Equipaggiamento e abbigliamento per le uscite Clausole campione

Equipaggiamento e abbigliamento per le uscite. Il club mette a disposizione del giocatore gratuitamente un equipaggiamento. Può eventualmente fornirgli anche l’abbigliamento da utilizzare per le uscite. L’equipaggiamento e l’abbigliamento per le uscite rimangono di proprietà del club e devono essere restituiti dal giocatore al termine del rapporto di lavoro, su richiesta del club. Il giocatore si impegna a utilizzarli con cura. Il giocatore si impegna a utilizzare l’equipaggiamento fornito dal club (maglia, calze, scarpe, tuta, borsa, ecc.) per tutte le attività sportive del club. Il club sceglie il marchio dell’equipaggiamento, che è obbligatorio per il giocatore. Se il giocatore non rispetta questo impegno, e, in conseguenza di ciò, il club deve pagare una penale convenzionale al marchio che fornisce l’equipaggiamento, il club potrà chiedere al giocatore il rimborso di tale penale. Il club potrà apporre pubblicità commerciali sull’equipaggiamento del giocatore, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso. Il giocatore si impegna a indossare l’abbigliamento per le uscite eventualmente fornito dal club in tutte le attività non sportive a cui partecipa in qualità di membro o rappresentante del club. Ciò vale in particolare per le apparizioni nei media (TV, conferenze stampa, manifestazioni organizzate dagli sponsor, ecc.). Senza il preventivo consenso scritto da parte del club, il giocatore non può accettare compensi da parte di terzi per il fatto di indossare l’equipaggiamento o l’abbigliamento per le uscite.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).