Progetto agevolato. L’erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di due sei erogazioni a SAL, ad esclusione dell’ultima che avverrà a saldo e dell’eventuale anticipazionesaldo. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (compresa l’eventuale anticipazione) non può superare l’80il 90% del Finanziamento Agevolato. La quota residua Ai fini dell’erogazione a saldo del residuo 10% del Finanziamento Agevolato, pari almeno il Beneficiario trasmette al 20%Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del Progetto, un rapporto tecnico finale concernente il Progetto e la documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute. L’esito dell’istruttoria del Ministero, ai fini dell’erogazione, è erogata a saldo. Il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice. Il Soggetto Beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente comunicato alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione al MinisteroFinanziatrice entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento. Le singole erogazioni saranno effettuate dalla Banca Finanziatrice avverranno a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice stessa per il Finanziamento Bancario in misura paritetica tra il direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e il del Finanziamento Bancario. Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Delle Agevolazioni Alle Imprese Per La Diffusione Ed Il Rafforzamento Dell’economia Sociale